Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5890 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. II, 11/03/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

H.S.N., K.J., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCHIAFFINO PIERFRANCO;

– ricorrenti –

e contro

K.C.H.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 65/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 25/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;

udito l’Avvocato Stefano SANTARELLI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Guido ROMANELLI, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto di riportarsi agli scritti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione il 19/11/1986 K.M.C. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova H.S.N., K.J. e K.C.H. e, premesso di essere figlia legittima di L. M.T. e di V.G., i quali avevano contratto matrimonio concordatario il (OMISSIS), assumeva:

V.G., proprietaria di un appartamento sito in (OMISSIS), era deceduta, lasciando a succederle l’attrice ed il figlio naturale V.M. con l’usufrutto in favore del coniuge K.M.T. che, deceduto il (OMISSIS), con testamento pubblico del (OMISSIS) aveva istituito eredi universali, per un quarto ciascuno, l’esponente ed i tre convenuti, ed aveva disposto con legati nudi di un appartamento sito in (OMISSIS), e di quello sito in (OMISSIS), non risultando detti immobili di proprieta’ del “de cuius”;

l’attrice aveva accettato l’eredita’ con beneficio di inventario, e l’inventario era risultato incompleto, perche’ K.C.H. non aveva consentito di inventariare l’azienda di fabbricazione e vendita all’ingrosso ed al minuto di pelletterie ed altro esercitata dal “de cuius” (OMISSIS), ne’ di accedere ad altri immobili intestati a K.C.H. ma di proprieta’ di M.T. K., e, quindi, suscettibili di collazione.

L’attrice quindi chiedeva che, ricostruita l’effettiva composizione dell’asse ereditario, accertata la qualita’ dell’esponente di erede legittimaria del “de cuius”, e annullato il suddetto testamento nella parte in cui ledeva la legittima ed in cui disponeva di beni non di proprieta’ del testatore,si pronunciasse lo scioglimento della comunione e si provvedesse alla formazione dei lotti da assegnare ai singoli coeredi.

I convenuti, costituitisi in giudizio, deducevano di essere, rispettivamente, H.S.N. coniuge del defunto K.M.T. per matrimonio avvenuto negli anni trenta, K.J. e K. C.H. figli della coppia, nati entrambi in (OMISSIS); essi chiedevano preliminarmente la sospensione del processo in attesa della definizione della causa pendente al Tribunale di Genova R.G. 4161/1995, ed inoltre chiedevano il rigetto delle domande attrici, ad eccezione della domanda volta all’esatta determinazione dell’asse ereditario e di quella relativa all’accertamento della eventuale sussistenza della lesione di legittima.

Il Tribunale di Genova con sentenza non definitiva del 4/6/2003 dichiarava che del compendio ereditario non facevano parte l’immobile sito in (OMISSIS), quello sito in (OMISSIS), e gli immobili in (OMISSIS);

dichiarava quindi inefficaci le clausole del testamento del (OMISSIS) con le quali il “de cuius” aveva disposto, in favore dell’attrice, dei suddetti beni, ed inoltre dichiarava che la quota legittima riservata all’attrice, cosi’ come agli altri due figli del defunto, era pari, per ciascuno di essi, ad un terzo dei due terzi dell’asse; con separata ordinanza disponeva poi l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio intesa a determinare il valore dell’asse ereditario e l’eventuale lesione dei diritti dell’attrice.

Avverso tale sentenza proponevano appello H.S.N., K. J. e K.C.H. assumendo tra l’altro che erano stati erroneamente individuati gli eredi del defunto per essere stata esclusa la qualita’ di erede di H.S.N. nonostante che quest’ultima avesse prodotto in giudizio il certificato del matrimonio contratto con K.M.T. munito di traduzione e di attestazione di conformita’ da parte del Consolato Generale della Repubblica Popolare di (OMISSIS) in Milano del 19/6/1996.

Si costituiva in giudizio l’appellata resistendo al gravame e chiedendo l’accertamento nei confronti delle controparti della responsabilita’ aggravata ex art. 96 c.p.c..

Con sentenza del 25/1/2006 la Corte di Appello di Milano ha rigettato l’impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza H.S.N. e K.J. hanno proposto un ricorso affidato ad un unico motivo cui K.M. C. ha resistito con controricorso.

