Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5882 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

180, presso lo studio dell’avvocato CASTELLUCCI IGNAZIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDI ANTONIO, giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CREDITO EMILIANO S.P.A.;

– intimata –

e sul ricorso n. 1028/2007 proposto da:

CREDITO EMILIANO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86,

presso lo studio dell’avvocato CAVASOLA PIETRO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati IOTTI GIGLIOLA, CAVASOLA GIANNETTO,

giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

180, presso lo studio dell’avvocato CASTELLUCCI IGNAZIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDI ANTONIO, giusta mandato

a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 477/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 05/08/2006 r.g.n. 135/01;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. D’AGOSTINO Giancarlo;

udito l’Avvocato LEONARDI ANTONIO;

udito l’Avvocato IOTTI GIGLIOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Catania il lavoratore in epigrafe esponeva: che nel 1994 la Banca Popolare Vittorio Emanuele di Paterno, presso la quale lavorava, era stata incorporata dal Credito Emiliano s.p.a. (CREDEM); che in data 23.5.1994 il CREDEM aveva comunicato alle OO.SS. formale disdetta del contratto aziendale stipulato con la Banca Popolare, nonche’ delle determinazioni adottate dal consiglio di amministrazione della banca incorporata;

che il ricorrente, malgrado tale disdetta, aveva diritto sia al superminimo individuale, previsto dalla Delib. del consiglio di amministrazione della Banca di Paterno in data 23.12.1974 e sempre confermata in seguito, cosi’ da entrare a far parte del contratto individuale di lavoro, sia al premio di rendimento, regolato dal contratto integrativo aziendale del 4.3.1986, e confermato dal c.i.a.

30.4.1987 e dal c.i.a. 12.12.1989, che era divenuto irrevocabile per effetto del disposto della nota a verbale dell’art. 45 del CCNL del 23.11.1990. Tanto premesso, chiedeva la condanna del Credito Emiliano al pagamento dei suddetti emolumenti nella misura percepita presso la Banca di Paterno.

Il Credito Emiliano si costituiva deducendo: a) quanto al preteso superminimo, che esso non era frutto di una spontanea determinazione del consiglio di amministrazione della Banca Popolare, bensi’ di un accordo con i dipendenti, sicche’ non poteva ravvisarsi alcun uso aziendale, ne’ il preteso inserimento dell’emolumento nel contratto individuale di lavoro; b) quanto al premio di rendimento, che il contratto integrativo aziendale del 1986 non aveva fissato alcun termine di scadenza, sicche’ ne era consentita la disdetta da parte del datore di lavoro. In via riconvenzionale chiedeva al Tribunale di accertare che dalla data di entrata in vigore del nuovo CCNL di settore (11.7.1999) – che aveva accorpato in un’unica voce “stipendio” varie voci stipendiali previste dal precedente contratto – il premio di rendimento deliberato da Banca Popolare non fosse piu’ dovuto ovvero, in via subordinata, fosse dovuto solo nella misura fissa formatasi alla data (23.5.1994) dell’incorporazione. Il Tribunale dichiarava il diritto del ricorrente a percepire per l’anno 1994 il premio di rendimento, nella misura prevista dall’accordo integrativo aziendale del 12.12.1989, nonche’ il diritto a percepire il superminimo nella misura gia’ goduta presso la Banca di Paterno.

Avverso detta sentenza proponevano appello sia il dipendente che il Credito Emiliano.

La Corte di Appello di Catania, con la sentenza qui impugnata, rigettava la domanda del dipendente diretta ad ottenere il premio di rendimento e confermava la decisione di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto al superminimo.

A sostegno della decisione la Corte territoriale osservava che a seguito dell’incorporazione, assimilabile al trasferimento di azienda di cui all’art. 2112 c.c. del tutto legittimamente CREDEM aveva applicato anche agli ex dipendenti della Banca Popolare il premio di rendimento previsto dal proprio contratto integrativo aziendale, in luogo di quello previsto dalla contrattazione aziendale della banca incorporata; che comunque spettava al dipendente il superminimo perche’ detto emolumento era stato sempre erogato nella stessa misura dal 1975 al 1993 senza alcun assorbimento nell’indennita’ di contingenza, sicche’ tale comportamento aveva determinato l’esistenza di un uso aziendale e l’inserimento del diritto nel contratto individuale di lavoro.

