Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5885 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. II, 11/03/2010, (ud. 03/07/2009, dep. 11/03/2010), n.5885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31632/2006 proposto da:

P.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI

LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato MANCA BITTI DANIELE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ISETTA Federico;

– ricorrente –

contro

P.G., P.R., P.M., P.

F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FARNESINA

269, presso lo studio BANDINU/FLAGELLA, rappresentati e difesi dagli

avvocati FLAGELLA POTITO, BANDINU GIUSEPPE LUIGI, COSTA PIERLUIGI;

PI.GR., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

SCROFA 22, presso lo studio dell’avvocato ROCCHETTI NICOLA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 111/2006 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 06/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/07/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato MANCA BITTI Daniele, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato ISETTA Federico, difensore della ricorrente che

ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato NUZZO Mario con delega depositata in udienza

dell’Avvocato ROCCHETTI che ha chiesto di riportarsi agli scritti;

udito l’Avvocato Luigi BANDINU, difensore dei resistenti che anche

egli si riporta agli scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – P.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Oristano P.M.A. per far dichiarare la falsità del testamento olografo di p.g., pubblicato il (OMISSIS), con il quale era stata nominata erede universale la stessa convenuta.

Il P., qualificatosi erede legittimo e successore della defunta, chiese altresì la condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alla pubblicazione del testamento non autentico.

Chiamati in causa i coeredi Gr., R., M., F. e P.M.C., unica non costituitasi, il Tribunale adito, con sentenza depositata il 2 luglio 2002, ritenuta, sulla base della perizia grafologica depositata il 26 maggio 1999, la non autenticità della firma in calce al testamento, dichiarò aperta la successione di p.g., negando, peraltro, che sussistessero gli estremi per escludere P.M.A. da detta successione per indegnità, per la mancanza di prove che fosse stata l’artefice della falsità.

La sentenza fu impugnata dalla predetta P.A.M. A.. Gli appellati resistettero. Gr., F. e P.M. proposero altresì appello incidentale.

2. – Con sentenza depositata il 6 aprile 2006, la Corte d’appello di Cagliari rigettò il gravame, accogliendo l’appello incidentale, e dispose procedersi alla divisione della comunione ereditaria.

Per quanto ancora rileva nella presente sede, la Corte di merito condivise le osservazioni critiche mosse alla c.t.u. dalla P., rilevando che non aveva nessuna logica comparare sottoscrizioni apposte in date così lontane tra loro, quali il testamento del 1984 e le scritture risalenti agli anni 1966-1967, prodotte in giudizio, per il fisiologico processo di invecchiamento dell’autore delle stesse. Inoltre, la testatrice era stata ricoverata in ospedale il giorno successivo alla redazione del testamento per un disturbo cerebrovascolare, ciò che faceva presumere che potesse essere portatrice di patologie che ne compromettevano la capacità di scrivere. Tuttavia, da tale premessa discendeva che nessun accertamento, secondo il giudice di secondo grado, poteva essere compiuto in presenza di scritture di comparazione quali quelle prodotte in giudizio. Sarebbe stato, pertanto, onere della P., che con il testamento era stata istituita erede universale, produrre delle scritture che rendessero scientificamente seria la comparazione.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre P.A.M. A. affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resistono con controricorso R., M., F. e P.G., anche quale erede di P.M.C., nonchè Pi.Gr..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – La prima censura, che denunzia error in procedendo e violazione degli artt. 214, 216 e 221 cod. proc. civ., muove dalla ritenuta erroneità della qualificazione dell’azione proposta come azione di disconoscimento dell’autenticità di scrittura privata e della conseguente dichiarazione di falsità del testamento, alla stregua del rilievo che in tale tipo di giudizio l’onere della prova incombe su colui che intende avvalersi del documento, e che, nella specie, la P. non lo aveva assolto. Nel ricorso, premesso che detta qualificazione era stata già data dal giudice di primo grado, e che tuttavia doveva escludersi al riguardo la formazione del giudicato, ipotizzabile solo quando la qualificazione dell’azione abbia condizionato la definizione del giudizio di merito, laddove nel caso di specie il merito della controversia era stato definito esclusivamente sulla base dell’accertamento effettuato dal c.t.u., sì osserva che l’originario attore, nell’atto di citazione, aveva dedotto circostanze di fatto dirette a far rimuovere in via definitiva il documento con effetti erga omnes, quali le perentorie affermazioni sulla ritenuta falsità; la deduzione della responsabilità per il falso commesso della P., con espressa richiesta che l’accertamento fosse espletato sia sul piano civile che penale, attraverso formale istanza per l’invio di apposito rapporto al Procuratore della Repubblica; l’affermazione della responsabilità delle persone che avevano partecipato alle formalità di deposito del testamento in qualità di testimoni. Si trattava, secondo la ricorrente, di elementi estranei ad un giudizio proposto per ottenere il semplice disconoscimento di una scrittura privata. Inoltre – si rileva ancora nel ricorso – , la procedura di disconoscimento e di verificazione di una scrittura privata ex artt. 214 e 216 cod. proc. civ., riguarda unicamente le scritture provenienti dai soggetti del processo, mentre per quelle provenienti da terzi, come nel caso di un testamento olografo, la contestazione non può essere sollevata secondo la disciplina dettata dalle predette norme, ma deve esserlo nelle forme di cui all’art. 221 cod. proc. civ.. La Corte di merito avrebbe dovuto farsi carico, di ufficio, della più corretta qualificazione dell’azione come azione di falso ex art. 221 cod. proc. civ., e rilevare la carenza dei requisiti della proposizione della querela ad opera della parte attrice personalmente, della indicazione,- nell’atto di citazione, delle prove della falsità, e della obbligatoria partecipazione al giudizio del pubblico ministero;

