Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5887 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. II, 11/03/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 11/03/2010), n.5887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.M., A.I., A.F., nonchè,

quali eredi legittimi di A.N., A.G.,

AR.MA. E L.L. ved. A.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Conca d’oro n. 300, presso lo

studio dell’Avv. Giovanni Bafile, rappresentati e difesi dagli

Avvocati BAFILE Francesco e Pasquale Bafile, per procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cadlolo

n. 118, presso lo studio dell’Avv. LIPARI Nicolò, che lo rappresenta

e difende per procura speciale a margine del controricorso,

unitamente all’avv. Giovanni Mercangeli;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 369/04,

depositata in data 8 giugno 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19

novembre 200 9 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Giovanni Bafile con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

sentiti, per il resistente, gli Avvocati Nicolo Lipari e Giovanni

Marcangeli, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 21 ottobre 1985, M., I. e A.N. convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Avezzano, i fratelli R., F. e A.A., assumendo di essere proprietari di vari edifici e capannoni industriali edificati su terreni siti in (OMISSIS), erroneamente intestati anche ai convenuti; sostenevano, quindi, che gli edifici, essendo stati realizzati unicamente con loro risorse economiche, dovevano considerarsi di loro esclusiva proprietà, della quale chiedevano l’accertamento.

Si costituiva A.A., il quale eccepiva che, essendo i terreni in comunione tra tutti i fratelli, i fabbricati, per il principio dell’accessione, dovevano considerarsi acquistati da tutti i fratelli. Chiedeva quindi il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, lo scioglimento delle comunioni costituite sui vari immobili, il rendimento dei conti da parte dei fratelli I. e M. per la gestione dei beni comuni, il risarcimento dei danni subiti per errori di amministrazione e sottrazione di rendite, nonchè i danni da responsabilità aggravata.

Si costituivano anche F. e A.R.; il primo aderiva alla domanda di divisione della comunione per la parte riguardanti i beni ereditati dai genitori; il secondo chiedeva a sua volta lo scioglimento delle comunioni, previa dichiarazione di nullità o in subordine risoluzione di un contratto con il quale, nel 1983, aveva ceduto la propria quota ereditaria ai fratelli F., I., M. e N.; questi ultimi, resistevano alla domanda e in via riconvenzionale chiedevano sentenza ex art. 2932 cod. civ., per la cessione da parte del fratello R. della quota ereditaria.

Con sentenza depositata il 30 gennaio 2001, il Tribunale adito respingeva le domande di accertamento della proprietà esclusiva degli immobili proposte da M., I. e A.N. nei confronti di R., F. e A.A. sia per effetto della costruzione dei fabbricati sia per usucapione;

respingeva le domande di rilascio delle due unità abitative occupate da A.A. nonchè quella di risarcimento danni;

respingeva la domanda di responsabilità aggravata nonchè la domanda specificamente proposta da A.R. nei confronti di M., I. e A.N., e la riconvenzionale da questi ultimi proposta nei confronti di R.; condannava gli attori al pagamento delle spese liquidate in complessive L. 181.394.000.

Proponevano appello M., I., A.F., nonchè G. e Ar.Ma. e L.L., questi ultimi tre quali eredi di A.N., dolendosi del rigetto della domanda di acquisto per usucapione, del rigetto della domanda basata sugli artt. 1102 e 1121 cod. civ., e della misura delle spese liquidate dal Tribunale.

A.A. resisteva al gravame e in via di appello incidentale si doleva della reiezione della domanda di risarcimento danni da responsabilità aggravata.

Con sentenza depositata in data 8 giugno 2004, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava l’appello principale e quello incidentale e condannava gli appellanti principali al pagamento delle spese del grado.

La Corte riteneva fondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello relativamente al rigetto della domanda di accertamento dell’usucapione. Tale domanda, infatti, era stata proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni e su di essa il convenuto non aveva accettato il contraddittorio, essendosi opposto, stante la novità della domanda, nella medesima udienza di precisazione delle conclusioni, sicchè si trattava di domanda inammissibile, con conseguente inammissibilità del motivo di gravame ad essa relativo.

