Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5887 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/03/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 03/03/2020), n.5887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16262/2014 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI APRILE

11, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MORRONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ORESTE VIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 1-2, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 190/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 11/03/2014 R.G.N. 832/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.G., propose opposizione avverso l’ordinanza con la quale, nella qualità di legale rappresentante della Gioielleria C. s.r.l., gli venne ingiunto il pagamento della somma di Euro 6.750,00 oltre spese di notifica per la violazione del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, conv. in L. n. 73 del 2002 – nel testo modificato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, lett. a), convertito nella L. n. 248 del 2006 – in relazione all’omessa iscrizione nelle scritture obbligatorie della lavoratrice D.B.M. impiegata nel periodo dal 27 marzo al 23 aprile 2007 per 23 giornate lavorative.

2. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale si costituì per resistere al ricorso ed il Tribunale accolse l’opposizione annullando l’ingiunzione sul rilievo che l’amministrazione non aveva offerto una prova rassicurante dell’esistenza del rapporto di lavoro nel periodo oggetto di contestazione.

3. La Corte di appello di Catanzaro, investita del gravame proposto dall’Amministrazione, ha ritenuto al contrario che le prove assunte in primo grado dimostrassero l’esistenza del rapporto di lavoro in relazione al quale le contestate mancate iscrizioni si erano verificate.

4. Il giudice di appello ha infatti ritenuto che il verbale ispettivo, pur non costituendo una prova piena, fosse tuttavia corroborato dalle dichiarazioni rese dalla lavoratrice e dallo stesso opponente, tra di loro sostanzialmente conformi. Ha poi ritenuto poco credibile che la ricorrente presenza della lavoratrice nei locali aziendali fosse ricollegabile alla ripetuta richiesta di assunzione e non, piuttosto, alla prestazione di attività lavorativa tanto più che la prova testimoniale non ne aveva confermato la dedotta saltuarietà.

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto tempestivo ricorso C.G. che ha articolato due motivi ai quali ha opposto difese il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

6. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato il principio di non contestazione desumendolo dalla sua contumacia in appello. Nel rammentare quanto affermato in tema di non contestazione da questa Corte, anche a sezioni unite, il ricorrente osserva che era onere dell’appellante amministrazione dimostrare la fondatezza del suo assunto” vale a dire che il rapporto con la lavoratrice si era instaurato sin dall’inizio e non, invece, dalla data dichiarata ed ha ribadito che non era possibile trarre elementi di convincimento dalla contumacia nel giudizio di appello del datore di lavoro.

7. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 115, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di motivazione della sentenza. Nel suo articolato motivo il ricorrente deduce che la Corte di merito avrebbe ritenuto raggiunta la prova diretta della natura subordinata del rapporto di lavoro sebbene le circostanze di fatto riportate nel verbale ispettivo non fossero state altrimenti confermate e, pertanto, l’amministrazione non avesse adempiuto all’onere, che su di lei incombeva, di dimostrare i fatti dedotti a sostegno della sua pretesa.

7.1. Per altro aspetto, poi, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in quanto la Corte di merito, nell’accertare l’esistenza del rapporto di lavoro, funzionale all’ingiunzione di pagamento opposta, non poteva attribuire fede privilegiata al verbale ispettivo con riguardo a fatti diversi da quelli avvenuti in presenza degli ispettori. Osserva che alle dichiarazioni rese nel corso dell’accertamento non poteva essere attribuito valore probatorio, neppure come presunzioni, e perciò avrebbero potuto essere liberamente apprezzate nell’ambito del contesto probatorio complessivo.

8. Il ricorso è infondato.

8.1. Osserva infatti il Collegio che la Corte di merito non è incorsa nelle violazioni di legge denunciate con il ricorso. Lungi dall’attribuire alla contumacia della parte appellata un significato specifico si è limitata a prenderne atto ed ha preso invece in esame le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente agli ispettori offrendone una lettura del tutto compatibile con il loro significato e valutandone il contenuto unitamente a quello delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice pure sentita in quella sede. Ha tenuto conto del fatto che la assidua presenza della lavoratrice nei locali della gioielleria non era in contestazione e che ciò che era invece contestato era lo svolgimento dell’attività lavorativa. Nel procedere alla ricostruzione dei fatti sulla base delle emergenze istruttorie la Corte territoriale ha tenuto conto, perciò, della incontestata presenza della lavoratrice in gioielleria e, sulla base di altri elementi di riscontro, con ricostruzione attendibile e non censurabile in questa sede, ha poi ritenuto inverosimile che la stessa fosse collegabile ad una protratta richiesta di essere assunta. Ha tenuto conto della mancata prova della saltuarietà della presenza ed ha ritenuto più verosimile che la presenza fosse collegabile allo svolgimento di attività lavorativa. Inoltre la Corte non è affatto incorsa nella denunciata inversione dell’onere della prova nè, tanto meno, ha attribuito fede privilegiata al verbale ispettivo. Al contrario, con valutazione di merito a lei riservata, ha verificato alla luce dei riscontri acquisiti (le dichiarazioni della lavoratrice ai funzionari di polizia e agli ispettori e le dichiarazioni dello stesso opponente) la correttezza della ricostruzione del rapporto in termini di subordinazione.

9. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 3500,00 per compensi professionali oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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