ovvero, avendo recepito la qualificazione dell’azione data dal giudice di primo grado come azione di disconoscimento, ne avrebbe dovuto dichiarare la inammissibilità.

La illustrazione del motivo di ricorso si conclude con la enunciazione del seguente quesito di diritto:

a) “Nel caso in cui il giudice sia chiamato a pronunciarsi sulla falsità di un testamento olografo ed egli, in primo grado, decida effettivamente per la detta falsità basando la propria decisione di merito sulla comparazione del testo con quello di altre scritture e sulle diversità dei segni grafici rilevate, deve escludersi che la qualificazione giuridica dell’azione come azione di disconoscimento della scrittura privata, contenuta nella sentenza, in mancanza di specifica impugnazione, sia suscettibile di acquisire l’autorità di cosa giudicata e, conseguentemente, debba ritenersi che la relativa questione possa essere proposta con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, se del caso riconoscendosi a tal fine che, nella indicata situazione, solo la sentenza dell’appello si pone come condizionante della decisione di merito?”.

b) “Deve escludersi che l’azione con la quale è dedotta la falsità di un testamento olografo, anche sulla base di contestazioni e deduzioni proprie della querela di falso, incompatibili con l’azione di disconoscimento della scrittura privata, sia da considerarsi un’azione di disconoscimento ex art. 214 e 216 c.p.c.?”.

c) “Qualificandosi l’azione diretta alla contestazione dell’autenticità di un testamento olografo come azione di falso proposta in via principale ex art. 221 c.p.c., la sottoscrizione personale dell’atto di citazione da parte dell’attore, l’indicazione, nello stesso atto, delle prove della falsità e la partecipazione al giudizio del pubblico ministero costituiscono requisiti inderogabili, sotto pena di nullità?”.

d) “Alternativamente al quesito che precede, qualificandosi l’azione come azione di disconoscimento ex artt. 214 e 216 c.p.c., deve escludersi l’ammissibilità della domanda?”.

2.1. – La censura è inammissibile.

2.2. – Deve, al riguardo, osservarsi che la funzione propria del quesito di diritto, da formularsi, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., a pena di inammissibilità del motivo proposto, è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (v., tra le altre, Cass. SS.UU., ord. n. 7433 del 2009).

Nella specie – a prescindere dall’inammissibile carattere alternativo della prospettazione dei quesiti, e pur ricondotta la molteplicità degli stessi ad unità, deve evidenziarsi la inammissibilità di una enunciazione che non appare parametrata ad una problematica delimitata cui consenta, in conformità alla funzione del quesito, di offrire una precisa risposta giudiziaria in termini positivi o negativi. Ed infatti, l’articolato quesito – limitato, com’è, all’accertamento della avvenuta formazione del giudicato in ordine alla qualificazione dell’azione promossa dall’originario attore come azione di disconoscimento del testamento, nonchè alla risoluzione della connessa problematica della configurabilità dell’azione medesima come azione di falso – risulta privo di specificità in relazione alla corrispondente ratio decidendi, riferibile, invece, alla tematica del regime dell’onere probatorio in caso di disconoscimento della autenticità della sottoscrizione del testamento.

