Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5884 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 03/03/2020), n.5884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso n. 33533-2018 r.g. proposto da:

M.S., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Luigi Migiiaccio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato

in Napoli, Piazza Cavour n. 139.

– ricorrente –

controa

PREFETTURA di AVELLINO;

– resistente –

avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Avellino, depositato

in data 17.5.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/1/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace di Avellino ha dichiarato inammissibile l’opposizione presentata da M.S., cittadino del (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione adottato dalla Prefettura di Avellino in data 20.10.2016.

Il Giudice di pace ha accertato la tardività della proposta opposizione in quanto presentata oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento espulsivo, essendo tale notificazione intervenuta in data 20.10.2016 ed il ricorso proposto invece in data 27.4.2018. Il giudice di prime cure ha inoltre evidenziato che l’obbligo di traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta dallo straniero è derogabile tutte le volte in cui tale operazione sia impossibile e si imponga pertanto la traduzione in una delle lingue predeterminate, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7.

2. Il provvedimento, pubblicato il 17 maggio 2018, è stato impugnato da M.S. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2, comma 6, art. 13, comma 7, T.U. imm., nonchè del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, comma 3 e dell’art. 13, comma 3, direttiva 2008/115/CE, in relazione al profilo della tempestività e proponibilità del ricorso. Si evidenzia che, in ragione della dedotta violazione dell’art. 13, comma 7, T.U. Imm., il giudice di pace aveva omesso di verificare l’effettiva ignoranza da parte del ricorrente del contenuto dell’atto tale da impedirne l’identificazione e l’esperimento dei rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento.

2. Ceri i secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, error in judicando per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 6 e art. 13, comma 7, nonchè dell’art. 12, comma 3, direttiva 2008/115/CE. Osserva il ricorrente che il decreto prefettizio era stato tradotto nella sola lingua italiana e che il verbale di notificazione era stato tradotto solo nella lingua inglese, senza verificare la conoscenza degli idiomi linguistici utilizzati per la redazione e comunicazione degli atti, avendo la motivazione impugnata solo affermato l’impossibilità di traduzione nella lingua conosciuta dal ricorrente, e senza motivare, così, sulle ragioni impedienti ritenute dall’amministrazione ostative alla traduzione dell’atto in lingua bangla.

3. Il ricorso va rigettato.

3.1 Possono essere esaminati congiuntamente i due motivi di censura.

3.1.1 E’ pur vero che – come osservato dal ricorrente – deve ritenersi consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per a sua rarità ovvero l’inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (cfr. Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 3676 del 08/03/2012; Sez. 6, Ordinanza n. 3676 del 08 /03/2012; Sez. 6, Ordinanza n. 14733 del 14/07/2015; Sez. 6, Ordinanza n. 18749 del 23/09/2015).

3.1.2 Tuttavia, risulta prioritario affrontare la questione della tardività dell’opposizione, che costituisce, in realtà, la ratio decidendi della impugnata motivazione.

Sul punto, è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. sent. n. 17908 del 2010) il vizio qui in esame, pur potendo essere fatto valere con l’opposizione tardiva, non è deducibile limiti di tempo, occorrendo a tal fine verificare se la violazione dell’obbligo stabilito al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, abbia effettivamente determinato un’ignoranza sul contenuto dell’atto tale da impedirne l’identificazione e se “medio tempore” lo straniero non abbia comunque avuto modo di avere un’adeguata conoscenza della natura dell’espulsione e del rimedio proponibile, con l’effetto di far maturare da quel momento il “dies a quo” per la proposizione del ricorso tardivo fondato sul rilievo dell’intervenuta nullità (v. anche Cass. n. 31357 del 2019).

3.1.3 Va aggiunto che, con la recente sentenza n. 32725 del 2018, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui l’art. 153 c.p.c. – che ha introdotto, per i giudizi iniziati dal 4 luglio 2009 in poi, la generale facoltà per la parte, che dimostri di essere incorsa in decadenze per cause ad essa non imputabile, di chiedere al giudice di essere rimessa in termini, arche in riferimento ai termini perentori consente la presentazione dell’istanza di rimessione in termini riferita al termine per proporre impugnazione. In tale arresto, si è, peraltro, affermato che, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, che la generale previsione di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2, che ha sostituito l’art. 184 bis medesimo codice, trova applicazione non solo, con riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni e il giudizio, ma, anche, a situazioni esterne al suo svolgimento, quale, appunto, la decadenza dal diritto di impugnazione (cfr. Cass. n. 5945 del 2017; Cass. n. 3277 del 2012). La rimessione in termini presuppone, tuttavia, l’esistenza di un errore derivante da causa non imputabile perchè cagionato da un fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti il carattere dell’assolutezza e non della mera difficoltà in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (cfr., su punto, Cass. 6 luglio 2018, n. 17729; 27 ottobre 2015, n. 21794; 16 ottobre 2015, n. 20992; 4 aprile 2013, n. 8216; 28 settembre 2011, n. 19836).

3.1.4 Ciò posto, osserva la Corte come il ricorrente (sul quale incombeva il relativo onere allegatorio e probatorio) abbia omesso completamente di dimostrare il nesso ezologico tra l’asserita mancata conoscenza e la data della proposizione del ricorso, così rendendo la censura proposta non accoglibile.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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