Questa Corte con ordinanza del 12/5/2009 ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di K.C.H. concedendo a tal fine il termine di giorni 90 ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

I ricorrenti hanno ottemperato a tale ordinanza; l’intimato non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede; la K. ha successivamente depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo proposto i ricorrenti, denunciando vizio di motivazione nonche’ violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che H.S. N., cui incombeva il relativo onere, non avesse fornito adeguata prova di aver contratto matrimonio in (OMISSIS) con K.M.T., circostanza che costituiva il fatto costitutivo delle proprie pretese successorie.

I ricorrenti rilevano di aver invece provato tale elemento mediante la produzione in giudizio del certificato di matrimonio attestante la qualita’ da parte di H.S.N. di coniuge di K.M.T. autenticato il (OMISSIS) dal Consolato Generale della Repubblica Popolare di (OMISSIS) in Milano,e depositato in traduzione giurata;

inoltre era stato prodotto anche il testamento pubblico redatto da K.M.T. nel quale H.S.N. era stata riconosciuta quale moglie del testatore.

I ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte Territoriale ha attribuito rilievo al fatto che il “de cuius” aveva contratto un secondo matrimonio in (OMISSIS) previo ottenimento del nulla osta rilasciato dall’Ambasciata della Repubblica Nazionalista in (OMISSIS) il (OMISSIS); infatti tale nulla osta era stato emesso da organo non riconosciuto dallo Stato (OMISSIS), e d’altra parte esso non poteva comunque essere considerato ostativo alla dimostrazione del precedente matrimonio tra H.S.N. e K.M.T., atteso che quest’ultimo si era sposato due volte, una prima in (OMISSIS) con H. S.N. ed una seconda in (OMISSIS) con V.G., probabilmente ritenendo in buona fede che la prima moglie fosse deceduta nel corso dei tragici eventi a seguito dei quali egli era espatriato dalla (OMISSIS).

I ricorrenti assumono inoltre l’illogicita’ dell’argomentazione del giudice di appello secondo cui H.S.N. avrebbe dovuto provare la liceita’ della bigamia in (OMISSIS), essendo invero evidente l’assoluta estraneita’ di tale istituto nell’ipotesi in cui un soggetto decida (in buona fede o meno), di coniugarsi due volte.

Deve anzitutto rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione della controricorrente di inammissibilita’ del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. per la mancata formulazione del quesito di diritto previsto da tale norma; in realta’ l’articolo suddetto non trova applicazione nella fattispecie “ratione temporis”, posto che la sentenza impugnata e’ stata depositata il 25/1/2006.

Sempre in via preliminare deve pure essere disattesa l’ulteriore eccezione della controricorrente di inammissibilita’ del motivo in esame per l’asserita novita’ della questione con esso formulata, posto che al contrario la qualita’ o meno di coniuge del “de cuius” da parte dell’attuale ricorrente H.S.N. e’ stata ampiamente dibattuta nel giudizio di secondo grado.

La censura e’ comunque infondata nel merito.

La Corte territoriale, premesso che la questione sottoposta alla sua valutazione – ed oggetto del motivo in esame – non riguardava tanto la trascrizione in (OMISSIS) del matrimonio tra stranieri quanto piuttosto la prova da parte di H.S.N. di aver contratto matrimonio in (OMISSIS) con K.M.T., in proposito ha ritenuto non adeguata tale prova alla luce del fatto che al certificato del matrimonio intervenuto tra costoro e munito in data 19/6/1996 di traduzione e di attestazione di conformita’ del Consolato Generale della Repubblica Popolare di (OMISSIS) in Milano si contrapponevano le risultanze documentali di cui al certificato dell’atto di matrimonio celebrato in (OMISSIS) tra K.M.T. e V. G. accompagnato dall’espressa menzione del nulla osta al matrimonio del predetto cittadino straniero promanante dall’ambasciatore della Repubblica di (OMISSIS) in Roma rilasciato il (OMISSIS), e cio’ in conformita’ dell’art. 116 c.c. concernente l’imposizione allo straniero dell’obbligo di presentare all’ufficiale dello stato civile la dichiarazione dell’autorita’ competente del proprio paese che nulla osta al matrimonio secondo la legge cui e’ sottoposto; quindi tale nulla osta al matrimonio secondo la legge (OMISSIS) – a prescindere dalla dichiarazione del nubendo circa il proprio stato vedovile – costituiva elemento di prova di segno opposto e radicalmente incompatibile con la certificazione prodotta dagli appellanti; costoro pertanto avrebbero dovuto provare che la legge cinese, vigente all’epoca del rilascio del suddetto nulla osta, prevedeva la poligamia, prova non solo non fornita ma neppure offerta, non essendo dato formulare, alla stregua dell’ordine pubblico interno e del buon costume dell’ordinamento italiano – “lex fori” indicata come legge di applicazione esclusiva nella decisione di primo grado senza censure al riguardo – alcuna presunzione nel senso che, qualora fosse stato precedentemente contratto dallo straniero un valido matrimonio all’estero non previamente sciolto, la competente Autorita’ dello Stato estero avrebbe rilasciato il nulla osta alla celebrazione del matrimonio dello straniero medesimo in (OMISSIS) di cui all’art. 116 c.c..

