Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5881 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 03/03/2020), n.5881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9438/2019 r.g. proposto da:

D.S., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Donato Maruccia,

presso il cui studio elettivamente domicilia in Corigliano D’Otranto

(LE), alla via San Vito n. 1.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore; PREFETTURA DI LECCE, in persona del Prefetto

pro tempore; QUESTURA DI LECCE, in persona del Questore pro tempore.

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE DI LECCE depositata il

14/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/01/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 18 giugno 2018, il Prefetto di Lecce ha espulso dal territorio nazionale D.S., nativo di (OMISSIS), perchè trattenutosi in Italia privo di permesso di soggiorno.

1.1. L’opposizione del D. avverso questo provvedimento è stata respinta dal Giudice di Pace di Lecce, con ordinanza depositata il 14 settembre 2018, n. 419, in forza delle sole, seguenti argomentazioni: “Il provvedimento Prefettizio del 18.6.18, oggetto di gravame, è stato emesso ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b) e successive modifiche, perchè il ricorrente si è trattenuto nel territorio dello Stato privo di permesso di soggiorno. Il ricorrente, entrato in Italia per motivi di lavoro, si è intrattenuto nel territorio italiano per 5 anni dopo la scadenza del permesso di soggiorno. Dopo l’emissione del provvedimento di espulsione ha avanzato domanda di protezione internazionale. Se tale domanda fosse intervenuta nell’imminenza dell’ingresso in Italia e comunque prima del provvedimento di espulsione, avrebbe avuto un certo rilievo. In ogni caso, il giudice prende atto della dichiarazione del rappresentante della Questura di Lecce di dare esecuzione all’espulsione dopo il pronunciamento sulla domanda di protezione. Allo stato, il provvedimento di espulsione appare del tutto legittimo. Il decreto di espulsione impugnato risulta sottoscritto dal vice Prefetto in sostituzione del Prefetto (“P. il Prefetto”) e non su delega, e non vi è motivo di dubitare circa la sussistenza dei poteri relativi, stante la qualifica e le funzioni”.

2. Avverso detta ordinanza D.S. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi. Tutti i destinatari della notifica del ricorso, tra cui anche la Prefettura di Lecce, non hanno svolto attività difensive.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7; Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, art. 19, comma 1”. Si assume che il Giudice di Pace di Lecce ha violato la suddetta normativa nel momento in cui ha espressamente disatteso il principio secondo cui lo straniero irregolare non può essere soggetto ad espulsione dal territorio nazionale fino a quando l’Autorità competente non abbia deciso sulla richiesta di protezione internazionale, anche se presentata dopo il provvedimento di espulsione;

II) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b). Violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies. Illegittimità per incompetenza dell’organo emanante”. Si ascrive al giudice di pace leccese di non aver rilevato la nullità del provvedimento di espulsione sottoscritto dal vice Prefetto senza dimostrazione di essere stato abilitato a sostituire il Prefetto, autorità formalmente tenuta all’emanazione di detto provvedimento.

2. Giova premettere che il principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., consente la decisione della causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. n. 363 del 2019. Si veda anche la più recente Cass. n. 30745 del 2019, almeno laddove sancisce che l’ordine di trattazione delle questioni, imposto dall’art. 276 c.p.c., comma 2, lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene “più liquida”).

3. Alla stregua di tale principio, nella specie va esaminato prioritariamente il secondo motivo, che si rivela fondato, per quanto appresso si dirà, con conseguente assorbimento del primo.

3.1. Invero, come ripetutamente affermato da questa Suprema Corte, la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, viceprefetto vicario e viceprefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (cfr. Cass. n. 19689 del 2017; Cass. 30 marzo 2009, n. 7698). Si è precisato, altresì, da un lato, che “è legittimo il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), che sia stato emesso e sottoscritto dal vice prefetto vicario, anzichè dal prefetto, a nulla rilevando la mancanza dell’espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del prefetto, in quanto questi può, di diritto, essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni ed attribuzioni” (cfr., ex multis, Cass. n. 18540 del 2016; Cass. n. 2664 del 2012), e, dall’altro, che “è illegittimo e va, pertanto, annullato il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso dal vice prefetto aggiunto in assenza di delega del prefetto” (cfr. Cass. n. 19689 del 2017; Cass. 20 luglio 2015, n. 15190).

3.1.1. Inoltre, come ancora recentemente chiarito da Cass. n. 7873 del 2018, deve “…considerarsi legittimo il provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso da viceprefetto aggiunto a ciò delegato dal viceprefetto vicario o dal prefetto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia, ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (Cass., 30/03/2009, n. 7698; Cass., 14/12/2010, n. 25271)…”. Non rileva, peraltro, – in difetto di una specifica previsione normativa in tal senso – la circostanza che nell’atto non sia stata eventualmente indicata la delega conferita al viceprefetto aggiunto o al viceprefetto vicario che abbiano adottato il provvedimento di espulsione, essendo sufficiente che tale delega sussista e sia stata conferita prima dell’emissione del provvedimento predetto (cfr. Cass. n. 15190 del 2015, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 7873 del 2018).

3.2. Alcunchè, invece, risulta, puntualmente, nell’ordinanza oggi impugnata circa lo specifico soggetto (viceprefetto vicario o viceprefetto aggiunto) che, “in sostituzione del Prefetto (“P. il Prefetto”) e non su delega” (così il Giudice di Pace di Lecce, che ha anche aggiunto non esservi “motivo di dubitare circa la sussistenza dei poteri relativi, stante la qualifica e le funzioni”), abbia effettivamente sottoscritto il decreto di espulsione de quo, mentre detta delega sarebbe stata necessaria quanto meno nell’ipotesi in cui il provvedimento di espulsione fosse da ricondursi ad un viceprefetto aggiunto.

3.3. Sussistendo le condizioni di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con l’annullamento del provvedimento di espulsione emesso dalla Prefettura di Lecce, nei confronti del ricorrente, il 18 giugno 2018.

4. Le spese seguono la soccombenza, rimanendo a carico della sola Prefettura di Lecce, unico soggetto nei cui confronti doveva effettuarsi la notifica del ricorso (cfr. Cass. n. 12665 del 2019), e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarandone assorbito il primo.

Cassa il provvedimento impugnato, e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione.

Condanna la Prefettura di Lecce al pagamento in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, e del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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