Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5883 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 03/03/2020), n.5883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10166/2019 r.g. proposto da:

K.E., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Claudia Orsini, presso il cui studio elettivamente domicilia in

Perugia, alla via Cortonese n. 5.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore; PREFETTURA DI PERUGIA, in persona del Prefetto

pro tempore; QUESTURA DI PERUGIA, in persona del Questore pro

tempore.

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE DI PERUGIA depositata in data

11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/01/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.E. propose ricorso, innanzi al Giudice di Pace di Perugia, avverso il decreto di espulsione emesso, in suo danno, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), (per essergli stato rifiutato il permesso di soggiorno), dal Prefetto di quella stessa città, e quello di relativa esecuzione, reso dal locale questore, contestualmente chiedendone la sospensione dell’esecutività. Ne lamentò la illegittimità sul presupposto che i suoi familiari, con lui conviventi, erano tutti in attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana, poi ottenuta come documentato in corso di causa, ed evidenziò, quale ulteriore motivo di doglianza, di convivere stabilmente con una cittadina italiana.

1.1. L’adito Giudice di Pace rigettò tale opposizione con provvedimento dell’11 dicembre 2018, assumendo che: i) le ipotesi di divieto di espulsione di cui all’art. 19 del T.U.I. sono tassative; ii) il contratto di convivenza, sebbene previsto dalla legge, non può essere equiparato al matrimonio ai fini dell’applicabilità della citata norma; iii) alla luce delle acquisite risultanze istruttorie, il K. doveva considerarsi persona socialmente pericolosa, sicchè la tutela dell’interesse e della sicurezza pubblica doveva considerarsi prevalente rispetto a quella dei legami familiari.

2. Avverso questo provvedimento, il K. ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi. La Prefettura e la Questura di Perugia, nonchè il Ministero dell’Interno, destinatari della notifica del ricorso, non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva pregiudizialmente il Collegio che la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., dell’odierno ricorrente, pervenuta solo l’8 gennaio 2020, deve considerarsi tardiva, perchè successiva alla scadenza del termine per il suo deposito sancito dalla medesima norma. Di essa, pertanto, non si terrà conto.

2. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Nullità del provvedimento impugnato, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, risultando ivi richiamato un diverso procedimento (n. 2619/2014), sicchè non è certo se “la pronuncia e le motivazioni adottate si riferiscano e/o si riferiscano solo in parte, al procedimento avente r.g. n. 1649/19, ovvero al procedimento n. 2619/14 indicato nel provvedimento stesso”;

II) “Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19”. Si ascrive al provvedimento impugnato di aver considerato solo l’aspetto ostativo al divieto di espulsione concernente la convivenza dello straniero con cittadina italiana, ma non anche quello, ulteriore, invece totalmente omesso, che l’art. 19, lett. c), del T.U.I. dispone espressamente il divieto di espulsione dello straniero convivente con parenti entro il secondo grado cittadini italiani, come accaduto per il K.;

III) “Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto storico la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali ed omessa motivazione”, ancora una volta con riferimento all’omessa considerazione della documentata convivenza del ricorrente con familiari ormai cittadini italiani;

IV) “Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di legge”, censurandosi la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale dell’odierno ricorrente sul mero presupposto dell’esistenza di procedimenti penali a suo carico, piuttosto che mediante una valutazione di detta pericolosità effettuata in concreto ed all’attualità.

3. Il primo motivo è infondato, evidentemente essendosi in presenza di un mero refuso che in nessun modo ha pregiudicato il diritto di difesa del K., evincendosi chiaramente dal provvedimento impugnato che le argomentazioni ivi contenute sono riferite proprio alla vicenda personale dello stesso, il quale, peraltro, con l’odierno ricorso ha mostrato di averle chiaramente intese.

4. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da scrutinarsi congiuntamente perchè connessi, sono fondati nei limiti di cui appresso.

4.1. Il Giudice di Pace di Perugia, come si è già riferito, ha giustificato il rigetto dell’opposizione proposta dal K. assumendo, un lato, che le ipotesi di divieto di espulsione di cui all’art. 19 del T.U.I. sono tassative, sicchè il contratto di convivenza, sebbene previsto dalla legge, non può essere equiparato al matrimonio ai fini dell’applicabilità della citata norma; dall’altro, che, alla luce delle acquisite risultanze istruttorie, il K. doveva considerarsi persona socialmente pericolosa, sicchè la tutela dell’interesse e della sicurezza pubblica doveva considerarsi prevalente rispetto a quella dei legami familiari.

