Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5885 del 13/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 5885 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 671-2008 proposto da:
FONDERIE CORTIANA CAV. BORTOLO S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo
studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2014

contro

137

CONTALBRIGO FRANCO;
– intimato –

sul ricorso 1589-2008 proposto da:

Data pubblicazione: 13/03/2014

FRANCO

CONTALBRIGO

C.F.

CNTFNC51P20I531Z,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 35,
presso lo studio dell’avvocato D’AMATI DOMENICO,
rappresentato e difeso dagli avvocati URBANI ENZO,
MONDIN CLAUDIO, giusta delega in atti;

contro

FONDERIE CORTIANA CAV. BORTOLO S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo
studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controri corrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 400/2007 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 12/09/2007 R.G.N. 823/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato ARDIZZI ALESSANDRO per delega
PANARITI PAOLO;
udito l’Avvocato D’AMATI GIOVANNI NICOLA per delega
CLAUDIO MONDIN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

R.G. n. 671/08 e n. 1589/08
Ud. 14 genn. 2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
impugnata, ha confermato, per quanto ancora rileva in questa
sede, la decisione di primo grado che aveva dichiarato illegittimo
il licenziamento intimato a Contalbrigo Franco dalla S.p.A.
Fonderie Cortiana, disponendone la reintegra nel posto di lavoro;
ha condannato la stessa società al risarcimento dei danni subiti
dal lavoratore in misura pari alle retribuzioni maturate dalla
data del licenziamento sino a quella della reintegra, con gli
accessori di legge, con detrazione di quanto percepito dal
lavoratore dall’ottobre 2001 al giugno 2004 per l’attività
lavorativa svolta alle dipendenze della Fonderia Sant’Emilia s.r.l.
di Novara; ha condannato il Contalbrigo al pagamento, a favore
della S.p.A. Fonderie Cortiana, della somma di € 729,44, in
luogo di quella di 25.000 liquidata a favore di tale società dal
primo giudice; ha confermato la pronuncia di primo grado che
aveva dichiarato non dovuti al lavoratore il trattamento di fine
rapporto e la indennità sostitutiva del preavviso, non essendosi il
rapporto risolto per effetto della declaratoria di illegittimità del
licenziamento.
Ha osservato la Corte di merito:
– che il licenziamento era nullo per violazione dell’art. 7 St. lav.,
perché non preceduto dalla contestazione disciplinare e dalla
concessione dei termini a difesa, con la conseguenza che era
superfluo accertare la sussistenza della giusta causa;
– che era fondata l’eccezione di aliunde perceptum proposta dalla
società e, di conseguenza, dal risarcimento conseguente
all’illegittimo licenziamento, commisurato alle retribuzioni
maturate dalla data del recesso sino a quella dell’effettiva

La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza qui

2

reintegra, doveva essere dedotto quanto percepito dal
Contalbrigo per l’attività lavorativa svolta alle dipendenze della
Fonderia Sant’Emilia s.r.l. di Novara nel periodo ottobre 2001 giugno 2004;
– che i danni lamentati dalla società, riconducibili alla condotta
del Contalbrigo, relativi alla perdita della clientela e alla flessione

determinati dal consulente tecnico d’ufficio, sulla scorta dei dati
contabili della società, in E 729,44, onde il lavoratore era tenuto
al pagamento di tale somma in luogo di quella di E 25.000,
determinata dal primo giudice in via equitativa;
– che la richiesta di danni avanzata dal lavoratore per
licenziamento ingiurioso era infondata, non essendo stata fornita
la prova di tali danni e avendo peraltro il lavoratore trovato
un’altra occupazione, a conferma della mancata lesione
dell’immagine professionale;
– che non erano dovuti al lavoratore il trattamento di fine
rapporto e l’indennità di fine rapporto, in conseguenza della
accertata illegittimità del licenziamento e della disposta
reintegrazione nel posto di lavoro.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione
la società sulla base di due motivi; il lavoratore ha resistito con
controricorso, proponendo ricorso incidentale per quattro motivi,
illustrati da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi, principale ed incidentale, devono essere riuniti ex
art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la stessa
sentenza.
2. Con il primo motivo del ricorso principale, cui fa seguito
il relativo quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., non più
in vigore ma applicabile ratione temporis, è denunziata violazione
degli artt. 7 della legge n. 300 del 1970, 2119 cod. civ., 1 della
legge n. 604 del 1966.

dei rapporti commerciali con alcuni clienti, erano stati

3

Si deduce che il licenziamento è stato intimato al ricorrente
“a seguito di una riunione durante la quale, previa contestazione
degli addebiti, gli era stato comunicato per iscritto il
licenziamento, con assegnazione del termine di 5 giorni a difesa”.
Nella stessa riunione il lavoratore aveva fornito le proprie
giustificazioni, poi ribadendole per iscritto. Era stato dunque

3. Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.
Inammissibile perché la ricorrente non solo, in violazione
del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non
produce la lettera di licenziamento e l’eventuale contestazione
scritta, ma non chiarisce gli esatti termini della vicenda, e cioè
se, come sembra di capire, tale contestazione era contenuta
nella lettera di licenziamento o in foglio separato; se, come pure
sembra di capire, il termine per fornire le giustificazioni venne
concesso al lavoratore con la stessa lettera di licenziamento e,
quindi, a licenziamento già avvenuto, quando cioè tali
giustificazioni erano del tutto inutili.
Infondato, in quanto in ogni caso il tenore della
disposizione di cui all’art. 7, comma 2, della legge n. 300 del
1970 (“Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento

disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua
difesa”) è chiaro nel prevedere che la contestazione degli addebiti
deve necessariamente precedere il licenziamento e non avvenire
contestualmente allo stesso, in modo da consentire al lavoratore
di avvalersi delle forme di tutela apprestategli dall’art. 7 sopra
citato, costituiti dalla eventuale richiesta di audizione personale,
dalla eventuale assistenza di un rappresentante dell’associazione
sindacale cui il lavoratore aderisce; dalla possibilità di fornire le
proprie giustificazioni scritte.
4. Con il secondo motivo del ricorso principale la ricorrente
denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 4,

assicurato al lavoratore il diritto di difesa.

4

della legge n. 300 del 1970, 1223, 1225, 1227 cod. civ., 416,
420, 421, 437 cod. proc. civ.
Deduce che la Corte di merito ha accolto solo in parte
l’eccezione di aliunde perceptum, e cioè per il periodo ottobre
2001 – giugno 2004, durante il quale il Contalbrigo aveva
lavorato alle dipendenze di Fonderie Sant’Emilia S.p.A., mentre

presso altro datore di lavoro (Fonderie Ariotti S.p.A.), ha ritenuto
che la richiesta di accertamenti al riguardo formulata fosse
tardiva ed esplorativa e quindi inammissibile.
Aggiunge che l’eccezione in questione è una eccezione in
senso lato, che poteva essere fatta valere anche in appello e che
era stata proposta in tale sede essendo la ricorrente venuta a
conoscenza del secondo rapporto di lavoro dopo la proposizione
del giudizio di primo grado. Inoltre, erano state fornite dalla
ricorrente le opportune specificazioni anche in relazione a tale
secondo rapporto, ciò che avrebbe dovuto indurre la Corte di
merito ad accogliere la richiesta di esibizione delle ultime quattro
dichiarazioni di reddito del lavoratore ovvero la richiesta di
interrogatorio formale e di prova testimoniale.
Infine, ad avviso della ricorrente, la sentenza è errata nella
parte in cui, accogliendo l’eccezione del Contalbrigo, ha limitato

l’aliunde perceptum “al solo periodo intermedio intercorrente tra
il licenziamento e la sentenza di annullamento”, mentre avrebbe
dovuto considerare l’intero periodo lavorato fino alla sentenza
emessa in secondo grado o, almeno, fino alla sentenza di
annullamento di primo grado, non essendovi ragioni per operare
la riduzione del danno fino al giugno 2004″.
5. Il motivo non può trovare accoglimento.
Esso innanzitutto utilizza una rubrica ambigua, che non
consente di capire se viene denunziata violazione di norme di
diritto o vizio di motivazione o entrambe tali violazioni, essendo
così formulato: “§ 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18,

quarto comma, della L. 20 maggio 1970 n. 200, degli artt.

per il periodo successivo, in cui il medesimo aveva lavorato

5

1225 e 1227 c.c., degli artt. 416, 420, 421 e 437 c.p.c., in
riferimento all’art. 360, n. 5, c.p.c. per omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della
controversia».
Tale solo rilievo è già sufficiente a far ritenere inammissibile
il motivo, dovendo la rubrica del ricorso contenere, con

senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta
individuazione e/o delimitazione, così come indicato dall’art. 360
cod. proc. civ., dei motivi per i quali si chiede la cassazione della
sentenza impugnata.
Il motivo è inoltre improcedibile nella parte in cui denunzia
violazione di legge, atteso che non risulta formulato il relativo
quesito di diritto richiesto, a pena di improcedibilità, dall’art. 366

