Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5889 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 04/03/2021), n.5889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2972-2019 proposto da:

UNIVERSAL BENCH s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, in VIA FRANCESCO DENZA

50-A, presso lo studio dell’avvocato NICOLA LAURENTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO FABIANI, con

procura speciale un atti;

– ricorrente –

contro

BANCA CARIGE s.p.a. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA, in

persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, in VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO CECCONI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RENATO VILLANI, con procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1000/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza non definitiva emessa il 16.9.09 il Tribunale di Massa, accogliendo parzialmente la domanda proposta dalla Grazia Officine Meccaniche s.r.l., in liquidazione – nel giudizio in cui era intervenuta la Universal Bench s.r.l. quale socio unico della società attrice, aderendo alla domanda – nei confronti della Cassa di Risparmio di Carrara s.p.a., accertò l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, del calcolo degli interessi ultralegali per il periodo non coperto dalla prescrizione, e delle spese amministrative di chiusura-conto, disponendo con separata ordinanza la nomina di c.t.u. per il calcolo del credito della banca.

Con sentenza definitiva del 15.4.11, il Tribunale condannò parte convenuta a pagare all’interventore Universal Bench s.r.l., a titolo di indebito oggettivo, la somma di Euro 22.880,51 di cui Euro 20.362,36 per interessi anatocistici, Euro 190,55 per cms, Euro 1019,65 per spese di chiusura e Euro 1307,95 per interessi ultralegali.

La Cassa di Risparmio appellò la suddetta sentenza, lamentandone l’erroneità in relazione alle somme riconosciute a favore dell’attrice per aver statuito che l’Universal Bench s.r.l. era successore a titolo particolare della società attrice; si costituì l’interventore, proponendo appello incidentale sulla ritenuta prescrizione, assumendo che: la Grazia Officine Meccaniche s.r.l. era stata cancellata dal registro delle imprese il 28.4.06 e di aver titolo ad esigere il credito vantato dalla correntista, attrice originaria, per esserne, da un lato, l’unico socio, e dall’altro per aver la società estinta, prima della chiusura dell’ultimo bilancio, ceduto alla stessa Universal Bench s.r.l. il relativo credito.

Nel corso del giudizio, Banca Carige dava atto di aver incorporato la Cassa di Risparmio di Carrara s.p.a.

Con sentenza del 19.6.18, la Corte territoriale accolse l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettò le domande della società attrice originaria, alle quali aveva aderito la Universal Bench s.r.l., osservando che la Grazia Officine Meccaniche s.r.l. non aveva diritto a subentrare nel credito vantato dall’attrice originaria, non potendosi riconoscere all’appellata, quale socio, nè la qualità di successore a titolo universale ex art. 110 c.p.c., per l’insussistenza dei presupposti, nè quella di successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. A quest’ultimo riguardo, la Corte d’appello ha rilevato che la cessione del credito, prodotta solo dopo che la Cassa di Risparmio aveva eccepito l’estinzione della società attrice, non aveva data certa, nè essa poteva desumersi dal bilancio depositato, atteso che dalla nota integrativa s’evinceva che la società estinta aveva chiuso la liquidazione con nessun credito, ma anzi nella predetta cessione non vi era nessun riferimento al presunto credito oggetto di causa.

L’Universal Bench s.rl. ricorre in cassazione con due motivi,illustrati con memoria.

