Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5886 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. II, 11/03/2010, (ud. 27/10/2009, dep. 11/03/2010), n.5886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26736/2004 proposto da:

C.G. (OMISSIS), F.V.

(OMISSIS), in persona dei suoi Commissari Liquidatori Dott.

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresenta e difesi dagli avvocati TESTAJ

Emanuele, FURNARI GIOSUE’;

– ricorrenti –

contro

BANCA SICILIA SPA P.IVA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato ST

MONTEROSSO CARSILLO, rappresentato e difeso dagli avvocati MONTEROSSO

Tito, MONTEROSSO UGO;

SICILCASSA SFA IN LCA P.IVA (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GRAZIO 31, presso lo studio dell’avvocato MATTEI

GIANCARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato PAVONE COCUZZA

ANTONIO;

– controricorrenti –

e contro

P.R. (OMISSIS), P.A., R.

G. (OMISSIS) in proprio nome ed anche in nome di R.

M.L. (OMISSIS), giusta procura per Notaio S. SINDONA

di Rivoli il 25.01.1900 N. Rep. 389, e di R.A.

(OMISSIS), giusta procura per L.V. Cancelliere

principale del CONSOLATO di GRENOBLE in data 03.11.1989 N. Rep. 376,

RI.AN. (OMISSIS) in proprio nome ed anche in nome

di D.B.G. (OMISSIS) giusta procura speciale per

Notaio GIORGIO LICCIARDELLO di CATANIA in data 15.6.89 N. Rep. 5717,

R.M. (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in

CATANIA, VIA GABRIELE D’ANNUNZIO n. 62, presso lo studio

dell’avvocato GERACI GIUSEPPE che li rappresenta e difende giusta

procura speciale per Notaio FATUZZO RAFFAELE di CATANIA N. Rep. 17754

del 23.9.2005;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 910/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositala il 02/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/10/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato FURNARI Giosuè difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti;

uditi gli Avvocati MONTEROSSO Ugo, MATTEI Giancarlo con delega

depositata in udienza dell’Avvocato PAVONE COCUZZA Antonio, difensori

dei rispettivi resistenti che hanno chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.R., P.A., R.G., R. A., R.M., Ri.An., D.B.G. e R.M., premesso di essere eredi testamentari di R. S., con atto di citazione del 5.2.1990 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania C.G. in proprio e quale rappresentante della minore F.V., la Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele (successivamente s.p.a.

Sicilcassa) ed il Banco di Sicilia chiedendo accertarsi che il lascito a titolo di legato in favore della F. di cui al testamento pubblico del “de cuius” del (OMISSIS) non comprendeva:

a) dieci cambiali di L. 1.000.000 ciascuna emesse in favore del “de cuius”; b) un libretto di deposito a risparmio di L. 140.675.156 presso la C.C.R.V.E.; c) un certificato di deposito nominativo di L. 150.000.000 presso la stessa banca; d) un vaglia cambiario della Banca d’Italia emesso in favore del R. per L. 1.198.000; e) la somma di denaro di L. 46.430.000 sul conto corrente intrattenuto dal “de cuius” presso il Banco di Sicilia; f) l’autovettura Fiat 127; g) l’immobile sito in (OMISSIS); chiedevano quindi la condanna della C. e della F. a consegnare loro tali beni mobili nonchè le pigioni per L. 1.590.000 illegittimamente riscosse ovvero, nel caso di mancata consegna dei titoli e del denaro, la condanna dei rispettivi istituti di credito ad effettuarne il pagamento in loro favore oltre al risarcimento dei danni e della svalutazione monetaria; chiedevano inoltre condannarsi la C. a consegnare le chiavi del cancello di ingresso del fondo sopra menzionato già del defunto nonchè accertarsi che il legato in favore della F. riguardante la casa sita in (OMISSIS) non comprendeva le due cantine; gli attori, premesso altresì che con provvedimento “ante causam” del 14.1.1990 emesso dal Presidente del Tribunale era stato autorizzato ed eseguito il sequestro giudiziario di sette cambiali, ne chiedevano la convalida.

Tutti i convenuti, costituendosi in giudizio, chiedevano il rigetto delle domande attrici.

Il giudice istruttore autorizzava poi con due ordinanze i sequestri giudiziari del libretto di deposito, del certificato di deposito e del vaglia cambiario predetti.

Con sentenza del 14.5.2001 il Tribunale adito dichiarava di pertinenza della F. quanto descritto alle predette lettere da a) ad e) e revocava i sequestri giudiziari, condannava il Banco di Sicilia a ripetere in favore della F. il pagamento del saldo del conto corrente condannando altresì gli attori a rimborsare al Banco di Sicilia l’importo medesimo, e condannava infine la convenuta a consegnare agli attori le chiavi del cancello del fondo sito nella contrada (OMISSIS) nonchè le chiavi della Fiat 127 ed a pagare altresì la somma di L. 1.590.000 oltre interessi legali dalla domanda.

Avverso tale sentenza proponeva impugnazione P.R., P.A., R.G., R.A., R. M., R.A., D.B.G. e R.M.;

resistevano in giudizio la C. e la F. proponendo altresì appello incidentale; si costituivano in giudizio il Banco di Sicilia, che proponeva appello incidentale, e la s.p.a. Sicilcassa che chiedeva dichiararsi l’improponibilità di ogni azione intrapresa nei suoi confronti.

La Corte di Appello di Catania con sentenza del 2.10.2004 ha convalidato i sequestri giudiziari suddetti, ha dichiarato che rientravano tra i beni attribuiti agli appellanti quali eredi testamentari di R.S. quelli indicati alle predette lettere da a) a e), ha condannato la F. a consegnare agli appellanti i titoli di cui alle precedenti lettere da a) ad), ed ha revocato le statuizioni di condanna emesse a carico del Banco di Sicilia ed a carico degli appellanti al n. 4 del dispositivo della sentenza di primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza la C. e la F. hanno proposto un ricorso affidato a tre motivi cui il Banco di Sicilia e la Sicilcassa hanno resistito con separati controricorsi; le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

le ricorrenti, la Sicilcassa ed il Banco di Sicilia hanno successivamente depositato delle memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti, deducendo vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver interpretato la disposizione testamentaria del “de cuius” relativa al legato in favore della F. avente ad oggetto “tutti i beni mobili che si trovano nella mia casa sita in (OMISSIS)” nel senso che tale lascito riguardava solo quei beni (quali mobilia, arredamenti, biancheria, quadri, ecc.) la cui collocazione spaziale è radicata nella casa; le ricorrenti assumono che in tal modo la Corte territoriale ha omesso di considerare che costituivano circostanze ammesse dalle controparti sia che l’arredamento, le suppellettili e la biancheria relativi al suddetto appartamento appartenevano alla famiglia F.- C., sia che i titoli oggetto di controversia si trovavano in tale abitazione al momento del decesso di R.S.; pertanto, per attribuire un senso alla sopra riportata disposizione testamentaria, occorreva includere nel legato in favore di F.V. tutti i titoli del “de cuius”, compresi quelli oggetto del sequestro, custoditi nella casa di (OMISSIS) ed ivi rinvenuti all’atto della apertura della successione.

Con il secondo motivo le ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 – 1363 e 1367 c.c., nonchè vizio di motivazione, assumono che la sopra richiamata interpretazione da parte del giudice di appello della disposizione testamentaria suddetta ha disatteso il criterio ermeneutico tendente alla ricerca della effettiva volontà del “de cuius”, essendosi limitato il giudicante al senso letterale delle parole, senza valorizzare gli elementi di carattere testuale ed extratestuale anche in funzione degli scopi che il testatore intendeva perseguire, non considerando quindi i legami affettivi sussistenti tra R.S. e F.V., ed i legati di notevole consistenza disposti anche a favore della Casa di Riposo “(OMISSIS)”.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente, sono infondate.

La Corte territoriale ha anzitutto escluso che l’espressione “tutti i beni mobili che si trovano nella mia casa sita in (OMISSIS)” potesse riferirsi al denaro costituente il saldo del conto corrente intrattenuto dal “de cuius” presso il Banco di Sicilia sulla base del rilievo che tale liquidità, sotto il profilo della collocazione spaziale, non poteva definirsi quale bene mobile esistente nella casa del “de cuius”.

Premesso che tale statuizione, del tutto corretta sul piano logico, non è stata comunque specificatamente censurata dalle ricorrenti, si rileva che la sentenza impugnata, disattendendo il diverso convincimento espresso dal giudice di primo grado, ha affermato che per la ricerca della concreta volontà espressa da un testatore non esperto di diritto debbano essere utilizzate con prudenza definizioni tecnico-giuridiche, e che nel comune linguaggio i titoli incorporanti un credito, i libretti di deposito bancario ed il denaro in genere, ancorchè costituenti beni mobili sotto il profilo della qualificazione giuridica, assumono per la loro peculiare importanza patrimoniale una identità ed un rilievo che li distingue dagli altri beni definiti mobili nell’accezione comune; il giudice di appello ha poi escluso che dall’esame della scheda testamentaria fossero emersi elementi che potessero indurre a ritenere che R.S. avesse inteso utilizzare una terminologia asetticamente tecnico – giuridica, e che anzi il riferimento ai beni mobili “che si trovano nella casa” sottolineava la volontà del testatore di riferirsi solo a quei beni (mobilia, arredamenti, biancheria, quadri ecc.) la cui collocazione spaziale è normalmente radicata nella casa, laddove i titoli cambiari sono per loro natura destinati ad essere posti all’incasso a scadenza, mentre i certificati ed i libretti di deposito concernono somme destinate ad essere prelevate o reimpiegate, e non di rado vengono custoditi presso cassette di sicurezza piuttosto che tra le mura domestiche.