La sentenza impugnata ha quindi concluso che l’insanabile contrasto tra le emergenze documentali acquisite agli atti comportava l’insussistenza di una prova certa circa la sussistenza dell’avvenuta celebrazione del matrimonio in Cina tra H.S.N. e K.M. T..

Orbene si ritiene che il convincimento espresso dalla Corte territoriale e’ frutto di un accertamento di fatto sorretto da adeguata e logica motivazione, come tale immune dalle censure sollevate dai ricorrenti, i quali sostanzialmente tendono a prospettare inammissibilmente una valutazione ad essi piu’ favorevole degli elementi documentali posti a base della sentenza impugnata.

Invero il giudice di appello sotto un primo profilo ha attribuito rilievo al fatto incontestato e documentato che il matrimonio contratto in (OMISSIS) da K.M.T. con la V. era stato celebrato previa regolare dichiarazione dell’autorita’ competente del paese di appartenenza del K. (ed e’ appena il caso di rilevare che in questa sede non e’ possibile censurare la valutazione del giudice di merito in ordine alla competenza in proposito dell’ambasciatore della Repubblica di (OMISSIS)) presentata all’ufficiale dello stato civile, che quindi ha celebrato il matrimonio preso atto di tale nulla osta presupponendo logicamente che il K. fosse libero da un precedente vincolo matrimoniale, conclusione che riguarda sia l’ipotesi che egli non avesse mai contratto un vincolo di tal genere sia quella che tale vincolo precedente si fosse poi estinto.

In tale contesto si spiega l’ulteriore affermazione della sentenza impugnata che, nel supporre una diversa ragione dell’avvenuto rilascio del suddetto nulla osta che fosse compatibile con il fatto che il K. fosse gia’ coniugato secondo l’ordinamento del proprio paese all’atto di contrarre il matrimonio con la V., ha logicamente rilevato che in tal caso gli appellanti avrebbero dovuto provare che la legge (OMISSIS) vigente all’epoca del rilascio del nulla osta prevedesse la poligamia.

Ne’ per altro verso puo’ fondatamente addebitarsi alla Corte territoriale di non aver valutato la portata del testamento pubblico del (OMISSIS) nel quale il K. aveva dichiarato che H.S.N. era la propria moglie, considerato il rilievo attribuito dal giudice di appello, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali in ordine all’apprezzamento delle risultanze probatorie, al suddetto nulla osta anche a prescindere dalla dichiarazione dello stesso K., all’atto di contrarre matrimonio con la V., circa il proprio stato vedovile.

In definitiva e’ opportuno evidenziare che la sentenza impugnata non ha certo disconosciuto qualsiasi valore probatorio al certificato di matrimonio tra H.S.N. ed il K., ma ha rilevato che il suo insanabile contrasto con le risultanze documentali di cui all’atto di matrimonio celebrato tra lo stesso K. e la V. con il rito concordatario in (OMISSIS) precludeva il raggiungimento di una prova certa circa la sussistenza in quel tempo di un matrimonio contratto in Cina tra il “de cuius” e H.S.N..

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2500,00 per onorari di avvocato.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

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