bis cod. proc. civ.
E’ infine infondato con riguardo al dedotto vizio di
motivazione.
Al riguardo, deve rilevarsi che la Corte di merito ha
accertato, con valutazione di merito non sindacabile in questa
sede, che la richiesta di esibizione non era sufficientemente
specifica, non contenendo esattamente il periodo lavorativo in
cui il Contalbrigo, successivamente al giugno 2004, aveva
prestato attività lavorativa presso la società Fonderie Ariotti
S.p.A.
Inoltre ha ritenuto che la ricorrente non avesse giustificato,
con riguardo al periodo in questione, la tardività di detta
richiesta, dedotta solo in grado di appello.
Dunque la Corte ha dato conto, ancorchè con una
motivazione sintetica, delle ragioni per le quali ha rigettato la
richiesta,
In ogni caso, avendo il vizio di motivazione ad oggetto anche
il mancato accoglimento della richiesta di esibizione, su tale
ultimo punto, come sopra osservato, non risulta formulato alcun
quesito di diritto circa le norme processuali violate.

sufficiente chiarezza, i vizi denunziati, in modo da consentire,

6

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale, cui fa seguito
il relativo quesito di diritto, è denunziata violazione e falsa
applicazione degli artt. 1176, 1218, 1223 e 2697 cod. civ.
Si deduce che la sentenza impugnata ha ridotto la
condanna risarcitoria del lavoratore dall’importo di 25.000,
liquidato in primo grado in via equitativa, a quello di 729,44,

tecnico d’ufficio, senza considerare che nemmeno tale somma
era dovuta per l’assenza di qualsiasi danno imputabile al
lavoratore. Ed infatti la Corte di merito ha dato per scontato
l’esistenza di un pregiudizio risarcibile, senza accertare se vi
fosse stato effettivamente un inadempimento del prestatore di
lavoro e se i danni, costituiti dal calo del fatturato, fossero
conseguenza immediata e diretta della sua condotta. Né la
semplice coincidenza temporale fra rapporto di lavoro e rapporti
commerciali con i clienti era sufficiente per ricondurre la
flessione del fatturato al lavoratore.
7. Il motivo è fondato.
La Corte di merito ha fatto ricorso ad una consulenza
tecnica al fine di accertare i mancati guadagni riconducibili alla
condotta del Contalbrigo sulla base della documentazione
contabile della società Cortiana con riguardo a tre clienti che
avevano interrotto i rapporti commerciali con la società o li
avevano sensibilmente ridotti, determinando così una
diminuzione dei profitti. Ha rilevato al riguardo che “il
collegamento temporale con l’assunzione di responsabilità del
Contalbrigo in seno alla società Cortiana quale responsabile
commerciale varrebbe come una conferma della riconducibilità
della flessione commerciale alla persona dell’appellato”.
Ma, tale collegamento temporale non è idoneo a sorreggere,
sul punto, la motivazione della sentenza.
Ed infatti la Corte non spiega in base a quali elementi la
accertata, esigua, flessione del fatturato sia riconducibile alla
condotta del Contalbrigo né, tanto meno, chiarisce perché la

sulla scorta delle conclusioni cui era pervenuto il consulente

7

posizione di responsabile commerciale del medesimo sia da porre
in rapporto causale con il danno, in assenza di qualsiasi
accertamento in ordine alla condotta inadempiente del
lavoratore.
La stessa Corte del resto dà atto che solo per un cliente si
era verificata una modesta flessione dei profitti, circostanza
dipendente da molteplici fattori ed oggettivamente inidonea
all’affermazione di un rapporto causale con la posizione rivestita
dal Contalbrigo nell’azienda.
Sul punto la sentenza impugnata deve pertanto essere
cassata, con rinvio al giudice del riesame.
8. Il secondo motivo del ricorso incidentale denunzia
violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 cod. civ.,
437 cod. proc. civ. nonché dell’art. 18 della legge n. 300 del
1970.
Si deduce che la Corte di merito non avrebbe dovuto
accogliere la richiesta di aliunde perceptum, relativa al periodo di
lavoro svolto dall’ottobre 2001 al giugno 2004 presso la Fonderia
Sant’Emilia s.r.l. di Novara, essendo stata essa formulata
tardivamente ed essendo “assolutamente aleatoria”.
9.

Il motivo è infondato, avendo il giudice d’appello

correttamente spiegato, richiamando i principi elaborati in
materia da questa Corte, che l’eccezione in questione non
costituisce una eccezione in senso stretto, aggiungendo che
l’accertamento al riguardo chiesto dalla società datrice di lavoro
non era esplorativo, avendo la stessa società indicato
specificamente gli estremi del suddetto periodo lavorativo.
10. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, cui fa seguito
il quesito di diritto, il lavoratore denunzia violazione e falsa
applicazione degli artt. 2043, 2059 cod. civ., 594 e 595 cod. pen.
Lamenta che la Corte di merito ha rigettato la richiesta dei
danni morali da lui avanzata per il carattere offensivo e
diffamatorio della lettera di licenziamento, sul duplice rilievo che