La Corte esaminava peraltro nel merito la domanda ai soli fini della valutazione delle questioni riguardanti le spese di lite e la domanda di responsabilità aggravata, e la riteneva infondata, essenzialmente sul rilievo della mancanza di qualsiasi prova sulla interversione del possesso e della esistenza, invece, di rilevanti elementi di segno contrario.

Quanto al motivo di appello relativo al rigetto della domanda basata sulla realizzazione degli edifici ad iniziativa e a spese degli appellanti e sugli artt. 1100, 1102, 1120 e 1121 cod. civ., la Corte rilevava che non poteva trovare applicazione il principio secondo cui per gli edifici realizzati su suolo comune non opererebbero le norme in materia di accessione. Nel caso di specie, infatti, le costruzioni realizzate dagli attori non solo non limitavano in alcun modo il diritto degli altri comproprietari all’utilizzazione dei terreni, ma realizzavano al contrario un cospicuo incremento dei valori immobiliari, tutt’altro che sgradito agli altri comunisti. Di qui l’impossibilità di ravvisare nella nuova costruzione quella violazione della disciplina sulla comproprietà, ostativa all’operatività della disciplina sull’accessione, ed invece la necessità di fare applicazione del principio generale dell’acquisto del bene da parte di tutti i comproprietari in proporzione delle quote rispettive. Del tutto non pertinente era poi il richiamo all’art. 938 cod. civ., trattandosi di disposizione relativa al caso in cui la costruzione dell’edificio abbia comportato l’occupazione in buona fede della porzione di un fondo attiguo di proprietà altrui.

Quanto alle spese, la Corte d’appello rilevava che, nel caso di specie, il superamento dei minimi tariffari era ampiamente giustificato dalla complessità della controversia, dal pregio dell’opera professionale prestata e dalle numerose questioni esaminate. Tale complessità valeva altresì ad escludere la fondatezza dell’appello incidentale concernente il rigetto della domanda di danni da responsabilità aggravata.

Per la cassazione di questa sentenza ricorrono A.M., A.I., A.F., nonchè, quali eredi legittimi di A.N., A.G., AR.MA. E L.L. ved. A., sulla base di quattro motivi;

resiste, con controricorso, A.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione, per omessa applicazione, degli artt. 99 e 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 1102 cod. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 3).

Premesso che il comunista che occupa illegittimamente, mediante edificazione, un’area che sia oggetto di comunione, è legittimato ad eccepire, ad un altro comunista che agisca per la rimozione dell’opera in quanto ostacola la facoltà degli altri partecipanti alla comunione di fare pari uso della cosa comune, di avere occupato illegittimamente, con la conseguenza che sarebbe tenuto solo a risarcire il danno procurato agli altri comunisti mediante l’occupazione, e non anche a rimuovere la detta opera, non si vede perchè, sostengono i ricorrenti, all’autore di detta occupazione si debba impedire di far valere, in via di azione, il diritto a vedersi riconoscere la proprietà esclusiva dell’edificio. In sostanza, non sarebbe comprensibile perchè in capo all’autore della sottrazione dell’uso della cosa comune, operata in danno degli altri comunisti, non debbano essere rapportati gli effetti, vantaggiosi e anche svantaggiosi, dell’operata sottrazione e non debba, in relazione a quegli effetti, essere riconosciuto il diritto di domandare, al pari del diritto di resistere in giudizio, formulando la relativa eccezione.

Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano violazione, per omessa applicazione sotto un altro profilo e in sostanza per preterminssione, dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 99 c.p.c. e all’art. 1102 cod. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 3).

