Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5881 del 13/03/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 5881 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 23370-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3682

TORRES SIMONA C.F. trrsmn79p67g596b, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo
studio

dell’avvocato

VACIRCA

SERGIO,

che

la

Data pubblicazione: 13/03/2014

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI
CLAUDIO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

8506/2007 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 06/06/2008 r.g.n. 5933/2006;

udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma con sentenza del 6.6.2008 rigettava l’appello proposto
dalle Poste Italiane avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13313/05 che
aveva dichiarato la nullità del contratto stipulato tra le Poste spa e Simona Torres
per il 2.gennaio- 31 marzo 2004 con trasformazione del contratto stesso a tempo

pagamento delle retribuzioni dalla data indicata in sentenza. La Corte territoriale
osservava che il contratto era stato giustificato con formulazione generiche e
totalmente astratte che non rispettava i principi di specificità e di trasparenza.
Propone ricorso per cassazione la società, affidando l’impugnazione a tre motivi;
resiste con controricorso ( notificato tardivamente) parte intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in
relazione all’art. 1 D. Igs. N. 368/2001; nonché la violazione degli artt. 1362 c.c. e SS.
e l’omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia. Non era necessario
indicare la specifica causa comportante l’assenza del lavoratore sostituito ed era
stato indicato l’ufficio postale di appartenenza, il che consentiva di verificare in
concreto la sussistenza delle specifiche ragioni legittimanti l’apposto termine.
Con il secondo motivo le Poste deducono l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché la violazione e falsa
applicazione degli artt. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. Non era stata ammessa la
prova richiesta.
‘ Con il terzo motivo si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
su un punto decisivo della controversia; nonché la violazione e falsa applicazione

indeterminato, e condannato le Poste a riammettere in servizio la appellante ed al

degli artt. 1419 c.c.,dell’art. 1 D. Igs. n. 378/2001 e dell’art. 115 c.p.c.. Non
sussistevano i presupposti della conversione de contratto.

Il primo motivo appare fondato. Parte intimata è stata assunta dal 2.1.2004 al
31.3.2004 “ai sensi dell’art. 1 D.Igs. n. 368/2001 per ragioni di carattere sostitutivo
correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale
inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio di recapito presso la Regione
Lombardia con diritto alla conservazione del posto di lavoro”. La Corte territoriale,
premesso che, a norma del citato D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1. le ragioni di
carattere sostitutivo devono essere indicate in modo specifico e rispettoso del
generick l’indicazione delle dette ragioni..
principio di trasparenza ha ritenuto
Quanto alle conseguenze derivanti dalla ritenuta illegittimità del termine riteneva
applicabile anche in tale ipotesi la conversione del rapporto in rapporto a tempo
indeterminato. La società deduce in particolare che avrebbe errato la Corte
territoriale nell’affermare che non era stato dimostrato il carattere temporaneo
delle ragioni sostitutive poste alla base dell’assunzione a termine in esame in quanto
le indicazioni nel contratto sarebbero del tutto generiche. Ed infatti tale
affermazione troverebbe il suo fondamento nella tesi, considerata dal ricorrente del
tutto erronea, secondo cui le esigenze sostitutive dovrebbero avere carattere
straordinario ed eccezionale; tale tesi non troverebbe alcuna giustificazione nel
testo della norma sopra indicata. La soluzione adottata non terrebbe conto, inoltre,
delle dimensioni aziendali nell’ambito delle quali deve essere valutato il requisito
della temporaneità. Inoltre le ragioni indicate non erano affatto generiche perché vi
era indicato l’inizio e la fine della prestazione, l’ufficio di appartenenza, le mansioni
da svolgere. Questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 7 settembre 2012
n. 15002; Cass. 27 aprile 2010 n. 10033) ha affermato il seguente principio di diritto
che in questa sede deve essere pienamente ribadito: l’apposizione di un termine al
contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono
risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore
di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la
trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel
corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e
che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un
‘ determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere
. evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e
le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la
utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica

n

MOTIVI DELLA DECISIONE

ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito
accertare – con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi
giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità – la sussistenza di tali presupposti,
valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro
alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine,
ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel
contratto costitutivo del rapporto. In sostanza, sulla base di tale principio, la
temporaneità va riferita alla necessità che dalla clausola giustificatrice
dell’apposizione del termine risulti la specifica connessione tra la durata solo
temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa
sia chiamata a realizzare. È stato altresì precisato (cfr., in particolare, Cass. 26
gennaio 2010 n. 1577 e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576) che, in tema di assunzione a
termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, nelle situazioni
aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma
ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del
termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire
lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle
ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito
territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei
lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro)
che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non
identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della
sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità. La sentenza
impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi essendosi basata
su una erronea interpretazione della norma di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.
Conseguentemente appare incongrua e priva di adeguata motivazione, in relazione
ai principi sopra enunciati, la valutazione fatta dalla Corte di merito circa la
genericità delle indicazioni offerte nel contratto. La giurisprudenza di legittimità,M
U
L -3 richiede, come si è in precedenza sottolineato, unicamente che dalla clausola
risulti una specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le
esigenze produttive ed organizzative che l’assunzione è finalizzata a risolvere. In
particolare non risultano adeguatamente valutate dalla Corte territoriale – alla luce
dei suddetti principi e, più in generale, di quelli enunciati in tema di specificità della
clausola riferita all’ipotesi di assunzione a termine per ragioni sostitutive l’indicazione (nel contratto in esame) del termine iniziale e finale del rapporto, del
luogo di svolgimento della prestazione a termine, delle mansioni del personale da
sostituire, del fatto che si trattava di sostituire personale con diritto alla
• conservazione del posto di lavoro. Deve ricordarsi che questa Corte di legittimità
▪ (cfr., ad esempio, Cass. 15 dicembre 2011 n. 27052) si è ripetutamente pronunciata
su fattispecie analoghe a quella in esame concernenti l’assunzione a termine di
personale addetto al servizio di recapito del Polo corrispondenza della Lombardia.

ritenendo la piena legittimità del contratto a termine.

Si deve pertanto cassare la sentenza impugnata che, non necessitando di ulteriore
istruttoria può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda. Nel
controricorso notificato in ritardo è stata infatti allegata l’insussistenza delle ragioni
dedotte nel contratto, ma in modo totalmente generico; tale ultima contestazione
non emerge neppure dalla sentenza impugnata. Circa le spese di lite sussistono
giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito, stante una pregressa
incertezza giurisprudenziale in ordine ai requisiti di contratti a termine di ordine
sostitutivo. Le spese di lite- liquidate come al dispositivo- seguono la soccombenzae vanno liquidate tenendo presente la sola fase della discussione orale.

P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e,
decidendo nel merito. Rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese dei gradi
del giudizio, condannando parte resistente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità che si liquidano in euro1.000,00 per compensi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.12.2013

Il secondo motivo relativo alla mancata ammissione delle prove richieste dalle Poste
ed il terzo sulle conseguenze dell’accertata illegittimità dell’apposizione del termine
vanno dichiarati assorbiti.

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