Per la cassazione di tale sentenza il dipendente ha proposto ricorso sostenuto da un motivo. Credito Emiliano s.p.a. ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale con un motivo. Avverso il ricorso incidentale il dipendente ha depositato controricorso ed ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi a norma dell’art. 335 c.p.c..

Con l’unico motivo del ricorso principale il dipendente denuncia violazione degli artt. 2074, 2077 e 2112 c.c., nonche’ violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 45 del CCNL 23.11.1990 e chiede la cassazione della sentenza impugnata per le seguenti ragioni.

Parte ricorrente sostiene che, secondo una corretta interpretazione della comune volonta’ delle parti, la norma contenuta nella nota a verbale all’art. 45 del CCNL del 1990 ha inteso attribuire direttamente ai lavoratori il premio di rendimento nell’ammontare determinato alla stipula del contratto ed ha vietato che lo stesso possa subire variazioni, in tal modo sottraendo alla contrattazione aziendale la facolta’ di modificare l’istituto contrattuale.

Non e’ neppure condivisibile, secondo il ricorrente, l’affermazione del giudice di appello secondo cui sarebbe applicabile il disposto dell’art. 2112 c.c. Sostiene il ricorrente che nella fattispecie non e’ ravvisabile una successione di contratti nel tempo, bensi’ l’inserzione della norma contrattuale del CCNL 1990 nel contratto individuale con conseguente applicabilita’ della clausola piu’ favorevole del contratto individuale a norma dell’art. 2077 c.c..

Osserva ancora il ricorrente che al momento dell’incorporazione della Banca di Paterno da parte di CREDEM (1994) erano scaduti, per decorrenza del termine di efficacia e per non essere stati rinnovati, sia il contratto integrativo di Banca Popolare del 1989 che il contratto integrativo di Credito Emiliano (scaduto il 30.4.1987), per cui per tale motivo non e’ possibile ipotizzare neppure la sostituzione del secondo al primo.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale Credito Emiliano denuncia violazione degli artt. 2077 e 2112 c.c. e omessa e insufficiente motivazione e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto al dipendente il diritto al superminimo.

Il primo luogo la Banca contesta l’affermazione che si e’ in presenza di un uso aziendale di natura negoziale con la conseguenza per la Banca incorporante di dover rispettare tale uso aziendale, avendo i dipendenti della banca incorporata acquisito un diritto ormai incorporato nel contratto individuale e non piu’ modificabile.

Sostiene invece la ricorrente incidentale che l’uso aziendale fa sorgere un obbligo unilaterale di carattere collettivo che agisce sul piano dei rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e collettive in vigore quelle piu’ favorevoli derivanti dall’uso aziendale; di conseguenza i trattamenti migliorativi contenuti negli accordi integrativi aziendali, e quindi anche i trattamenti migliorativi derivanti da uso aziendale, propri della banca incorporata, sono sostituiti dai trattamenti propri della banca incorporante.

In secondo luogo la ricorrente incidentale si duole del fatto che il giudice di appello non abbia preso in esame il motivo dell’appello incidentale con il quale si era dedotto che il CCNL di settore dell’11.7.1999, all’art. 38, ha completamente ristrutturato la retribuzione accorpando nella voce “stipendio” voci ed emolumenti di varia natura tenuti distinti dal precedente contratto, sicche’ era venuto meno il termine di riferimento della delibera della Banca Popolare, ossia la “paga base” alla quale applicare la maggiorazione del 10%. La Corte territoriale aveva infine omesso di valutare la domanda subordinata di CREDEM di non ritenere piu’ dovuto il superminimo dall’entrata in vigore del CCNL 11.7.1999, oppure, in via gradata, di ritenerla dovuta nella misura fissa formatasi alla data del 23.5.1994.

Il ricorso principale proposto dal dipendente e’ infondato.

Questa Corte ha gia’ avuto modo di occuparsi del premio di rendimento riconosciuto ai dipendenti della Banca di Paterno e dell’interpretazione della nota a verbale all’art. 45 CCNL 23.11.1990 nella recente sentenza n. 18300 del 13 agosto 2009, richiamata dal ricorrente, pronunciata in una causa promossa da altri ex dipendenti della Banca Popolare.