questa del tutto fisiologica nell’ambito dei rapporti commerciali,

8

la sua diffusione nell’ambito aziendale non integrava la
fattispecie del licenziamento ingiurioso e che non era stata
fornita alcuna prova in ordine al danno subito.
Ma, aggiunge il ricorrente incidentale, da un lato tale
domanda non è stata specificamente contestata dalla società,
peraltro costituitasi tardivamente; dall’altro il diritto del
delle accuse contenute nella lettera di licenziamento, mentre il
danno morale, conseguente alla lesione dell’onore e del decoro,
non richiede altra prova oltre alla ricezione della comunicazione
ingiuriosa.
11. Il motivo non è fondato.
A prescindere dal rilievo che in ordine alla fondatezza degli
addebiti contestati al lavoratore con la lettera di licenziamento i
giudici di merito non hanno effettuato alcuna verifica, essendo
stato il recesso annullato per violazione delle regole
procedimentali previste dall’art. 7 St. lav., e dall’ulteriore rilievo
che, comunque, il licenziamento ingiurioso, in via generale, non
è ravvisabile in ogni caso di infondatezza degli addebiti di natura
disciplinare o d’insussistenza dell’inadempimento posto a base
del recesso (Cass. 15 ottobre 2010 n. 21279), è principio
consolidato di questa Corte che il licenziamento ingiurioso, ossia
lesivo della dignità e dell’onore del lavoratore, che dà luogo al
risarcimento del danno, ricorre soltanto in presenza di una
particolare offensività e non funzionalità delle espressioni usate
dal datore di lavoro o di eventuali forme ingiustificate e lesive di
pubblicità date al provvedimento, le quali vanno rigorosamente
provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio
(Cass. 22 marzo 2010 n. 6845; Cass. 11 giugno 2008 n. 15469).
Nella specie la Corte d’appello, con una valutazione di
merito non censurabile in sede di legittimità, ha escluso che la
lettera di licenziamento, diffusa nell’ambito aziendale, abbia
integrato gli estremi del licenziamento ingiurioso, aggiungendo
che alcun danno era stato provato dal lavoratore, avendo il

lavoratore al risarcimento del danno deriva dal carattere illecito

9

medesimo trovato occupazione presso altro datore di lavoro, a
conferma dell’immagine professionale non pregiudicata dal
licenziamento.
Né il ricorrente ha dedotto elementi di fatto non esaminati
dalla Corte d’appello che avrebbero potuto condurre ad una
diversa soluzione.
specificamente contestato la domanda, non costituendo tale
condotta processuale ammissione della fondatezza della pretesa,
avendo peraltro la società chiesto integralmente il rigetto del
ricorso, ivi compresa la domanda in esame.
12. Con il quarto motivo, il ricorrente incidentale, nel
denunziare violazione e falsa applicazione degli artt. 91, cod.
proc. civ., 24 L. 794/42, della legge n. 51/57, articolo unico,
nonché del D.M. n. 127/04, art. 1, lamenta che la Corte di
merito ha condannato la società Cartiana al pagamento di metà
delle spese del secondo grado del giudizio, liquidandole in
misura inferiore ai minimi tariffari.
Indica il ricorrente il valore della causa e riporta il prospetto
degli onorari e dei diritti come chiesti con la nota spese prodotta
in grado d’appello.
13. Il motivo è fondato, atteso che la Corte di merito, nel
condannare la società al pagamento di metà delle spese del
giudizio d’appello, non ha distinto gli onorari dai diritti, ma ha
effettuato una liquidazione globale, in misura inferiore a quella
richiesta, venendo meno all’onere di dare adeguata motivazione
dell’eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo
scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità,
l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto
risulta dagli atti e dalle tariffe.
Al riguardo va richiamato il principio ripetutamente
affermato da questa Corte, secondo cui non sono conformi alla
legge liquidazioni generiche ed omnicomprensive, in quanto non
consentono il controllo sulla correttezza della liquidazione (Cass.

A nulla rileva, infine, che la società non abbia

10

24890/11; Cass. 6338/08; Cass. 16993/07; Cass. 5318/07;
Cass. 17028/06).
Anche in relazione a tale motivo la sentenza impugnata va
dunque cassata.
14. In conclusione, va rigettato il ricorso principale, vanno
accolti il primo ed il quarto motivo del ricorso incidentale,

impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio,
per il riesame, al giudice indicato in dispositivo, il quale
provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q . M .
La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo e il quarto
motivo del ricorso incidentale e rigetta gli altri motivi di tale
ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di
Trieste.
Così deciso in Roma in data 14 gennaio 2014.

..5zsicove

mentre vanno respinti gli altri motivi di tale ricorso. La sentenza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA