Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5888 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/03/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 03/03/2020), n.5888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15597/2016 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190 (AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE),

presso lo studio dell’Avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO GALASSI;

– ricorrente –

contro

B.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 276/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositato il 31/12/2015 r.g.n. 259/2015.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno la quale aveva accolto l’opposizione proposta da B.S., aveva revocato il decreto con il quale Poste Italiane aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 26.509,82, a titolo di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza poi riformata ed aveva poi condannato la B. a restituire la minor somma di Euro 18.370,01 di cui Euro 16.169,65 per retribuzioni nette percepite ed il restante importo per spese legali.

2. La Corte di merito ha escluso che la somma erogata per retribuzioni potesse essere recuperata al lordo delle ritenute fiscali osservando che alla lavoratrice non si poteva fare carico del recupero delle trattenute versate dal datore di lavoro in adempimento di un’obbligazione propria, quale sostituto d’imposta, e che il versamento non è imputabile al lavoratore.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane s.p.a. che articola due motivi. B.S. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il primo motivo di ricorso, con il quale è denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in correlazione alle circolari e alle risoluzioni dell’amministrazione finanziaria, è infondato.

4.1. La Corte territoriale si è infatti attenuta ai principi enunciati da questa Corte che ha ripetutamente affermato che “In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto “ex tunc” dell’obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell’amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell’obbligo” (cfr. Cass. 25/07/2018 n. 19735, 02/02/2012n. 1464 e, recentemente vedi Cass. 27/03/2019 n. 8614 e 20/05/2019n. 13530).

5. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale è dedotta la violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. d bis, in correlazione alle risoluzioni dell’amministrazione finanziaria, è infondato.

5.1. Il datore di lavoro non può pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali, allorchè le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (cfr. Cass. 29 gennaio 2018 n. 2135; Cass. 2.2.2012 n. 1464; in tali termini anche Consiglio di Stato Sez. 6 2.3.2009 n. 1164 con riguardo al rapporto di pubblico impiego) e nel caso in esame, è pacifico che le ritenute fiscali non siano state versate direttamente alla B. per cui la società, a prescindere da ogni altra considerazione, non avrebbe potuto ripeterli nei confronti della lavoratrice perchè appunto da questa non percepiti (cfr. in termini Cass. 27/03/2019 n. 8614).

6. In conclusione, per le ragioni su esposte, il ricorso deve essere rigettato.

7. La mancata costituzione della B. esime il Collegio dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente delìulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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