Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5888 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. II, 11/03/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 11/03/2010), n.5888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

K.I.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via G.

Pisanelli n. 2, presso lo studio dell’Avv. Alberto Angeletti,

rappresentata e difesa dall’Avv. GIOVANNI ADRIANO, per procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DEI PROPRIETARI DI PUNTA SARDEGNA E PORTO RAFAEL, in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma,

Via Rodi n. 32, presso lo studio dell’Avv. CHIOCCI Martino U., che lo

rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Giovanni Ruggiero, per

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 292/04,

depositata in data 3 giugno 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19

novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per il resistente, l’Avvocato Martino U. Chiocci, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 3 giugno 2004, il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, rigettava l’appello proposto da K.I.M. avverso la sentenza del Giudice di pace di Tempio Pausania, che aveva rigettato l’opposizione da essa appellante proposta avverso il decreto ingiuntivo, emesso da quel Giudice di pace su istanza del Consorzio dei proprietari di (OMISSIS) e (OMISSIS), per il pagamento della somma di L. 3.212.110 per oneri consortili.

Il Tribunale rilevava che dalla documentazione prodotta dal Consorzio, e non disconosciuta dall’opponente, emergeva che la ripartizione delle spese di cui al decreto ingiuntivo opposto era avvenuta sulla base di alcune delibere consortili; osservava quindi che, pur non potendosi ritenere che le disposizioni relative al condominio fossero automaticamente estensibili ai consorzi, tuttavia il principio generale stabilito dall’art. 1104 cod. civ., in base al quale ciascun partecipante alla comunione deve contribuire alle spese per la conservazione e il godimento della cosa comune, era certamente applicabile anche ai consorzi; tanto più quando, come nel caso di specie, vi sia stata l’utilizzazione concreta dei servizi messi a disposizione dei partecipanti. Da ultimo, il Tribunale osservava che sull’onere economico complessivo gravante sull’appellante e sui criteri di ripartizione delle spese non vi era questione.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre K.I.M. sulla base di tin unico articolato motivo; resiste, con controricorso, l’intimato Consorzio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce vizio di motivazione sotto diversi profili. Oggetto di specifica censura sono le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, secondo cui il credito del Consorzio sarebbe stato dimostrato dalla documentazione prodotta e non disconosciuta; sarebbe applicabile l’art. 1104 cod. civ.; non sarebbe stato contestato in causa che essa ricorrente abbia di fatto fruito dei servizi del Consorzio.

Con riferimento alla natura giuridica del Consorzio, la ricorrente rileva che la giurisprudenza di legittimità ha escluso l’applicabilità ai consorzi delle norme sul condominio, laddove si tratti, come nel caso di specie, di gestire servizi comuni in una zona di villeggiatura, essendo piuttosto riconducibile il consorzio ad un’associazione non riconosciuta; nè potrebbero trovare applicazione le norme sulla comunione, posto che i partecipanti al Consorzio non hanno alcun bene in comunione. In ogni caso, ove si fosse trattato di una comunione, la stessa si sarebbe sciolta, dal momento che il patto di rimanere in comunione ha effetto ed è valido anche per gli aventi causa per un periodo non superiore ai dieci anni.

Conseguentemente, la ricorrente osserva che, per essere parte del Consorzio, ella avrebbe dovuto sottoscrivere l’originario atto costitutivo del Consorzio ovvero aderirvi successivamente, ovvero ancora subentrare nella proprietà di un immobile insistente nel comprensorio consortile nel caso in cui fosse stata trasferita anche la qualità di consorziato. Ma, nel caso di specie, nulla di tutto ciò era avvenuto; ed anzi, con la produzione in causa dell’atto di acquisto, essa ricorrente aveva dimostrato di non essere a conoscenza dell’esistenza del Consorzio. In ogni caso, prosegue la ricorrente, vi era in atti la prova che ella non aveva mai usufruito di alcun servizio da parte del Consorzio.

Nè sarebbe giustificata l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui essa ricorrente era sicuramente membro del Consorzio. Al contrario, osserva la ricorrente, il suo dante causa aveva manifestato e comunicato al Consorzio la volontà di recedere dallo stesso prima di trasferirle la proprietà dell’immobile.

L’obbligazione in questione, poi, non avrebbe potuto essere qualificata propter rem, in quanto tali obbligazioni possono essere determinate soltanto da specifiche norme giuridiche e mai da un atto di autonomia privata.

Da ultimo, la ricorrente rileva che il Consorzio non aveva provato nè il quantum richiesto, nè che lei avesse usufruito dei suoi servizi.

Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.

Sussiste invero il denunciato vizio motivazionale.