4.2. E’ palese, quindi, che quel giudice non ha minimamente valutato lo specifico profilo di doglianza, pure proposto innanzi a lui dall’odierno ricorrente (come innegabilmente emerge dal tenore letterale del relativo ricorso), relativo al fatto che l’art. 19, lett. c), del T.U.I. dispone espressamente il divieto di espulsione dello straniero convivente con parenti, entro il secondo grado, cittadini italiani, come accaduto per il K.. Nessun accertamento fattuale si rinviene, su

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questa specifica circostanza, nella decisione oggi impugnata, pur avendo l’odierno ricorrente dichiarato di aver prodotto, in quella sede, le certificazioni giustificative di tale sua affermazione.

4.2.1. La potenziale decisività di una siffatta omissione, in relazione all’esito della controversia, va poi ravvisata nel fatto che questa Corte ha già escluso che la convivenza more uxorio dello straniero con un cittadina italiana rientri tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui all’art. 19 D.Lgs. n. 286 del 1998, le quali, essendo previste in deroga alla regola generale dell’obbligo di espulsione nelle fattispecie contemplate dall’art. 13 D.Lgs. cit., non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (ritenendo, peraltro, non manifestamente contrastante con principi costituzionali la previsione – contenuta nell’art. 19 citato – del divieto di espulsione solo per lo straniero coniugato con un cittadino italiano e per lo straniero convivente con cittadini che siano con lo stesso in rapporto di parentela entro il secondo grado, atteso che essa risponde all’esigenza di tutelare da un lato l’unità della famiglia, dall’altro il vincolo parentale e riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici, che è invece assente nella convivenza more uxorio. Cfr. Cass. n. 8889 del 2019). Diviene, quindi, nella specie, determinante la verifica – evidentemente comportante un accertamento fattuale precluso in questa sede – circa l’esistenza, o meno, della circostanza, specificamente dedotta, come si è detto, innanzi al giudice di prime cure, concernente l’effettiva convivenza, o meno, del K. anche con i suoi parenti (padre, madre e fratelli) che ha riferito e documentato, innanzi al medesimo giudice, aver acquistato la cittadinanza italiana.

4.3. A tanto deve soltanto aggiungersi, per ciò che concerne anche la valutazione della pericolosità sociale, da effettuarsi in concreto ed all’attualità, che: i) come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c) e il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, possono essere derogati, anche in sede di rinnovo, esclusivamente se ricorrono le condizioni ostative contenute nell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. cit., consistenti in “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”, oggetto di specifica valutazione del Questore in sede di diniego di rilascio e, successivamente, del giudice eventualmente adito, non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le “ragioni di sicurezza” poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario del D.Lgs. n. 30 del 2007, ex art. 20, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13″ (cfr., in termini, Cass. n. 701 del 2018. Si vedano, inoltre, in senso conforme, Cass. n. 20719 del 2011, che ha affermato lo stesso identico principio, in una fattispecie riguardante, però, l’opposizione al rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in relazione ad un cittadino straniero, figlio convivente di cittadina italiana); il) Cass. n. 30828 del 2018 ha ulteriormente precisato che “è ineluttabile ritenere – come già fatto da Cass. 29 luglio 2016, n. 15950, pur senza specifico approfondimento del punto…; Cass. 12 gennaio 2018, n. 701; Cass. 28 giugno 2018, n. 17070, le quali depongono nello stesso senso, ma senza un’espressa presa di posizione – che la formula impiegata dal legislatore, secondo cui, ove lo straniero sia convivente con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana, ricorre una fattispecie di inespellibilità, “salvo che nei casi previsti dall’art. 13, comma 1”, debba essere intesa, in ossequio al dato letterale, nel senso che l’inespellibilità incontri un limite nel solo provvedimento ministeriale di alta amministrazione da parte del Ministro, previa “notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri”, all’esito della valutazione comparativa degli interessi in questione” (cfr. in senso sostanzialmente conforme, benchè riferita a controversia relativa a rilascio del permesso di soggiorno, Cass. n. 14159 del 2017).

5. L’impugnato provvedimento va, dunque, cassato con rinvio al Giudice di pace di Perugia, in persona di diverso magistrato, per il nuovo corrispondente esame e per la statuizione sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie, per quanto di ragione il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, respingendone il primo. Cassa il provvedimento impugnato, e rinvia la causa al Giudice di pace di Perugia, in persona di diverso magistrato, per il nuovo corrispondente esame e per la statuizione sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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