3. – Con la seconda doglianza si deduce la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. La Corte di merito non avrebbe chiarito le considerazioni tecniche e scientifiche sulla base delle quali ha escluso che scritture di comparazione lontane nel tempo siano utilizzabili ai fini della formazione del giudizio sull’autenticità di una scrittura. Infatti – si osserva nel ricorso -, se è indubbio che il processo di invecchiamento possa dar luogo a modificazioni, anche rilevanti, della scrittura, vi sono caratteristiche della composizione dei segni grafici che restano immutate nel tempo, ed anche con l’insorgere di patologie. Nella specie, se è vero che il c.t.u. non aveva tenuto conto delle possibili modificazioni determinate dall’invecchiamento o dalla ischemia cerebrale che aveva colpito p.g., verosimilmente insorta in un momento prossimo alla compilazione del testamento, tale carenza non giustificava l’apodittica affermazione della impossibilità di procedere all’accertamento sulla base delle scritture di comparazione disponibili, nè il diniego del nuovo accertamento tecnico richiesto da P.M.A..

4. – Con il terzo motivo si deduce ancora “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Si contestano i criteri adottati dal c.t.u. nella comparazione delle scritture, osservandosi che l’esame non si era sufficientemente concentrato sulle numerose identità dei segni grafici che apparivano nelle stesse, la cui considerazione avrebbe condotto a risultati opposti a quelli cui era pervenuto lo stesso c.t.u..

5. – Con la quarta censura, si lamenta ancora “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Si deduce la mancata considerazione da parte della Corte di merito degli effetti della grave patologia ischemica dalla quale era stata colpita la testatrice, messa in rilievo dal consulente di parte, che aveva affermato, in termini di relativa certezza, che le diversità grafiche riscontrate erano state determinate proprio dalla richiamata patologia. In tale situazione, l’accoglimento della sua richiesta di un accertamento medico collegiale di un perito grafologo e di un neurologo avrebbe consentito, secondo la ricorrente, di verificare l’autenticità della scheda testamentaria contestata.

6.1. – I motivi, che, atteso lo stretto collegamento che li caratterizza sul piano logico-giuridico, vanno esaminati congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento.

6.2. – Premesso che l’apprezzamento delle risultanze della consulenza tecnica è compito di spettanza del giudice del merito, e che le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (Cass., sent. n. 282 del 2009), deve riconoscersi, in via generale, che il giudice, quando intenda discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ha l’onere di motivare adeguatamente le sue valutazioni ed i suoi apprezzamenti, e non può limitarsi alla mera affermazione di principi tecnici, di cui non sia indicata la fonte e non sia pertanto possibile verificare congruità ed esattezza (v.

Cass. sent. n. 14849 del 2004).

Nella specie, peraltro, la Corte d’appello di Cagliari ha tratto proprio da una consulenza tecnica di parte – oltre che da regole di logica – il convincimento dell’errore metodologico in cui era incorso il c.t.u. nel comparare, ai fini dell’accertamento della autenticità della firma apposta in calce al testamento de quo, detto atto, redatto nel 1984, con scritture risalenti agli anni 1966-1967: e ciò non solo per il naturale processo di invecchiamento, che non è privo di incidenza sulla grafia, ma, in particolare, per la patologia cerebrovascolare dalla quale il consulente di parte aveva precisato essere stata colpita la testatrice nelle more, tale da comprometterne presumibilmente la capacità di scrivere.

6.3. – In tale situazione, il giudice d’appello – che, sia pure con l’obbligo di motivare adeguatamente il suo disaccordo dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio del giudice di primo grado, non è tenuto a disporre un nuovo accertamento peritale se non condivide le conclusioni del primo consulente, non essendo la decisione di non disporne l’ammissione sindacabile in sede di legittimità – ha, nella specie, valutato che il relativo espletamento non avrebbe potuto condurre ai risultati perseguiti dalla parte istante, sulla quale incombeva l’onere di offrire gli adeguati elementi di valutazione (v., sul punto, Cass., sent. n. 20820 del 2006).

Gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte sono stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice di secondo grado, con valutazione immune da vizi logici e giuridici (v. Cass., sent. n. 10849 del 2007).

7. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In ossequio al criterio della soccombenza, le spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2700,00, di cui Euro 2500,00 per onorari, in favore di ciascuna delle parti costituite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 luglio 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA