Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5886 del 04/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 04/03/2021), n.5886
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 8218/2020
sollevato dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la
Corte d’Appello di Napoli con ordinanza n. 805/2019 del 5/02/2020
nel procedimento vertente tra:
P.A., da una parte, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
dall’altra;
– ricorrenti –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore DOTT. MARCO
DELL’UTRI;
lette le conclusioni scritte del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.
MUCCI ROBERTO, che conclude per l’accoglimento dell’istanza di
regolamento di competenza d’ufficio proposta dal Tribunale Regionale
delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Napoli nel
giudizio R.G. N. 805/2019 riassunto da P.A. contro
Unipolsai Assicurazioni Spa, sussistendo la competenza del Giudice
di pace di Napoli, a conoscere della detta controversia.
Fatto
RILEVATO
che:
P.A. ha riassunto, dinanzi al Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli, il giudizio, già proposto neì confronti di UnipolSai s.p.a. davanti al giudice di pace di Napoli, per la condanna della compagnia convenuta al pagamento, in proprio favore, dell’indennità assicurativa asseritamente spettantegli a seguito dei danni dallo stesso subiti in conseguenza di un nubifragio che aveva colpito la città di (OMISSIS);
con provvedimento reso in data 18/2/2020, il Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli, ritenendo che sulla controversia introdotta dal P. fosse competente per materia e per valore il giudice di pace di Napoli, ha sollevato d’ufficio conflitto di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c.;
nessuna delle parti in causa ha svolto difese in questa sede;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, invocando, in accoglimento del regolamento di competenza, la dichiarazione di competenza del giudice di pace di Napoli.
Diritto
CONSIDERATO
che:
dev’essere preliminarmente rilevata la corretta introduzione, nelle forme del regolamento di competenza, dell’odierna questione da parte del Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli, trovando nella specie applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, non essendo il Tribunale regionale delle Acque pubbliche un giudice speciale, ma un organo specializzato della giurisdizione ordinaria, attiene alla competenza e non alla giurisdizione la questione se di una determinata controversia debba conoscere il giudice ordinario non specializzato o il Tribunale regionale delle Acque pubbliche (cfr. da ultimo, Sez. U, Ordinanza n. 145 del 07/01/2013, Rv. 624780 – 01);
ciò posto, varrà osservare come la distinzione tra le competenze tra l’autorità giudiziaria ordinaria e quella dei tribunali regionali delle acque pubbliche attenga all’oggetto delle controversie, rientrando, nell’ambito delle competenze del giudice specializzato, le sole cause che involgano questioni relative alla demanialità delle acque pubbliche, o al contenuto e ai limiti delle concessioni di utenze, o al diritto nei confronti dell’Amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o quelle che, comunque, incidano pure indirettamente sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque (Sez. 1 -, Ordinanza n. 29356 del 14/11/2018, Rv. 651586 – 01);
rientrano, invece, nella competenza degli organi ordinari dell’autorità giudiziaria le controversie tra privati che – pur ricollegandosi al presupposto della sussistenza, a favore di una o di entrambe le parti contendenti, di una concessione di acqua pubblica non investano la legittimità o la portata di quest’ultima e non tocchino, quindi, l’interesse della p.a., ma riflettano esclusivamente le modalità di attuazione e di esercizio dei diritti di uso delle acque, da osservarsi nei rapporti interni tra le parti, nonchè gli obblighi reciproci che ne derivano, di modo che non sia necessaria un’indagine sul contenuto e sui limiti della concessione al fine di individuarne la portata e gli effetti e di stabilire se essa abbia o meno l’attitudine ad incidere, modificandoli, su rapporti preesistenti tra le parti (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2656 del 22/02/2012 Rv. 621848 – 01);
con particolare riferimento, poi, alle azioni risarcitorie, la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche si profila solo quando i danni dipendano da qualunque opera eseguita dalla p.a., e cioè quando la pretesa risarcitoria si fondi su di un comportamento commissivo od omissivo che coinvolga apprezzamenti tecnici circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche e comunque esprimano scelte dell’amministrazione per la tutela degli interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2656 del 22/02/201, cit.);
ciò posto, varrà rilevare come la controversia originariamente introdotta dal P. difetti totalmente di qualsiasi riferimento ad atti, provvedimenti o comportamenti posti in essere dalla pubblica amministrazione, attenendo, l’oggetto dell’odierna controversia, esclusivamente al diritto dell’assicurato di percepire, sulla base delle previsioni del contratto di assicurazione concluso con UnipolSai s.p.a., l’indennità promessa in considerazione del rischio assicurato, con particolare riferimento ai danni derivanti dall’alluvione che ebbe a colpire la città di (OMISSIS);
ne deriva, in accoglimento delle considerazioni esposte nel provvedimento del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, cui risale l’iniziativa dell’odierno regolamento di competenza, la dichiarazione della competenza del giudice di pace di Napoli sulla controversia originariamente introdotta dal P. nei confronti di UnipolSai s.p.a. (con una domanda espressamente contenuta, dallo stesso attore, nei limiti di competenza per valore del giudice di pace);
non vi è luogo per l’adozione di alcun provvedimento in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo nessuna delle parti in causa svolto difese in questa sede.
PQM
Dichiara la competenza del giudice di pace di Napoli a decidere sulla controversia oggetto dell’odierno regolamento di competenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 19 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021