Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5882 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 04/03/2021), n.5882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 37073-2019 proposto da:

A.G. e D.T., elettivamente domiciliati in

ROMA, presso lo studio dell’avvocato SERGIO BELLOTTI, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1393/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 30/4/2019, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da G.A. e T.D. per il pagamento, da parte della banca opponente, di somme in esecuzione di un contratto di fideiussione a prima richiesta concluso tra le parti;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto tardivo l’atto di escussione dei creditori, siccome notificato oltre il termine contrattualmente stabilito per la validità e l’efficacia della garanzia prestata dalla banca;

sotto altro profilo, la corte territoriale ha evidenziato l’irrilevanza della missiva in esame, siccome priva di una riconoscibile manifestazione della volontà dei creditori di esercitare concretamente la contestata escussione;

avverso la sentenza d’appello, G.A. e T.D. propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

la Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa non ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di impugnazione proposto, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2965,1375 e 2943 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente negato l’applicabilità, al caso di specie, del consolidato principio della c.d. ‘scissione dei termini di notificazionè, che individua in due differenti momenti (per il mittente e per il destinatario) il perfezionamento della notificazione, trascurando così di rilevare la tempestività dell’atto di escussione ricevuto dalla controparte (siccome materialmente inviato entro il termine contrattualmente previsto per l’escussione della garanzia), e per avere altresì erroneamente ritenuto che detta missiva non contenesse l’espressa volontà dei creditori di esercitare concretamente detto potere di escussione;

il motivo è inammissibile;

osserva al riguardo il Collegio come, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;

in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all’art. 360-bis c.p.c., n. 1, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 – 02);

nel caso di specie, il giudice a quo ha negato il riconoscimento della tempestività dell’atto di escussione inviato dagli odierni ricorrenti alla banca avversaria, ritenendo inapplicabile, al caso in esame, il principio della c.d. “scissione” dei termini di notificazione, trattandosi, con riguardo al contestato atto di escussione, di un negozio di natura sostanziale, la cui efficacia ben poteva essere fatta valere al di fuori dell’ambito processuale;

è appena il caso di evidenziare come, con tale decisione, la corte territoriale si sia correttamente uniformata al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 24822 del 09/12/2015, Rv. 637603 – 01), ai sensi del quale la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi nei soli casi in cui il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, con la conseguente esclusione dell’applicabilità di quel principio agli atti aventi natura sostanziale, validamente ed efficacemente esercitabili al di fuori del processo;

rispetto a tale arresto della giurisprudenza di legittimità, l’odierno ricorrente ha sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali non adeguatamente argomentati e, in ogni caso, non decisivi o pertinenti;

la rilevata inapplicabilità del principio della scissione dei termini di notificazione – e il conseguente corretto riconoscimento della tardività dell’esercizio della garanzia, siccome effettuato, da parte degli odierni ricorrenti, con atto ricevuto oltre i termini contrattualmente previsti rende del tutto irrilevante ogni ulteriore questione in ordine alla riconoscibilità, nell’atto trasmesso dagli odierni ricorrenti, di un’effettiva volontà di escussione;

sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la banca intimata svolto difese in questa sede;

dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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