Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5887 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 14/04/2016, dep.08/03/2017),  n. 5887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – rel. Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22510-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

LA MINERVA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 79/H, presso lo

studio dell’avvocato GIANLUCA ROSSI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI PALOMBA delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 305/2010 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 21/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Presidente e Relatore Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che insiste per

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’avvocato PALOMBA che ha chiesto

l’inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, rigettandone l’appello, ha confermato l’annullamento dell’avviso di recupero del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti – “le acquisizione di beni strumentali nuovi” – nelle aree svantaggiate ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, per essere stato il detto credito d’imposta indebitamente utilizzato nel 2002.

Il giudice d’appello, premesso che la contribuente svolge l’attività di lavanderia industriale, la quale provvede alla pulizia di biancheria e tappeti normalmente appartenenti a strutture alberghiere o di ristorazione, rileva come nella specie biancheria e tappeti sono stati acquistati dalla contribuente stessa, e strumentalmente destinati al servizio di lavaggio (per) l’utilizzatore finale. Ed osserva che “anche se non espressamente previsti nella tabella di cui alla precitata legge, i beni utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa”, la lavanderia industriale, “per la loro strumentalità sono beni il cui acquisto può essere ritenuto oggetto di agevolazioni creditizie (recte, tributarie)”.

La srl Minerva resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate denuncia “violazione della L. n. 388 del 2000, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, per un verso censurando l’errore di valutazione commesso dalla Commissione provinciale nel qualificare la biancheria ed i tappeti come beni strumentali rispetto tanto all’attività di lavanderia che a quella di noleggio, laddove bene strumentale sarebbe quel bene asservito durevolmente allo svolgimento dell’attività caratteristica d’impresa. Per questo, l’acquisto di tali beni sarebbe rappresentato contabilmente attraverso l’imputazione annuale di quote di ammortamento determinate ex D.M. 31 dicembre 1988, che ne riflettono anche il progressivo deperimento; e nel detto decreto, tra i beni strumentali ammortizzabili nella categoria “lavanderie, stirerie, smacchiatorie, tintorie e servizi affini”, non sarebbe considerata la biancheria.

Per altro verso, il giudice d’appello incorrerebbe nel vizio di motivazione contraddittoria, in quanto prima afferma che la società svolge semplicemente un servizio di lavaggio di biancheria che poi viene riconsegnata ai legittimi proprietari, e poi considera invece la biancheria quale bene strumentale dell’attività della lavanderia stessa.

I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto legati, sono infondati.

“In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate come questa Corte ha avuto modo di chiarire -, il beneficio del credito d’imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 8, comma 2, per i soggetti titolari del reddito d’impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni, materiali e immateriali, nuovi e fiscalmente ammortizzabili, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 103 e 104 (già 67 e 68), e di natura strumentale rispetto all’esercizio dell’impresa, in applicazione del criterio del rapporto di inerenza previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 109 e 164 (già 75 e 121 bis)” (Cass. n. 18072 del 2016, n. 1691 del 2016).

L’amministrazione ricorrente addebita un errore di valutazione al giudice d’appello per avere “qualificato la biancheria ed i tappeti come beni strumentali rispetto tanto all’attività di lavanderia che a quella di noleggio”, in quanto tale tipo di bene non sarebbe “asservito durevolmente allo svolgimento dell’attività caratteristica di un’impresa”, di modo che il loro acquisto non potrebbe essere rappresentato contabilmente attraverso l’imputazione annuale di quote di ammortamento determinate ex D.M. 31 dicembre 1988, le quali riflettono anche il progressivo deperimento dei beni stessi. Dunque “un bene strumentale è dotato di caratteristiche tecniche non riscontrabili in elementi quali la biancheria, le tovaglie ovvero i tappeti acquistati dalla Parte e fatti oggetto di agevolazione tributaria del resto, la biancheria non è considerata tra i beni strumentali ammortizzabili della categoria “Lavanderie, stiratorie, smacchiatorie, tintorie e servizi affini” prevista dal D.M. 31 dicembre 1988 (Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attività commerciali, arti e professioni)”.

Osserva in primo luogo il Collegio che non può essere esclusa la configurabilità della biancheria come bene strumentale ammortizzabile sulla base della tabella di cui al più volte citato D.M. del 1988, perchè questa, al contrario, la contempla espressamente per il Gruppo XIX, “Alberghi, ristoranti, bar e attività affini”, con un coefficiente del 40%, per il Gruppo XXI, “Servizi sanitari”, e, per lo stesso Gruppo comprendente le lavanderie, il XXII, nella Specie 1, “Servizi igienici e di estetica della persona. Alberghi diurni, istituti di igiene e di bellezza, barbieri, parrucchieri e simili”, anche qui con un coefficiente del 40%.

Non hanno quindi pregio le considerazioni circa il necessario “durevole” asservimento del bene strumentale allo svolgimento dell’attività, “caratteristiche tecniche che non possono riscontrarsi in elementi quali la biancheria, le tovaglie ovvero i tappeti”.

Il giudice di appello ha infatti accertato che l’attività di lavanderia – definita “lavanderia industriale” – era svolto dalla contribuente con biancheria propria, che veniva noleggiata ai clienti, biancheria che, per la specifica natura del servizio in esame, poteva ben costituire bene strumentale ammortizzabile, sicuramente esposto a “progressivo deperimento”, come previsto del resto nell’ambito dello stesso Gruppo XXII della tabella per le attività commerciali svolte con l’impiego di biancheria propria.

Non è dato ravvisare, infine, la denunciata contraddittorietà della motivazione nella sentenza impugnata, perchè questa nella prima parte richiama i caratteri tipici dell’attività (“trattasi di una lavanderia industriale che provvede alla pulizia della biancheria e dei tappeti normalmente appartenenti a strutture alberghiere o di ristorazione”… che “consiste nel lavaggio di biancheria e tappeti che vengono poi consegnati ai legittimi proprietari”), delineandone poi la natura specifica rilevata nel caso in esame (“i beni acquistati (biancheria e tappeti) sono strumentalmente destinati al servizio di lavaggio per l’utilizzatore finale”;… anche se “non espressamente previsti nella tabella” sub “Lavanderie”, “i beni utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa”, la lavanderia industriale, “per la loro strumentalità sono beni il cui acquisto può essere ritenuto oggetto di agevolazioni creditizie (recte: tributarie)”.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, in considerazione della mancanza di precedenti sulla specifica questione, vanno compensate fra le parti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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