Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5885 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 04/03/2021), n.5885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 37836-2019 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI DE SANTIS, rappresentato e difeso dall’avvocato

DOMENICO CORVINO;

– ricorrente –

contro

CO.SI., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA

BELSITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 573/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 30/4/2019, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da Co.Si., ha dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., degli atti con i quali C.C. (debitore della Co.) aveva trasferito a S.R. taluni diritti immobiliari propri;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di natura oggettiva e soggettiva ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria proposta dalla società attrice;

avverso la sentenza d’appello, C.C. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

Co.Si. resiste con controricorso;

S.R. non ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., Co.Si. ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) “e domanda nuova in appello”, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente il credito della Co. posto a fondamento dell’azione revocatoria proposta in primo grado (nella specie, negato dall’insieme degli elementi istruttori analiticamente richiamati in ricorso), e per aver in ogni caso omesso di rilevare il difetto del requisito dell’eventus damni, tenuto conto dei vizi contenuti nella consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado per la determinazione dell’effettivo valore dei diritti immobiliari ceduti dal C. al S., e tenuto altresì conto dell’inammissibilità dell’ampliamento della domanda proposta dall’originaria attrice, nella specie verificatosi in conseguenza dell’estensione dell’oggetto dell’azione revocatoria in relazione a un credito sorto solo a seguito dell’instaurazione del processo;

il motivo è inammissibile;

osserva preliminarmente il Collegio – con riguardo alla contestata sussistenza del credito allegato dalla Co. a fondamento dell’actio pauliana originariamente proposta – come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di azione revocatoria rilevi una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito, e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (cfr., ex plurimis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020, Rv. 657295 – 01);

ciò posto, del tutto legittimamente il giudice a quo ha ritenuto sussistente il presupposto del credito della Co., utile a legittimarne la proposizione dell’azione revocatoria avanzata in questa sede indipendentemente dal relativo carattere contestato; così come del tutto irrilevante deve ritenersi la contestata (asserita) introduzione, da parte della medesima Co., di pretese domande nuove (connesse alla dedotta allegazione di ragioni di credito posteriori all’introduzione del giudizio dell’odierno giudizio), dovendo comunque ritenersi sufficienti, ai fini del riconoscimento dell’ammissibilità dell’azione revocatoria, le pretese creditorie originariamente dedotte, pur quando contestate nel merito dall’odierno ricorrente;

quanto alle censure rivolte all’odierno ricorrente in relazione ai pretesi vizi contenuti nella consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado per la determinazione dell’effettivo valore dei diritti immobiliari ceduti dal C. al S., è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia provveduto a specificare, in modo analitico, le ragioni della ritenuta condivisibilità delle conclusioni raggiunte in detta consulenza tecnica d’ufficio, di quell’elaborato sottolineando la puntualità, la precisione e l’approfondimento delle indagini svolte;

a fronte di tali premesse, varrà osservare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, quando sia denunciato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza, sotto il profilo dell’omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., è necessario che il ricorrente non si limiti a censure apodittiche di erroneità e/o di inadeguatezza della motivazione, o anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, ma precisi e specifichi, sia pure in maniera sintetica, le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenta la mancata od insufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventuali controdeduzioni alla consulenza d’ufficio che assume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrari non ammessi, per consentire al giudice di legittimità di esercitare il controllo sulla decisi-vità degli stessi, che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere effettuato sulla sola base delle deduzioni contenute in tale atto (Sez. 2, Sentenza n. 8383 del 03/08/1999, Rv. 529176 – 01);

in particolare, sotto il profilo della decisività della censura, anche in relazione al dedotto omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., vale il principio in forza del quale il corrispondente vizio di motivazione può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento;

ciò posto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendo il ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisività dell’omesso esame, da parte del giudice a quo, di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia;

rileva, pertanto, il Collegio come, attraverso le odierne censure, il ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un’operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità;

sulla base di tali premesse, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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