Resiste la Banca Carige con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 111, c.p.c. per aver la Corte d’appello erroneamente ritenuto che la ricorrente non fosse successore a titolo universale o particolare dell’attrice originaria – di cui era unico socio – in quanto la scelta di proseguire nell’azione diretta a recuperare il credito in questione costituiva espressione della determinazione di non rinunciare a tale credito, manifestata con citazione notificata il 20.10.05, prima della chiusura della procedura di liquidazione e della cancellazione dal registro delle imprese della Grazia Officine Meccaniche s.r.l. La ricorrente si duole altresì del fatto che la scrittura privata del (OMISSIS) relativa alla cessione dei crediti di spettanza della Grazia Officine Meccaniche s.r.l. alla Universal Bench s.r.l.- non era stata considerata munita di data certa che, invece, era desumibile dall’avvenuta menzione della stessa cessione nella nota integrativa al bilancio.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 218 disp. att. c.c. (“le società in liquidazione all’1.1.04 sono liquidate secondo le leggi anteriori”) nonchè omesso esame di fatto decisivo, in quanto la cancellazione della società era priva di valore costitutivo dato che la fase di liquidazione era stata avviata prima dell’entrata in vigore della riforma dell’art. 2495 c.c..

Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale ha rettamente escluso che la società ricorrente disponga della legittimazione ad agire quale successore, a titolo universale o particolare, della Grazia Officine Meccaniche s.r.l.

Invero, premesso che la ricorrente è pacificamente socia unica di quest’ultima società, cancellata dal registro delle imprese il (OMISSIS) – e dunque in astratto avente diritto alla liquidazione del patrimonio societario e alla quota residua – la Corte d’appello ha ritenuto non dimostrata la successione universale in applicazione del consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale l’estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorchè azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio (Cass., n. 23269/16); principio poi ribadito successivamente: “in tema di effetti della cancellazione delle società di persone dal registro delle imprese, non si verifica la successione dei soci nella titolarità di mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e di crediti ancora incerti o illiquidi che, ove non compresi nel bilancio di liquidazione, devono ritenersi rinunciati dalla società a favore della conclusione del procedimento estintivo” (Cass., n. 19302/18).

Al riguardo, non giova alla ricorrente invocare la pronuncia a tenore della quale l’estinzione della società per avvenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese non priva i soci dell’interesse alla decisione in un giudizio di accertamento di un credito sociale coltivato dal liquidatore prima di detta cancellazione, stante la qualificazione di tale iniziativa come attività ulteriore escludente una rinuncia alla pretesa azionata e stante l’interesse dei soci anzidetti a determinare l’entità del rapporto giuridico facente capo all’ente estinto (Cass., n. 8582/18), poichè tale principio riguarda la diversa fattispecie in cui sia stato il liquidatore a promuovere l’azione di recupero prima della cancellazione della società, mentre nel caso concreto il liquidatore non ha neppure inserito il credito nel bilancio di liquidazione, fatto che induce a presumere ragionevolmente la rinuncia al credito.

Parimenti, è stata esclusa la successione a titolo particolare della società ricorrente nel patrimonio della Grazia Officine Meccaniche s.r.l., con argomentazioni non censurabili in questa sede, per mancanza di data certa della scrittura privata (relativa all’asserita cessione del credito vantato nei confronti della banca controricorrente) e, comunque, considerata l’assenza di riferimenti, in tale cessione, al credito controverso.

Il secondo motivo è del pari infondato. Al riguardo, va premesso che la norma dell’art. 213 disp. att. c.c. è irrilevante, disciplinando i soli criteri della liquidazione iniziata prima dell'(OMISSIS) e non anche la diversa fattispecie della cancellazione della società dal registro delle imprese che, nel caso concreto, si è verificata nel 2006. Va altresì osservato che, a tenore di giurisprudenza consolidata, la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, avvenuta in data anteriore all’entrata in vigore del nuovo art. 2495 c.c. (come modificato dal D.Lgs. n. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4), determina l’estinzione della società dal 1 gennaio 2004, data in cui è entrata in vigore la nuova disposizione, la quale non ha inciso sui presupposti della cancellazione in precedenza effettuata, ma ne ha regolato gli effetti, comportando, perciò, l’operare dell’effetto estintivo da tale data (Cass., n. 22548/10; n. 31037/17). Ne discende, pertanto, che in ogni caso, è applicabile la nuova disciplina normativa sulla cancellazione e il relativo effetto costitutivo.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 3.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione dl 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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