Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5883 del 08/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.08/03/2017),  n. 5883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3829/2016 proposto da:

V.C., R.P., quali genitori esercenti la potestà

sulla figlia minore R.L., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi MAURO

MAZZONI, LUCIANO GIORGIO PETRONIO;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO

RICCI, CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 281/2015 del TRIBUNALE di PARMA, depositata il

22/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il Tribunale di Parma, decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo, e all’esito dei chiarimenti resi dal consulente officiato in giudizio, ha ritenuto pacifico, in capo alla minore in epigrafe indicata, l’esistenza del disturbo specifico dell’apprendimento (acronimo DSA) ed ha escluso la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell’indennità di frequenza;

2. il ricorso dei ricorrenti, in epigrafe indicati e nella predetta qualità, è affidato ad un articolato motivo, ulteriormente illustrato con memoria, con il quale si censura la decisione impugnata per violazione della L. n. 289 del 1990, art. 1 e della L. n. 180 del 2010, art. 1;

3. l’INPS ha resistito con controricorso;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. non sussistono precedenti di legittimità per la decisione, all’esito della trattazione camerale, della questione posta con il ricorso, in ordine ai presupposti, per il riconoscimento della provvidenza dell’indennità di frequenza, della mera esistenza di un disturbo specifico dell’apprendimento ovvero della necessità che il predetto disturbo sia di entità tale da compromettere il normale sviluppo delle attività cognitive e relazionali dell’infradiciottenne che frequenti scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado.

PQM

La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per la trattazione camerale, manda alla pubblica udienza della Quarta Sezione della Corte.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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