Questa Corte, chiamata a valutare la correttezza dell’interpretazione della predetta norma contrattuale data dalla Corte di Appello di Messina con sentenza depositata il 7 aprile 2005, si e’ limitata a ritenere detta interpretazione (favorevole alle tesi dei lavoratori) non viziata sul piano logico e non contrastante con i canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e segg..

Nella presente controversia, invece, questa Corte, investita dell’esame di una sentenza della Corte di Appello di Catania depositata il 5 agosto 2006, e’ abilitata all’interpretazione diretta della norma contrattuale a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 come sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 applicabile ai ricorsi per Cassazione proposti avverso sentenze pubblicate dopo il 2 marzo 2006.

L’art. 45 del CCNL 23.11.1990 ha sostituito al premio di rendimento – previsto dal CCNL del 1983 che ne aveva rimesso la determinazione concreta alla contrattazione integrativa aziendale – con il premio di produttivita’, basato su diversi presupposti. La nota a verbale all’art. 45 del CCNL 23.11.1990 ha quindi stabilito: “Il preesistente premio annuale di rendimento viene riconosciuto secondo le previsioni in atto alla data di stipula del presente contratto senza possibilita’ di ulteriori variazioni”.

L’interpretazione letterale della norma rende chiara la volonta’ delle parti contrattuali di mantenere fermo il premio di rendimento gia’ previsto dai contratti integrativi delle singole aziende bancarie, cristallizzandolo nell’importo corrisposto dalle singole banche alla data della stipula del nuovo contratto nazionale.

Tale norma, a prescindere dalla qualificazione come normativa o obbligatoria, per il suo contenuto e per la sua collocazione, non ha natura e funzione diversa da quella delle altre norme del contratto collettivo in cui e’ stata inserita. In particolare non puo’ ad essa riconoscersi ne’ il potere ne’ la finalita’ di inserire direttamente un corrispondente diritto nei singoli contratti individuali di lavoro, occorrendo a tal fine una espressa ed inequivoca manifestazione di volonta’ delle parti, che nella specie non si rinviene.

Va qui richiamato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo cui le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo dei sindacati, ma (salva l’ipotesi di loro ricezione ad opera del contratto individuale) operano dall’esterno sui singoli rapporti di lavoro e, come fonte eteronoma di regolamento, nell’ipotesi di successione di contratti collettivi non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio de trattamento piu’ favorevole ex art. 2077 c.c. norma quest’ultima che riguarda il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale (Cass. n. 16635/2003, n. 16691/2004, n. 21234/2007).

D’altro canto la norma contrattuale in esame, mentre prevede il mantenimento del premio di rendimento fissato dai contratti aziendali delle singole banche, non esclude l’applicabilita’ dell’art. 2112 c.c., dato che l’incorporazione di una societa’ in un’altra e’ assimilabile ad un trasferimento di azienda (Cass. n. 6428/1998). E’ quindi applicabile il principio, desumibile dall’art. 2112 c.c., comma 2 (ora comma 3), secondo cui, in caso di trasferimento di azienda, solo nel caso in cui l’azienda acquirente non applichi alcun contratto collettivo ai lavoratori ceduti si applica il contratto collettivo che regolava il rapporto con la precedente azienda, mentre, nel caso in cui l’impresa acquirente applichi un contratto collettivo, questo sostituisce immediatamente e totalmente la disciplina collettiva vigente presso l’impresa alienante, anche se piu’ sfavorevole (Cass. n. 9545/1999, n. 4724/1999).

Deve dunque ritenersi che, a seguito dell’incorporazione, ai dipendenti della Banca di Paterno passati al Credito Emiliano va applicato il contratto integrativo aziendale della banca incorporante, anche per quanto riguarda il premio di rendimento, ancorche’ questo sia inferiore a quello previsto dal contratto integrativo aziendale della banca incorporata. A nulla rileva che il contratto integrativo del Credito Emiliano fosse gia’ scaduto al momento dell’incorporazione, non essendo contestata la circostanza che detto integrativo era stato comunque applicato dalla banca incorporante anche dopo la sua scadenza con il tacito consenso delle parti (vedi Cass. n. 2590/2009, n. 11602/2008).

