Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5881 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 04/03/2021), n.5881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 33280-2019 proposto da:

C.F.A. e A.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GIANNANTONIO TESTA

e ANDREA AGOSTINELLI;

– ricorrenti –

contro

AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, presso l’avvocato GAIA D’ELIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO VERDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3260/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 22/7/2019, la Corte d’appello di Milano in accoglimento dell’appello proposto dalla Flaminia SPV s.r.l., ha accolto la domanda proposta dalla società appellante per la dichiarazione della inopponibilità, nei relativi confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto con il quale C.F.A. (debitore a titolo fideiussorio della società attrice) aveva ceduto alla coniuge, A.M., taluni diritti immobiliari propri;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di natura oggettiva e soggettiva ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria proposta dalla società attrice;

avverso la sentenza d’appello, C.F.A. e A.M. propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;

la AMCO Asset Management Company s.p.a. (già Flaminia SPV s.r.l.) resiste con controricorso;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2901 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente sussistente il requisito dell’eventus damni, quale pregiudizio derivabile al creditore dall’atto di disposizione impugnato, e la scientia damni in capo, sia il soggetto disponente, sia alla relativa coniuge, attese le ampie residualità patrimoniali in capo al C., nonchè la mancata considerazione delle circostanze di fatto analiticamente richiamate in ricorso a fondamento dell’assoluta assenza di consapevolezza dei disponenti di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, essendosi determinati al compimento dell’atto impugnato per ragioni sostanzialmente legate a motivi di carattere fiscale;

con il secondo motivo, i ricorrenti censurano il provvedimento impugnato per violazione dell’art. 2967 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente applicato il principio di ripartizione degli oneri della prova in materia di azione revocatoria, con particolare riguardo alla dimostrazione delle ampie residualità patrimoniali in capo al C. al momento del compimento dell’atto impugnato, e per aver trascurato la considerazione degli elementi istruttori di carattere testimoniale acquisiti nel corso del giudizio, con particolare riguardo alle ragioni che avevano indotto i disponenti al trasferimento immobiliare oggetto di lite e, più in generale, all’insussistenza di alcuna consapevolezza, da parte degli stessi, di arrecare danno alle ragioni del creditore della società creditrice;

con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso di considerare le circostanze di fatto analiticamente richiamate in ricorso dai ricorrenti, ai fini della corretta valutazione dell’effettiva sussistenza di un pregiudizio a carico della società creditrice per effetto del compimento dell’atto impugnato in questa sede;

tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono nel loro complesso inammissibili;

osserva preliminarmente il Collegio come, sotto il profilo della contestata ripartizione degli oneri probatori tra le parti in relazione al riscontro dell’eventus damni, la corte territoriale si sia correttamente allineata al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale, in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell’eventus damni (Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 03/02/2015, Rv. 634175 – 01);

nella specie, avendo il giudice a quo escluso l’avvenuta dimostrazione, da parte degli odierni ricorrenti, dell’insussistenza di detto rischio a carico della società creditrice, le odierne censure, nella misura in cui rivendicano l’erroneità dell’esame, da parte del giudice a quo, degli elementi di prova complessivamente acquisiti sul punto, devono ritenersi del tutto inammissibili;

deve qui, infatti, ribadirsi il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709);

nella specie, la corte d’appello ha espressamente evidenziato come dall’esame degli elementi di prova complessivamente acquisiti fosse risultata insufficiente la prova della idoneità, delle residualità patrimoniali del C., a escludere la sussistenza di un concreto pregiudizio in capo al creditore, così come in precedenza definito, avendo i giudici d’appello avuto modo di evidenziare l’esatta entità dell’esposizione debitoria del debitore principale, a garanzia del quale il C. aveva prestato la propria garanzia, e la prevedibile entità dei beni rimasti sotto il controllo diretto o indiretto di detto garante, sottolineandone la sostanziale insufficienza a escludere il ricorso concreto del requisito dell’eventus damni;

si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dai ricorrenti;

quanto alle doglianze concernenti la concreta dimostrazione del richiamato pregiudizio della società creditrice per effetto dell’atto dispositivo impugnato, e del requisito della scientia damni in capo ai disponenti, è appena il caso di evidenziare come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), i ricorrenti si siano sostanzialmente spinti a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;

in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, osserva il Collegio come i ricorrenti risultano aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

varrà osservare al riguardo come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza, con la conseguente oggettiva inidoneità della censura in esame a dedurre la violazione dell’art. 2729 c.c. nei termini analiticamente indicati da Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018 (v. in motivazione sub par. 4. e segg.);

nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti ritenuti rilevanti tra le parti;

si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

a tale ultimo proposito, è appena il caso di sottolineare come il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, possa ritenersi denunciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);

pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianze del ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 cit., n. 5, nè ad articolare le ragioni della pretesa decisività dei fatti asseritamente omessi, bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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