Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5889 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017,  n. 5889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21443-2011 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 124,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO STODUTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURIZIO FALCONE delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 365/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 19/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. GRECO ANTONIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FALCONE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.L. propone ricorso per cassazione, con un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che ha “dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e l’inammissibilità del ricorso introduttivo” perchè tardivamente proposto, nel giudizio promosso con l’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale, ai fini dell’IRPEF per l’anno 1998, venivano determinate plusvalenze conseguite con la cessione di terreni aventi destinazione edificatoria.

Secondo il giudice d’appello, infatti, l’inosservanza della forma di spedizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, – in busta chiusa in luogo del prescritto piego non comportava improcedibilità del ricorso quando la sua tempestività risultasse provata dalla apposizione del protocollo e dalla data di arrivo da parte della Commissione tributaria adita; nella specie il ricorso era stato spedito in busta chiusa tempestivamente il 21 maggio 2004, ma era stato acquisito nella disponibilità materiale dell’ufficio competente il 25 maggio, e quindi oltre il termine massimo di impugnazione, che era il 23 maggio.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, il ricorrente assume che la spedizione del ricorso a mezzo posta in busta chiusa, anzichè in plico senza busta, costituirebbe una mera irregolarità, quando il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati.

Il motivo è fondato, ove si consideri che questa Corte ha ripetutamente affermato che nel processo tributario “la regola secondo cui la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell’atto, anzichè a quella della sua ricezione da parte del destinatario, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la spedizione avvenga in busta anzichè in piego, come previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, comma 2; poichè, infatti, la prescrizione relativa all’invio in piego è volta esclusivamente a conferire certezza in ordine all’individuazione dell’atto notificato, ove nessuna contestazione sia sollevata dal destinatario circa l’effettiva corrispondenza tra l’atto contenuto nella busta e l’originale depositato ai sensi dell’art. 22, non vi è ragione di discostarsi dalla predetta regola, che costituisce espressione di un principio generale applicabile anche al processo tributario” (Cass. n. 915 del 2006, n. 15309 del 2014).

Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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