Dalla stessa sentenza impugnata emerge che la ricorrente aveva dedotto, quale motivo di gravame, la inapplicabilità, nei suoi confronti, delle norme sui consorzi per non avere ella mai fatto parte del Consorzio, avendo poi la ricorrente precisato nel proprio ricorso di non avere mai manifestato la volontà di aderire allo stesso. Sul punto la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania è del tutto immotivata, non essendo sufficiente, al fine di ritenere sussistente l’obbligo di un soggetto che non abbia volontariamente aderito ad un Consorzio quale quello resistente, l’applicazione dell’art. 1104 cod. civ., che prevede il concorso del partecipante alla comunione alle spese necessarie per la conservazione e il godimento della cosa comune.

Invero, questa Corte ha avuto modo di precisare che, “in tema di consorzi volontari costituiti fra proprietari d’immobili per la gestione di parti e servizi comuni, la partecipazione o l’adesione ad esso da parte dell’acquirente di un immobile compreso nel consorzio deve risultare da una valida manifestazione di volontà” (Cass., n. 6666 del 2005).

Orbene, la sentenza impugnata, a fronte di una specifica contestazione circa l’adesione della ricorrente al Consorzio, ha omesso di effettuare alcun accertamento in ordine alla fonte degli obblighi fatti valere in via monitoria proprio sul presupposto dell’adesione della medesima ricorrente al Consorzio resistente.

Del resto, la stessa pronuncia di questa Corte, citata nella sentenza impugnata a sostegno della esistenza dell’obbligo della ricorrente, appare non adeguatamente valutata dal Tribunale, che ne ha tratto conseguenze inidonee a giustificare l’adottata decisione.

Nella sentenza n. 4199 del 1984, invero, questa Corte ha affermato che “le disposizioni in materia di condominio non sono estensibili al consorzio costituito tra proprietari d’immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, atteso che i due istituti giuridici, nonostante le numerose analogie, presentano anche caratteristiche diverse che non ne permettono una completa parificazione concettuale: il condominio di edifici è una forma di proprietà plurima, derivante dalla struttura stessa del fabbricato e regolata interamente da norme che rimangono nel campo dei diritti reali, con la conseguenza che il carattere di immobile condominiale è una qualitas fundi, che inerisce al bene e lo segue, con i relativi oneri, presso qualsiasi acquirente; il consorzio, che ha un livello di organizzazione più elevato, appartiene, invece, alla categoria delle associazioni, con la conseguente rilevanza della volontà del singolo di partecipare o meno all’ente sociale, pur potendo tale volontà essere ricavata (se non esiste una contraria norma di statuto o di legge) da presunzioni o da fatti concludenti, quali la consapevolezza di acquistare un immobile compreso in un consorzio, oppure l’utilizzazione concreta dei servizi messi a disposizione dei partecipanti”.

Peraltro, come si è ampiamente chiarito nella giurisprudenza di questa Corte, l’obbligo di chi subentra nella proprietà di un immobile facente parte di un consorzio non può essere affermato ritenendo l’obbligazione di pagamento delle spese consortili una obbligazione propter rem, giacchè tali obbligazioni “sono caratterizzate dal requisito della tipicità, con la conseguenza che possono sorgere per contratto solo nei casi e col contenuto espressamente previsti dalla legge” (Cass., n. 25289 del 2007, e precedenti ivi citati).

Anche su questo punto la sentenza impugnata è del tutto carente di motivazione, posto che è incontestato che la ricorrente non sottoscrisse l’atto costitutivo del Consorzio, che questo non può certamente ritenersi obbligatorio e che non risulta neanche dedotta l’assunzione dell’obbligo di pagamento delle spese consortili in sede di sottoscrizione dell’atto di acquisto, da parte della ricorrente, degli immobili compresi nel consorzio, avendo il Consorzio resistente espressamente desunto un tale obbligo dalla conoscenza che la ricorrente aveva della appartenenza degli immobili al Consorzio e dell’adesione allo stesso del precedente proprietario.

Peraltro, non può non rilevarsi, sotto il profilo della valutazione della condotta della ricorrente, che il Tribunale ha ritenuto significativa dell’avvenuta adesione al Consorzio l’utilizzazione dei servizi da questo offerti, in tal modo dando rilievo ad una forma di adesione neanche dedotta dal Consorzio resistente.

In conclusione, la sentenza impugnata risulta affetta dal vizio di motivazione denunciato in ricorso con il quale, contrariamente a quanto sostenuto dal contro ricorrente – che ne ha eccepito l’inammisibilità -, non è stata sollecitata una diversa valutazione delle risultanze processuali, ma è stato puntualmente dedotto un insufficiente esame delle specifiche censure formulate con l’atto di appello.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio al Tribunale di Tempio Pausania, in persona di diverso magistrato, il quale procederà a nuovo esame dell’appello colmando le lacune motivazionali dianzi rilevate.

Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Tempio Pausania in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA