Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5889 del 12/03/2018


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Cassazione civile, sez. I, 12/03/2018, (ud. 29/05/2017, dep.12/03/2018),  n. 5889

Fatto

In data 30/3/2001 T.P. chiedeva alla Banca del Piemonte l’emissione di un assegno circolare a favore della figlia M.A., dell’importo di Lire 100.000.000, che veniva emesso con addebito sul conto corrente della T. stessa, ma non veniva posto all’incasso dalla beneficiaria che ne denunciava lo smarrimento soltanto in data (OMISSIS). In data 28/05/2009 la Banca del Piemonte trasferiva la somma di Euro 51.645,69 al Fondo depositi “dormienti”, istituito con L. 266 del 2005, relativo, tra l’altro, agli assegni circolari non riscossi nel termine di prescrizione del diritto.

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., davanti al Tribunale di Torino, nei confronti di Consap s.p.a., quale gerente del predetto Fondo, la T. chiedeva la condanna della società al pagamento della somma in questione.

Costituitosi il contraddittorio, la Consap eccepiva la prescrizione del diritto e chiedeva il rigetto della domanda.

Il Tribunale, con ordinanza in data 08/4/2013, dichiarava il difetto di legittimazione della ricorrente, ritenendo legittimata soltanto la beneficiaria.

Proponeva appello la T.. Costituitosi il contraddittorio, la società ne chiedeva il rigetto.

La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 28/4/2015, rigettava l’appello, pur correggendo la motivazione del provvedimento impugnato: dichiarava la legittimazione attiva dell’appellante, ma affermava la sussistenza di prescrizione del suo diritto.

Ricorre per cassazione l’appellante.

Resiste con controricorso l’appellata.

Le parti depositano memorie per l’udienza.

Assegnata la causa a sentenza il 29/5/2017, il Collegio si è riconvocato per la Camera di Consiglio del 3/10/2017, nella quale ha assunto la presente decisione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo,la ricorrente lamenta violazione dell’art. 35, Legge Assegno, per avere la Corte di Appello ritenuto applicabile analogicamente all’assegno circolare le norme di cui all’art. 35 Legge Assegno.

Con il secondo, violazione degli artt. 2008,2016 e 2019 c.c., artt. 82 e 86 Legge assegno, per avere la Corte ritenuto che lo smarrimento dell’assegno circolare precludesse all’intestataria la riscossione della somma relativa.

Con il terzo, violazione degli artt. 1719,1720 e 1722 c.c., per aver ritenuto la Corte che la revoca del mandato da parte del richiedente fosse sufficiente a far sorgere il diritto alla restituzione della provvista.

Con il quarto, violazione dell’art. 84 Legge Assegno, e art. 2935 c.c., per aver ritenuto la Corte che il diritto alla ripetizione della provvista potesse essere fatto valere dalla ricorrente prima della data di prescrizione del diritto cartolare spettante alla beneficiaria.

Con il quinto, violazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 345 ter, e art. 2935 c.c., per aver ritenuto la Corte che il diritto alla ripetizione della provvista potesse essere fatto valere dalla ricorrente prima dell’entrata in vigore della legge istitutiva del FONDO.

I motivi proposti sono tutti strettamente collegati, e richiedono una trattazione unitaria.

Va innazitutto esaminato il quadro normativo di riferimento. In linea generale, l’art. 2935 c.c., precisa che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e l’art. 2946 c.c., aggiunge che, salvo i casi in cui la legge disponga diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

Quanto alla disciplina dell’assegno, il R.D. n. 1736 del 1933, art. 84, comma 2, chiarisce che, riguardo agli assegni circolari, l’azione contro l’emittente istituto bancario si prescrive nel termine di tre anni dall’emissione. Ancora, ma con riferimento all’assegno bancario, l’art. 32, prevede un termine assai stretto (otto giorni) per la presentazione dell’assegno stesso all’incasso, se pagabile nel medesimo comune in cui è stato emesso (termini più ampi, anche se sempre assai limitati, se il Comune è differente); dopo trascorso tale termine, l’intestatario dell’assegno può ordinare di non pagare la somma; in mancanza di tale ordine, l’assegno può comunque essere pagato anche successivamente (art. 35).

Per struttura e caratteri l’assegno bancario si distingue nettamente da quello circolare che costituisce un titolo di credito all’ordine, emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato dall’autorità competente, per un importo che sia disponibile presso di esso al momento della emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti indicati dall’emittente. Deve dunque escludersi una applicazione analogica degli artt. 32 e 35 all’assegno circolare.

Va ancora precisato che la L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 343 – 345, ha costituito un Fondo per indennizzare le vittime di frodi finanziarie, alimentato tra l’altro dall’importo di conti correnti e rapporti bancari “dormienti”. Assai significativamente l’art. 1, comma 345 ter, precisa che gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto di cui al R.D. n. 1736 del 1933, art. 84, comma 2, sono versati al Fondo entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Aggiunge che resta impregiudicato il diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo.

Proprio le caratteristiche suindicate dell’assegno circolare configurano il rapporto tra il titolare dell’assegno stesso e l’istituto bancario, come mandato (al riguardo, Cass. N. 11961 del 2003). E’ indubbio che il mandato sia sempre revocabile (art. 1722 c.c. ss.) e se revoca del mandato vi fosse, è da ritenere (contrariamente a quanto afferma la ricorrente) che il diritto alla restituzione potrebbe essere fatto valere, pur pendendo il termine triennale per l’azione cartolare del beneficiario (e dalla revoca decorrerebbe la prescrizione decennale): non vi è prova alcuna peraltro che la T. avesse disposto tale revoca.

Dopo trascorso il termine triennale, il beneficiario non può più ottenere il pagamento dell’assegno, e a quel punto il richiedente l’assegno stesso potrà ripetere la provvista (senza necessità di revocare il mandato che è oggettivamente venuto meno).

Dallo spirare del triennio decorre quindi la prescrizione del diritto.

Anche la predetta L. n. 266, sembra fornire qualche conferma alla ricostruzione effettuata, là dove da un lato afferma, come si è detto, che gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto vengono versati al fondo nell’anno successivo a quello in cui scade tale termine, dall’altro che resta impregiudicato nei confronti del Fondo il diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo.

Nella specie, pacificamente la prescrizione dell’azione della M. nei confronti dell’emittente si verificò il 30.3.2004; quella del diritto della ricorrente alla restituzione della provvista si verificava il 30.3.2014, posteriormente all’inizio della presente causa.

Va pertanto accolto nei termini suindicati il ricorso e cassata la sentenza impugnata.

Può decidersi nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Va conseguentemente accolta la domanda della T., con condanna della CONSAP a restituire la somma richiesta, con interessi dalla domanda.

La novità della questione richiede la compensazione delle spese tra le parti per tutti i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda di T.P. e condanna la CONSAP a pagare alla stessa la somma di Euro 51.645,69 oltre interessi dalla domanda. Compensa le spese tra le parti per tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2018

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