Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5881 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 253/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 07/04/2005 R.G.N. 439/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

21/01/2010 dal Consigliere Dott. NOBILE Vittorio;

udito l’Avvocato GIOVANNI GENTILE per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1383/2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Genova, in parziale accoglimento della domanda proposta da M.E. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava l’illegittimita’ del termine apposto al quarto dei contratti intercorsi tra le parti e relativo al periodo 12/10/1998 – 31/1/1999, prorogato al 28/2/1999. Il Giudice, poi, attesa la rinuncia del ricorrente non condannava la societa’ al pagamento delle retribuzioni maturate ed inoltre respingeva la domanda di ricostituzione del rapporto di lavoro L. n. 300 del 1970, ex art. 18 non essendo applicabile nella specie tale norma.

La societa’ proponeva appello avverso la detta sentenza eccependo in particolare la inesistenza di limiti temporali all’accordo del 25/9/97 nonche’ la risoluzione per mutuo consenso.

Il M. si costituiva resistendo al gravame di controparte e proponendo appello incidentale sul punto delle spese.

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza depositata il 7/4/2005, respingeva entrambi gli appelli.

Per la cassazione di tale sentenza la societa’ ha proposto ricorso con quattro motivi.

Il M. e’ rimasto intimato.

La societa’ infine ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la societa’ ricorrente, in sostanza, lamenta che la sentenza impugnata si e’ pronunciata oltre i limiti della domanda, avendo affermato che essa societa’ non avrebbe provato la sussistenza del collegamento funzionale tra la assunzione del M. ed il processo di ristrutturazione di cui all’accordo del 25/9/97, pur non avendo la controparte sollevato la questione davanti ai giudici di merito.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione del principio della delega in bianco di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 23 e la violazione dei canoni ermeneutici nell’interpretazione degli accordi attuativi dell’accordo 25/9/97, ribadendo, in sostanza, la asserita mancanza di un preciso limite temporale apposto dalle parti collettive alla stipula di contratti a termine per le “esigenze eccezionali” previste dal citato accordo del 1997, avendo peraltro gli accordi attuativi natura meramente ricognitiva.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che fosse necessaria la prova del collegamento in concreta tra la assunzione a termine de qua e l’ipotesi astratta prevista dalla contrattazione collettiva.

Con il quarto motivo la societa’ lamenta che la Corte di merito, nel respingere l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, nonostante il tempo intercorso tra la scadenza prorogata del contratto (28/2/1999) e il ricorso (ottobre 2002), sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, dell’art. 1362 c.c., comma 2, dell’art. 1427 c.c. e segg, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nonche’ in vizio di motivazione, non avendo, in sostanza, valutato il rilevante tempo trascorso prima del giudizio nonche’ il comportamento successivo del M., che, dopo aver rinunciato nel primo grado alla domanda relativa alle conseguenze economiche, successivamente neppure ha proposto appello avverso il rigetto della domanda di ricostituzione del rapporto ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18.

In ordine logico va esaminato in primo luogo il quarto motivo.

Come questa Corte ha piu’ volte affermato “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinche’ possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, e’ necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonche’ del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volonta’ delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimita’ se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. Cass. 10/11/2008 n. 26935, Cass. 28/9/2007 n. 20390, Cass. 17/12/2004 n. 23554, Cass. 11/12/2001 n. 15621).

Inoltre e’ stato altresi’ stato precisato che “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volonta’ chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2/12/2002 n. 17070).

Nella fattispecie la Corte territoriale ha rilevato: che “di fatto l’inerzia del M. si e’ protratta per circa tre anni”; che nel caso e’ presumibile che sia occorso un certo tempo al ricorrente per avvedersi dei possibili vizi che inficiavano il rapporto, attesi anche i contrasti nella giurisprudenza di merito e considerato che le prime sentenze di legittimita’ in materia sono state pubblicate nel 2003; che nel contempo concreto era il rischio di mettere a repentaglio una possibile nuova assunzione, stante anche l’atteggiamento della societa’ (v. circolare 14/2/2000) probabilmente divenuto notorio; che del resto il M. neppure sentiva di dover agire entro stretti di limiti di tempo, non essendo la relativa azione soggetta a decadenza.

Tale decisione, incentrata su un accertamento prettamente di fatto, risulta congruamente motivata e priva di vizi logici e resiste alla censura della ricorrente, non avendo, peraltro, la Corte di merito affatto trascurato (v. pag. 2 e 7 della sentenza impugnata) le circostanze (comunque neppure decisive) della mancata impugnazione del rigetto della domanda di reintegra L. n. 300 del 1970, ex art. 18 e della rinuncia, nel giudizio di primo grado, alle retribuzioni maturate.

Cosi’ respinto il quarto motivo, rileva poi il Collegio che, in base alla giurisprudenza costantemente affermata da questa Corte in relazione ad ipotesi di contratti a termine stipulati per la stessa causale e nello stesso periodo, va respinto il secondo motivo (rivolto contro la affermazione del limite temporale previsto dagli accordi collettivi), e tanto basta per respingere il ricorso, risultando superfluo (v. Cass. 24/5/2001 n. 7077, Cass. 20/1/2006 n. 1101) l’esame del primo e del terzo motivo (rivolti, sotto i profili della ultrapetizione e del merito, contro la ulteriore ratio decidendi della affermazione della necessita’ della prova del concreto collegamento fra l’assunzione de qua e l’ipotesi astratta).

Osserva infatti il Collegio che la Corte di merito, dopo aver esaminato il testo degli accordi collettivi intercorsi in materia, e concluso che: “la data del 31/12/1998 era quella entro la quale dovevano avere termine i contratti in questione”, ha altresi’ affermato che “ovviamente la soluzione sarebbe identica”, in base alla giurisprudenza della Suprema Corte che “ritiene che l’accordo sindacale che legittima l’apposizione del termine ha validita’ sino al 30 aprile 1998.

Tale ultima considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – e’ sufficiente da sola a sostenere la impugnata decisione, in relazione alla nullita’ del termine apposto al contratto de quo (stipulato “per esigenze eccezionali” in data successiva al 30/4/1998).

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2/3/2006 n. 4588, e’ stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessita’ del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessita’ di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4/8/2008 n. 21063,v. anche Cass. 20/4/2006 n. 9245, Cass. 7/3/2005 n. 4862, Cass. 26/7/2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato”. (v., fra le altre, Cass. 4/8/2008 n. 21062, Cass. 23/8/2006 n. 18378).

In tale quadro, ove pero’ un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullita’ della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23/8/2006 n. 18383, Cass. 14/4/2005 n. 7745, Cass. 14/2/2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha ripetutamente affermato e come va anche qui enunciato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimita’ delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1/10/2007 n. 20608, Cass. 27/3/2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit).

In tali sensi va, quindi, respinto il ricorso.

Infine non deve provvedersi sulla spese, non avendo il M. svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

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