Orbene alla luce di tali argomentazioni si deve ritenere che la Corte territoriale, svolgendo la sopra riferita indagine ermeneutica, ha posto in essere un accertamento di fatto sorretto da adeguata e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede, dove le ricorrenti con i motivi in esame si limitano inammissibilmente a prospettare una ricostruzione ad esse più favorevole della volontà testamentaria di R.S..

Ed invero deve anzitutto osservarsi, quanto al profilo di censura relativo all’asserita applicazione, da parte del giudice di appello, del solo criterio letterale, che, qualora dall’indagine di fatto riservata al giudice di merito risulti già chiara, in base al contenuto dell’atto, la volontà del testatore, non è consentito – alla stregua del primario criterio ermeneutico della letteralità -il ricorso ad elementi tratti “aliunde” ed estranei alla scheda testamentaria (Cass. 19.10.2005 n. 20204); in ogni caso deve osservarsi che la sentenza impugnata, interpretando la disposizione relativa al legato in favore della F. anche alla luce del fatto che R.S. non fosse un “tecnico” del diritto, ha operato una puntuale applicazione dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui nell’interpretazione di una scheda testamentaria, da condurre essenzialmente sulla base del dato testuale, possono legittimamente assumere rilievo anche elementi estrinseci (purchè riferibili al testatore), quali, ad esempio, il grado di cultura del “de cuius” (Cass. 30.7.2004 n. 14548; Cass. 19.1.2005 n. 1079).

Deve comunque aggiungersi che i titoli di credito, in generale, essendo documenti contenenti una promessa unilaterale di effettuare una prestazione in favore di coloro che li presenteranno al debitore, rappresentano un credito e, quindi, incorporano un diritto; tale decisivo profilo induce a ritenere infondata la tesi delle ricorrenti secondo cui con l’espressione “tutti i beni mobili che si trovano nella mia casa” il testatore avesse voluto riferirsi anche ai diritti di credito di cui ai titoli o ai documenti in questione che, quali mobili – ovvero oggetti che possono essere mossi o spostati da un luogo ad un altro – non hanno dal punto di vista materiale alcun valore.

Le esposte argomentazioni hanno natura assorbente di ogni ulteriore questione prospettata dalle ricorrenti anche con specifico riferimento al fatto che i mobili che arredavano l’appartamento in cui viveva il “de cuius” al momento del suo decesso appartenevano alla famiglia F.- C., considerato che il giudice di appello già sulla base dell’interpretazione delle suddetta scheda testamentaria era pervenuto ad una appagante individuazione della volontà di R.S., e che comunque non sembra vi sia piena coincidenza tra i mobili di arredamento di una casa di abitazione e “tutti i mobili” in essa contenuti, espressione più ampia che infatti può comprendere anche beni di diversa natura, quali oggetti preziosi e quadri.

Il terzo motivo, concernente la condanna delle esponenti al rimborso dei tre quarti delle spese dei primi due gradi di giudizio quale conseguenza della loro soccombenza, resta assorbito all’esito del rigetto dei primi due motivi di ricorso.

Resta infine da esaminare l’eccezione della Sicilcassa di improponibilità, improseguibilità ed inammissibilità della domanda formulata nei propri confronti in quanto, essendo l’esponente sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa, la domanda stessa avrebbe dovuto essere proposta mediante opposizione allo stato passivo ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 87.

L’eccezione è infondata, non avendo la Sicilcassa censurato la statuizione della sentenza impugnata secondo cui le domande proposte nei suoi confronti erano state avanzate dagli appellanti in via meramente subordinata all’ipotesi che nè la F. nè il custode giudiziario avessero potuto restituire i titoli ovvero le somme “medio tempore” riscosse a scadenza, ipotesi la cui verificazione non era stato dedotta nè dimostrata da costoro.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo al rilievo che le questioni oggetto di ricorso riguardano fondamentalmente la controversia tra gli eredi di R.S. e la legataria F., per compensare interamente le spese di questo grado di giudizi tra le ricorrenti e le controricorrenti Banco di Sicilia e Sicilcassa.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa interamente le spese di giudizio tra le ricorrenti da un lato ed il Banco di Sicilia e la Sicilcassa dall’altro.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

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