Premesso che alle costruzioni eseguite da uno dei comproprietari su terreno comune non si applica la disciplina sull’accessione contenuta nell’art. 934 cod. civ., che si riferisce solo alle costruzioni su terreno altrui, ma quella in materia di comunione, con la conseguenza che la comproprietà della nuova opera sorge a favore dei condomini non costruttori solo se essa sia stata realizzata in conformità di detta disciplina, cioè con il rispetto delle norme sui limiti del comproprietario all’uso delle cose comuni, cosicchè le opere abusivamente create non possono considerarsi beni condominiali per accessione, e posto che l’interesse ad agire nelle azioni di mero accertamento sussiste quando la contestazione che altri faccia del diritto dell’attore sia attuale e determini, uno stato di oggettiva incertezza, sicchè deve escludersene la sussistenza allorquando l’accertamento richiesto al giudice riguardi un fatto incontestato ovvero solo una componente della fattispecie costitutiva del diritto, ma non il diritto stesso, i ricorrenti rilevano che la domanda era volta a conseguire l’accertamento che, al contrario delle risultanze catastali – che evidenziavano l’intestazione degli immobili anche ad A.F., R. e A. – gli immobili stessi erano di proprietà esclusiva degli originar attori. “La Corte di merito – quindi – non sarebbe scaduta nella violazione della legge e, sotto il profilo processuale, nella pretermissione della legge, quando avesse ritenuto il concorso dell’interesse ad agire degli attori e, nel merito, avesse, in luogo del rigetto, pronunziato l’accoglimento della domanda proposta dagli attuali ricorrenti”.

Il primo e il secondo motivo, all’esame dei quali può procedersi congiuntamente essendo le censure connesse, sono infondati.

Le censure, invero di non agevole comprensione, muovono dalla premessa che in caso di comproprietà del suolo, ove un comproprietario edifichi, non operano i principi di cui all’art. 934 cod. civ., e segg., con la conseguenza che non sarebbe proponibile nei confronti del comproprietario costruttore una domanda volta ad ottenere la rimozione delle opere realizzate, essendo possibile solo il riconoscimento del danno provocato agli altri comproprietari del suolo. Ne discenderebbe che, così come, in caso di azione proposta nei confronti del comproprietario costruttore da parte di uno o altri comproprietari, il costruttore potrebbe far valere la proprietà esclusiva, analogamente una simile domanda il comproprietario costruttore potrebbe far valere in via di azione nei confronti degli altri comproprietari del suolo. E sussisterebbe, in tal caso, un interesse qualificato ad agire per detto accertamento a fronte delle diverse annotazioni risultanti dai registri catastali.

Se queste sono le censure sviluppate dai ricorrenti, appare evidente come la denunciata violazione degli artt. 99 e 100 cod. proc. civ., non sia in alcun modo configurabile, dal momento che l’accertamento svolto sul punto dalla Corte territoriale non ha condotto ad una dichiarazione di improponibilità o di inammissibilità della domanda, così come configurata dagli attori, ma al rigetto della stessa perchè motivatamente ritenuta infondata, mentre le ragioni affermate dalla Corte d’appello per escludere la proprietà esclusiva in capo al comproprietario costruttore non sono oggetto di critica specifica, essendosi i ricorrenti limitati ad affermare, in astratto, un principio, ma senza contrastare l’apprezzamento del giudice di merito sul fatto che, nel caso di specie, l’edificazione ad opera di un solo comproprietario su suolo in proprietà comune non solo non aveva limitato in alcun modo il diritto degli altri comproprietari all’utilizzazione dei terreni, ma aveva realizzato un cospicuo incremento del valore immobiliare, tutt’altro che sgradito agli altri comunisti. Senza dire che nel motivo di ricorso in esame non viene chiarito in alcun odo quale sarebbe il fondamento giuridico dell’acquisto, da parte del condomino costruttore, della proprietà della costruzione, giacchè l’affermato obbligo del costruttore su suolo comune “a risarcire il danno procreato agli altri comunisti”, ma non anche “di essere tenuto (…) a conferire agli altri contitolari (…) la comproprietà” dell’edificio, presuppone un acquisto della proprietà esclusiva di cui non viene spiegato il fondamento.

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano il vizio di motivazione contraddittoria e in ogni caso illogica in ordine ad un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte ex art. 1102 cod. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 5).

