Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5884 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 04/03/2021), n.5884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 37276-2019 proposto da:

I.A.H., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo

studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1613/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

I.A.H., cittadino del Bangladesh, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di ritorsioni e violenze da parte di persone appartenenti a un partito politico che lo avevano derubato, aggredito e minacciato in patria;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento I.A.H. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Torino che ne ha disposto il rigetto con ordinanza del 24/10/2018;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Torino con sentenza in data 3/10/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui, dopo aver rilevato la tardività dell’impugnazione, da parte dell’interessato, del provvedimento di diniego della commissione territoriale competente, aveva negato la rimessione in termini del richiedente non avendone lo stesso comprovato i presupposti;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da I.A.H. con ricorso fondato su un unico motivo principale, cui ha fatto seguito la riproposizione dei motivi di impugnazione concernenti le questioni di merito non affrontate dal giudice a quo;

il Ministero dell’Interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di impugnazione proposto, il ricorrente si duole della mancata rimessione in termini da parte della corte d’appello, ribadendo la circostanza della riconducibilità, del ritardo nell’impugnazione del provvedimento di diniego della Commissione territoriale, alla negligenza del centro di accoglienza nell’informarlo circa l’emissione del ridetto provvedimento amministrativo;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come, attraverso la doglianza in esame il ricorrente si sia limitato alla mera riproposizione delle ragioni del ritardo con il quale lo stesso ebbe a contestare il provvedimento di diniego della Commissione territoriale competente al riconoscimento della protezione internazionale rivendicata, senza nulla indicare circa le ragioni addotte dal giudice a quo a fondamento del rigetto dell’istanza di rimessioni in termini;

il motivo d’impugnazione, conseguentemente, non intercettando alcun presumibile errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata, nè alcun eventuale omesso esame di fatti decisivi controversi rilevanti, ai fini dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve ritenersi tale da non rappresentare alcun ammissibile mezzo di impugnazione proponibile in sede di legittimità, presentandosi, viceversa, alla stregua di un “non-motivo” d’impugnazione, come tale sanzionato con l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4;

sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcun provvedimento in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, attesa la mancata tempestiva costituzione dell’amministrazione intimata;

dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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