Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5890 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 04/03/2021), n.5890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6162-2019 proposto da:

ARTI GRAFICHE BOCCIA s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, in VIA RENO 22,

presso lo studio dell’avvocato GIULIO DI GIOIA, che la rappresenta e

difende, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore

pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. TIEPOLO, 4,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI SMARGIASSI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIANNA ELISABETTA

GURRADO, con procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5470/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza emessa l’11.1.18 il Tribunale di Milano dichiarò inefficaci, ex art. 67 L.Fall., comma 1, n. 2, nei confronti della massa dei creditori del fallimento della Fanatica International s.r.l., i pagamenti della somma complessiva di Euro 81.009,01, effettuati nel periodo tra il (OMISSIS) dalla SO.DI.P quale delegata al pagamento in forza di delegazione di pagamento disposta con scrittura del (OMISSIS) a favore della Arti Grafiche Boccia s.p.a.

Propose appello quest’ultima società, contestando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto revocabili i pagamenti in questione, in quanto ordinari atti solutori di una convenzione trilatera stipulata in data lontana dal fallimento, e deducendo l’insussistenza della lesione della par condicio creditorum poichè la suddetta delegazione, sotto questo punto di vista, era un atto neutro, avendo comportato una riduzione sia delle attività che delle passività del patrimonio del debitore, estinguendo sia il rapporto di provvista che quello di valuta. Si costituì il fallimento e, nel proporre appello incidentale, chiese la condanna dell’appellante al pagamento della medesima somma di Euro 81.009,01- oggetto dell’azione revocatoria- oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Con sentenza emessa il 6.12.18, la Corte d’appello respinse l’appello, osservando che: la SO.DI.P. aveva pagato alla Arti Grafiche Boccia s.p.a. con denaro che sarebbe stato destinato alla (OMISSIS) s.r.l. (poi fallita), realizzando un effetto solutorio in violazione della par condicio, posto che il soddisfacimento del credito della Arti Grafiche Boccia s.p.a. aveva impedito che la relativa provvista fosse destinata al soddisfacimento di tutti i creditori, ai sensi dell’art. 2740 c.c.; dall’esame dei crediti insinuati al passivo dalla società appellante, per fatture insolute risalenti anche al 2014 (per circa 182.000,00 Euro) i pagamenti della SO.DI.P., quale delegata della (OMISSIS) s.r.l., eseguiti dall(OMISSIS), riguardavano il saldo delle fatture scadute in epoca anteriore a quel periodo, il che dimostrava ulteriormente come il ricorso alla delegazione di pagamento avesse costituito mezzo anormale di pagamento, reso necessario dallo stato di crisi economico-finanziaria in cui versava la società poi fallita; tali argomenti dimostravano anche che l’appellante fosse consapevole dello stato d’illiquidità in cui versava la società poi fallita, costretta perciò ad utilizzare la delegazione di pagamento per crediti futuri al fine di estinguere i debiti pregressi; pertanto, era corretta la pronuncia del Tribunale che aveva applicato il principio consolidato secondo cui il terzo il quale abbia pagato nel periodo sospetto un debito del fallito impiegando denaro di costui è assoggettato all’azione revocatoria nei confronti del creditore che sia consapevole dello stato d’insolvenza dell’obbligato poichè l’atto medesimo incide direttamente sul patrimonio del fallito; l’appello incidentale era fondato, non avendo il Tribunale deciso sul capo della domanda riguardante il pagamento della somma di Euro 81.009,01 oltre interessi.

La Arti Grafiche Boccia s.p.a. ricorre in cassazione con due motivi.

Resiste la curatela fallimentare con controricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 67 L.Fall., comma 2, avendo la Corte territoriale ritenuta integrata la conoscenza dello stato d’insolvenza della (OMISSIS) s.r.l. solo per aver utilizzato un mezzo anormale di pagamento, quale la delegazione di pagamento, violando la norma dell’art. 67 L.Fall., comma 2, secondo la quale grava sul curatore fallimentare la prova di tale conoscenza in capo al solvens.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c., lamentando che il giudice di secondo grado abbia ritenuto provata la scientia decoctionis sulla base di presunzioni prive dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza.

Il ricorso è infondato.

I due motivi di ricorso – esaminabili congiuntamente poichè connessi – non sono accoglibili. Invero, dalla sentenza impugnata si evince che l’azione revocatoria fu esperita a norma dell’art. 67 L.Fall., comma 1, n. 2, per cui gravava sulla parte convenuta l’onere di dimostrare l’inscientia decoctionis, atteso che la curatela fallimentare aveva dedotto l’inefficacia di vari pagamenti effettuati attraverso una delegazione prospettata quale mezzo anormale di pagamento, prova esclusa dalla Corte territoriale che ha, anzi, ritenuto dimostrata la consapevolezza della ricorrente dello stato di decozione della società poi fallita attraverso argomentazioni non censurabili in questa sede.

Giova osservare che è principio consolidato di questa Corte quello per il quale, al fine della esperibilità dell’azione revocatoria prevista dall’art. 67 L.Fall., comma 1, n. 2, mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, sono soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari; ne consegue che, ai sensi della suddetta disposizione di legge, va affermata la revocabilità, quale mezzo anormale di pagamento idonea a ledere la par condicio creditorum, di una delegazione che il debitore abbia posto in essere allo scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile, non rilevando la convinzione del creditore, che risulti consapevole dello stato d’insolvenza dell’obbligato, in ordine alla utilizzazione da parte del solvens di denaro proprio (Cass., n. 15691/11; n. 25928/15). E’ stato altresì affermato che il pagamento, effettuato da un terzo, di un debito comunque gravante sul fallito è revocabile, ex art. 67 L.Fall., comma 1, n. 2, dovendo ritenersene una modalità anomala, ove si accerti che la relativa provvista abbia leso, direttamente o indirettamente, la par condicio creditorum, come quando il terzo, debitore del fallito, lo abbia eseguito con denaro a questi dovuto (Cass., 506/16).

Nel caso concreto, la Corte di merito ha accertato che i pagamenti impugnati furono effettuati dal terzo con denaro destinato alla società poi fallita, con piena consapevolezza dello stato d’illiquidità di quest’ultima, con argomentazioni incensurabili in questa sede, ritenendo pertanto inefficaci gli stessi pagamenti, rettamente applicando il citato orientamento giurisprudenziale.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 5100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione dl 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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