Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5890 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/03/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 03/03/2020), n.5890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7800/2017 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190 (AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE),

presso lo studio dell’Avvocato ROSSANA CLAVELLI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ELISABETTA CROCIANI;

– ricorrente –

contro

B.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 731/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/09/2016 r.g.n. 776/2015.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno che aveva accolto l’opposizione proposta da B.S. ed aveva revocato il decreto con il quale Poste Italiane aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 57.540,82 a titolo di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza poi riformata oltre ad Euro 2.754,00 per spese legali a suo tempo erogate in esecuzione della sentenza cassata. Il Tribunale aveva infatti

condannato la B. alla restituzione della minor somma di Euro 35.548,00 per retribuzioni nette percepite ed Euro 2.754,00 per spese legali.

2. La Corte di merito ha escluso che la somma erogata per retribuzioni potesse essere recuperata al lordo delle trattenute fiscali osservando che alla lavoratrice non si poteva fare carico del recupero delle trattenute atteso che il datore di lavoro che versa le ritenute fiscali adempie ad un’obbligazione propria, quale sostituto d’imposta, e il versamento non è imputabile al lavoratore.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane s.p.a. che articola quattro motivi. B.S. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primi tre motivi di ricorso è denunciata, sotto vari profili, la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in correlazione alle circolari e alle risoluzioni dell’amministrazione finanziaria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene la società ricorrente di non essere in condizione di chiedere il rimborso delle somme versate all’Erario se non nelle ipotesi tassative previste dall’art. 38 (errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento) tra le quali non rientrava la fattispecie in esame e deduce pertanto una sua carenza di legittimazione al riguardo ed un conseguente obbligo per il lavoratore di provvedere al rimborso al lordo salvo il recupero dall’erario. Con il quarto motivo di ricorso, poi, viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, a mente del quale la domanda di restituzione non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero se posteriore dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

5. I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati alla luce degli orientamenti di questa Corte cui si ritiene di dare continuità (per un caso analogo vedi Cass. n. 19459 del 20 luglio 2018) secondo cui: a) in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, sono legittimati a richiedere alla Amministrazione finanziaria il rimborso delle somme non dovute e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto di imposta”) sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) (Cass. 29 luglio 2015 n. 16105 ed i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti); b) il datore di lavoro non può pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali, allorchè le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (cfr. Cass. 29 gennaio 2018 n. 2135; Cass. 2.2.2012 n. 1464; in tali termini anche Consiglio di Stato Sez. 6 2.3.2009 n. 1164 con riguardo al rapporto di pubblico impiego). Ed infatti, nel caso in esame, è pacifico che le ritenute fiscali non siano state versate direttamente alla B. per cui la società, a prescindere da ogni altra considerazione, non avrebbe potuto ripeterli nei confronti della lavoratrice perchè appunto da questa non percepiti.

6. In conclusione va riaffermato il principio secondo cui “In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto “ex tunc” dell’obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell’amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell’obbligo” (cfr. Cass. 25/07/2018 n. 19735, 02/02/2012n. 1464 e, recentemente vedi Cass. 27/03/2019 n. 8614 e 20/05/2019n. 13530).

7. Per le ragioni su esposte, il ricorso deve essere rigettato.

8. La mancata costituzione della B. esime il Collegio dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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