Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5883 del 08/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.08/03/2017), n. 5883
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3829/2016 proposto da:
V.C., R.P., quali genitori esercenti la potestà
sulla figlia minore R.L., elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi MAURO
MAZZONI, LUCIANO GIORGIO PETRONIO;
– ricorrenti –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 281/2015 del TRIBUNALE di PARMA, depositata il
22/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. il Tribunale di Parma, decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo, e all’esito dei chiarimenti resi dal consulente officiato in giudizio, ha ritenuto pacifico, in capo alla minore in epigrafe indicata, l’esistenza del disturbo specifico dell’apprendimento (acronimo DSA) ed ha escluso la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell’indennità di frequenza;
2. il ricorso dei ricorrenti, in epigrafe indicati e nella predetta qualità, è affidato ad un articolato motivo, ulteriormente illustrato con memoria, con il quale si censura la decisione impugnata per violazione della L. n. 289 del 1990, art. 1 e della L. n. 180 del 2010, art. 1;
3. l’INPS ha resistito con controricorso;
4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
5. non sussistono precedenti di legittimità per la decisione, all’esito della trattazione camerale, della questione posta con il ricorso, in ordine ai presupposti, per il riconoscimento della provvidenza dell’indennità di frequenza, della mera esistenza di un disturbo specifico dell’apprendimento ovvero della necessità che il predetto disturbo sia di entità tale da compromettere il normale sviluppo delle attività cognitive e relazionali dell’infradiciottenne che frequenti scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado.
PQM
La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per la trattazione camerale, manda alla pubblica udienza della Quarta Sezione della Corte.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017