Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5888 del 13/03/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 5888 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso RG n. 11222/2011 proposto
DA
SELEX- Sistemi Integrati S.p.A. (già denominata ALENIA
MARCONI SYSTEMS S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
Via L. G. Faravelli 22, presso lo studio dell’Avv. Enzo Morrico per procura a margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO
BEVILACQUA SALVATORE

Intimato

per la cassazione della sentenza n. 9932/09 della Cotte di
Appello di Roma del 10.12.2009/22.04.2010 nella causa i’ 232i

Data pubblicazione: 13/03/2014

2

.

scritta al R.G. n. 71.8 dell’anno 2007.
Udita la relazione del Cons. Dott. ALESSANDRO DE
RENZIS svolta nella pubblica udienza del 22.01.2014;
*o

udito l’Avv. VALERIA COSENTINO, per delega dell’Avv.

sentito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott.
GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.

Con ricorso, ritualmente depositato, SALVATORE

BEVILACQUA, premesso di essere stata illegittimamente
collocato in CIGS dal 1°.02.2000 al 18.01.2002, conveniva
in giudizio la ALENIA MARCONI SYSTEMS S.p.A. per sentirla condannare al pagamento della differenza tra la retribuzione a lui spettante e quanto percepito come indennità
di CIGSi,
La convenuta società nel costituirsi contestava le avverse
deduzioni ed in particolare rilevava di avere legittimamente
collocato il Bevilacqua in cassa integrazione nel rispetto
dei criteri di scelta comunicati alle organizzazioni sindacali.
All’esito il Tribunale di Roma con sentenza n. 8471 del

2007 rigettava la domanda del Bevilaccqua.
2. La Corte di Appello di Roma, investita con gravame
dell’originario ricorrente, con sentenza n. 9932 del 2009,

..

accoglieva l’appello per quanto di ragione e, in riforma

ENZO MORRICO, per la Selex Sistemi Integrati S,p,A;

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della decisione di primo grado, dichiarava l’illegittimità della sospensione dell’appellante dal lavoro e dalla retribuzione e per l’effetto condannava l’appellata società al pagamento delle differenze tra il trattamento di cassa integra-

re e le retribuzioni allo stesso dovute.
In particolare la Corte territoriale ha osservato che nel caso di specie si riscontravano carenze della comunicazione
alle organizzazioni sindacali in ordine ai punti qualificanti,
/ossia individuazione dei collocandi in CIGS in base a parametri sufficientemente specifici ed intelligibili, nonché,
correlativamente, modalità della rotazione o motivi della
sua impraticabilità, non essendo seriamente revocabile in
dubbio che criteri contrassegnati da genericità e strumentalità, come quelli ivi evidenziati (eclatanti nella serie “posizione organizzativa, competenza, polifunzionalità e scolarità anche in alternativa tra loro”) non valevano ad incanalare la selezione dei lavoratori da sospendere secondo canoni perspicui e verificabili e si prestavano, piuttosto, a supportare qualsiasi tipo di scelta.
3. La SELEX-SISTEMI INTEGRATI S.p.A. (già ALENIA
MARCONI SYSTEM S.p.A.) ricorre per cassazione con unico articolato motivo, illustrato con memoria ex art. 378
C.P.C.
Il Bevilacqua non si è costituito.

zione guadagni straordinaria erogato in favore del lavorato-

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4a). Con l’unico motivo la ricorrente lamenta violazione e
falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1,
commi 7 e 8, della legge n. 223 del 1991 e dell’art. 5 della
legge n. 164 del 1975, nonché contraddittoria motivazione

La ricorrente rileva che non si era verificata alcuna violazione dei criteri di scelta dei lavoratori nella collocazione in
CIGS né tanto meno era riscontrabile lesione dei criteri di
discriminazione, essendo stato sospeso dal lavoro il Bevilacqua in relazione alla riorganizzazione del suo reparto,
come risulta peraltro dalla deposizione di testi escussi.
La società aggiunge che non aveva in alcun modo violato la
procedura prevista dal legislatore, sia perché, sebbene non
tenuta, aveva ugualmente indicato, nella comunicazione inviata organizzazioni sindacali, di non adottare la rotazione
perché la sospensione avrebbe riguardato gli addetti a reparti e enti che avevano subito una forte contrazione di attività o la cui attività era destinata alla dismissione o che in
ragione della professionalità, scolarità e polifunzionalità
non erano fungibili con altri lavoratori, sia perché
nell’accordo del gennaio 2000, e quindi all’esito del confronto,

le

parti

avevano

espressamente

previsto

l’esclusione della rotazione, essendo tutti i lavoratori sospesi in base ai criteri indicati nella comunicazione del luglio 1999, avviati a corsi di formazione finalizzati al loro

su un punto decisivo della controversia.

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proficuo inserimento in azienda.
4b). L’impugnata sentenza ha proceduto, come già detto,
ad una accurata analisi della comunicazione inviata alle
organizzazioni sindacali in ordine ai punti qualificanti, ossia

sufficientemente specifici ed intelligibili, nonché , correlativamente, modalità della rotazione o motivi della sua impraticabilità, osservando che i criteri indicati erano contrassegnati da genericità e strumentalità, e quindi come tali si
prestavano, piuttosto, a supportare qualsiasi tipo di scelta.
Orbene i giudici di merito, nell’affermare

l’ her6n e ità

dell’anzidetta comunicazione alle organizzazioni sindacali,
hanno fatto buongoverno della normativa di cui all’art. 1
della legge n. 223 del 1991, evidenziando le ragioni
dell’iter logico seguito, sicché la motivazione è adeguata
ed immune da vizi logici e giuridici.
Del resto gli stessi giudici hanno richiamato il consolidato
indirizzo giurisprudenziale, che si condivide, secondo cui in
caso di intervento straordinario di integrazione salariale
per l’attuazione del programma di ristrutturazione aziendale
o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione
dell’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione
sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organiz-

individuazione dei collocandi in CIGS in base a parametri

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zazioni sindacali, ai fini dell’esame congiunto, gli specifici
criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavorato/ che debbono essere sospesi (ai sensi
del combinato disposto dell’art. 1, settimo comma, legge n.
223 del 1991 e dell’art. 5, commi quarto e quinto, legge n.

164 del 1975). A tal fine la specificità dei criteri di scelta,
che si possono definire generali in quanto rivolti ad una
collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la
verifica della corrispondenza della scelte ai criteri (cfr
Cass. n. 7720 del 2004; Cass. n. 28464 del 2008, Cass. n.
13420 del 2009; Cass. n. 15694 del 2009; Cass. n. 19618
del 2011; Cass. n. 26587 del 2011; Cass. n. 18628 del
2013).
Da parte sua la ricorrente si limita a contrapporre una diversa interpretazione non ammissibile in sede di legittimità
5. n conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va
rigettato.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese del presente
giudizio di cassazione, non avendo svolto la parte intimata
alcuna attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma addì 22 gennaio 2014
Il Consigliere rel. estensore

P

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