Premesso che non è dubbio che, nell’ipotesi in cui la sua costruzione sia intrinsecamente limitativa del diritto dell’altro comproprietario sulla cosa comune, la tutela riconosciuta a quest’ultimo dall’art. 1102 cod. civ., non può essere negata sulla base delle norme in materia di accessione e, in particolare, della norma ex art. 936 cod. civ., comma 4, la Corte d’appello avrebbe “pretermesso il considerare ed, in ultima analisi, il ritenere che il superamento del limite imposto all’uso della cosa comune o, più pertinentemente al caso, la modificazione apportata alla cosa comune dal comunista ed, in definitiva, l’uso illecito della cosa comune da parte del comunista implicava ed implica solo e soltanto insorgere, in capo al comunista estromesso dalla cosa comune, del diritto a conseguire il risarcimento del danno, ma non, assolutamente, la proprietà o la comproprietà della costruzione per effetto della quale quel comunista era stato estromesso ed, in concreto, provato della cosa comune”.

Il motivo è infondato.

In realtà, pur deducendo un vizio di motivazione contraddittoria e illogica della sentenza impugnata, i ricorrenti, come già si è rilevato in precedenza, non svolgono alcuna specifica censura alle ragioni in base alle quali la Corte d’appello ha, motivatamente e non illogicamente, ritenuto che, nel caso di specie, non potesse operare il principio di esclusione dell’accessione in favore dei comproprietari non costruttori, invocato invece dai ricorrenti, e dovesse escludersi la possibilità di ravvisare nella nuova costruzione quella violazione della disciplina sulla comproprietà ostativa all’operatività del principio dell’accessione. Invero, l’affermazione dei ricorrenti, secondo cui la Corte territoriale avrebbe pretermesso di considerare che il superamento del limite imposto all’uso della cosa comune da parte del comunista e, in definitiva, l’uso illecito della cosa comune da parte de medesimo avrebbe comportato l’insorgere del diritto degli altri comproprietari al risarcimento del danno, risulta errata, giacchè la Corte d’appello ha provveduto ad esplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto nel caso di specie non sussistente il presupposto in fatto per l’applicazione del principio di diritto invocato dai ricorrenti;

e tale motivazione non risulta in alcun modo scalfita dalle censure svolte nel motivo in esame, le quali si risolvono sostanzialmente nella richiesta di una diversa valutazione della situazione di fatto, il che non è consentito in sede di legittimità.

Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono ancora una volta il vizio di motivazione contraddittoria e in ogni caso illogica in ordine ad un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte ex art. 1102 cod. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 5).

La censura si riferisce all’affermazione della Corte d’appello secondo cui. nell’ipotesi in cui non si ravvisi alcuna limitazione ai diritti del comproprietario, la costruzione, man mano che viene edificata su suolo comune diverrebbe ipso iure, per il principio dell’accessione, di proprietà comune dei comproprietari del suolo in proporzione delle quote rispettive. Ad avviso dei ricorrenti, si tratterebbe di affermazione del tutto illogica, anche perchè illogicamente la Corte ha ulteriormente rilevato che le costruzioni realizzate dagli attori non solo non limitavano in alcun modo il diritto degli altri comproprietari all’utilizzazione dei terreni, ma realizzavano invece un cospicuo incremento dei valori immobiliari tutt’altro che sgradito agli altri comunisti. In sostanza, sarebbe illogico sostenere che gli attori abbiano edificato non nel loro interesse, ma nell’interesse dei comproprietari.

Il motivo è infondato, dovendosi rilevare che il fatto, asserito dai ricorrenti, secondo cui nel realizzare le costruzioni i condomini costruttori avrebbero perseguito un proprio interesse ed un proprio vantaggio economico, non vale di per sè ad escludere, nella situazione accertata dalla Corte d’appello, il concorrente interesse degli altri condomini e quindi ad impedire l’operatività del principio dell’accessione.

Per il resto, anche il motivo in esame si risolve in una richiesta di diversa valutazione delle circostanze di fatto già adeguatamente esaminate dalla Corte d’appello, e cioè in una richiesta non proponibile in sede di legittimità.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

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