A questi principi, pienamente condivisi dal Collegio, si e’ correttamente attenuta la Corte di Appello, sicche’, in tema di premio di rendimento, la sentenza impugnata merita di essere confermata con conseguente rigetto del ricorso principale.

E’ invece fondato il ricorso incidentale del Credito Emiliano, nei limiti delle seguenti considerazioni.

La Corte di Appello ha ritenuto che il dipendente abbia diritto al superminimo: a) perche’ questo diritto, spontaneamente riconosciuto dalla Banca di Paterno a tutti i dipendenti con Delib. del consiglio di amministrazione 23 dicembre 1974 e di seguito sempre corrisposto, trova la sua fonte in un uso aziendale; b) perche’, derivando da un uso aziendale, e’ inserito nel contratto individuale di lavoro, alla stregua di una clausola d’uso (art. 1340 c.c.), restando cosi’ insensibile alle mutazioni della contrattazione collettiva.

La prima delle due proposizioni della Corte territoriale puo’ essere tranquillamente condivisa, anche perche’ la configurabilita’ in concreto dell’uso aziendale va accertata dal giudice di merito, la cui valutazione non e’ sindacabile in sede di legittimita’ (Cass. n. 10591/2004). Ad inficiare il giudizio della Corte non e’ certo sufficiente l’affermazione del Credito Emiliano che la Delib. 23 dicembre 1974 della Banca di Paterno fu frutto di un accordo con i dipendenti, mancando ogni prova di un obbligo assunto dalla banca nei confronti dei suoi impiegati, essendo all’uopo insufficiente il verbale della seduta del consiglio di amministrazione, riprodotta in controricorso.

Non e’ invece condivisibile la seconda proposizione. La giurisprudenza di questa Corte e’ da tempo ferma nel ritenere che l’uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro, che non trova origine nel contratto collettivo o individuale ma solo in un comportamento spontaneo del medesimo datore di lavoro, agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e a quelle collettive in vigore quelle piu’ favorevoli dell’uso aziendale, secondo il disposto dell’art. 2077 c.c., comma 2 (Cass. n. 15489/2007, n. 14471/2006, n. 985/2005, n. 9690/1996). E’ stata cosi’ disattesa la contraria giurisprudenza, che giustificava l’inserimento automatico dell’uso aziendale nel contratto individuale come clausola d’uso, con il rilievo che il disposto dell’art. 1340 c.c. presuppone l’esistenza dell’uso al momento della stipulazione del contratto e non puo’ quindi operare sui contratti in corso al momento della formazione dell’uso (Cass. n. 9690/1996).

Ne consegue che l’uso aziendale non incide direttamente sul contratto individuale di lavoro, modificandone il contenuto, ma opera come fonte eteronoma dello stesso, allo stesso modo di ogni altro contratto collettivo.

Ne consegue ulteriormente che il diritto riconosciuto dall’uso aziendale” non concretizzandosi in una clausola piu’ favorevole del contratto individuale, non sopravvive, ai sensi dell’ultima parte del citato art. 2077 c.c., al mutamento della contrattazione collettiva conseguente al trasferimento di azienda. In caso di cessione di azienda, come sopra detto, pur restando fermo il rapporto di lavoro, la contrattazione collettiva nazionale e aziendale del cessionario si sostituisce per intero a quella del cedente, anche se piu’ sfavorevole. Pertanto l’uso aziendale in vigore presso il cedente, operando come una contrattazione integrativa aziendale, subisce la stessa sorte dei contratti collettivi applicati dal precedente datore di lavoro e non e’ piu’ applicabile presso la banca incorporante dotata di proprio contratto integrativo.

Nella memoria il lavoratore paventa che l’applicazione dell’art. 2112 c.c. da parte di questa Corte conduca all’accoglimento di una domanda nuova prospettata dal Credito Emiliano solo nel controricorso e nel ricorso incidentale. Il timore della parte non ha ragione di essere atteso che spetta al giudice stabilire quale sia la norma applicabile alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame, senza che cio’ comporti ultrapetizione o violazione del principio della domanda.

In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto, mentre va accolto il ricorso incidentale. La sentenza impugnata, di conseguenza, deve essere cassata in relazione al ricorso accolto e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa nella Corte di Appello di Caltanissetta, che si atterra’ ai principi di diritto sopra enunciati e provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, ala Corte di Appello di Caltanissetta.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

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