Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5880 del 08/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.08/03/2017),  n. 5880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9284/2015 proposto da:

S.O.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCA DE MARCO in virtù di mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO,

LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI e SERGIO PREDEN, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

emessa e depositata il 22/01/2015; R.G. 20/14;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato improcedibile l’appello proposto S.F.O. avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda da lui proposta per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la provvidenza prevista dalla L. n. 118 del 1971, art. 13.

2. La Corte territoriale ha rilevato che il ricorso in appello, pur tempestivamente depositato, era stato notificato alla controparte senza rispettare i termini prescritti dall’art. 435 c.p.c., comma 3, escludendo che potesse essere concesso un nuovo termine, previa fissazione di una nuova udienza, atteso che l’improcedibilità del ricorso conseguente alla mancata tempestiva notifica dell’appello non era sanabile ed era rilevabile d’ufficio in quanto posta a tutela di interessi di rilievo costituzionale.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre il S., denunciando la violazione ed errata applicazione dell’art. 435 c.p.c., commi 2 e 3, in relazione all’art. 111 Cost. e dell’art. 3 Cost., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost..

4. Resiste l’Inps con controricorso.

5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. La questione in rassegna è già stata scrutinata da questa Corte in numerosi arresti, tra i quali Cass. 10/10/2016 n. 20335 e Cass. 28/08/2013 n. 19818, cui occorre dare continuità, che hanno affermato che nel rito del lavoro l’inosservanza, in sede di notifica del ricorso in appello, del termine dilatorio a comparire previsto dal terzo comma dell’art. 435 c.p.c., non determina l’improcedibilità del gravame, ma dà luogo ad un’ipotesi di nullità della notificazione, sanabile “ex tunc” per effetto di spontanea costituzione dell’appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c., costituendo questa norma espressione del principio generale dell’ordinamento, riferibile ad ogni atto che introduce il rapporto processuale e lo ricostituisce in una nuova fase giudiziale, per cui sono sanabili con effetto retroattivo, a seguito della rinnovazione disposta dal giudice, non solo le nullità contemplate dall’art. 160 c.p.c., ma tutte le nullità in genere della notificazione, derivanti da vizi che non consentono all’atto di raggiungere lo scopo a cui è destinato (art. 156 c.p.c., comma 3), ossia la regolare costituzione del rapporto processuale, senza che rilevi che tali nullità trovino la loro origine in una causa imputabile all’ufficiale giudiziario o alla parte istante.

Non si verte infatti nell’ipotesi esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 30/07/2008 n. 20604, che ha escluso, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., la possibilità di concessione di nuovo termine per la notifica, in relazione però al caso in cui la notifica non sia avvenuta o sia inesistente (e non solamente nulla).

2. Il giudice d’appello era quindi tenuto a concedere il nuovo termine per il rinnovo della notifica che era stato richiesto dall’appellante, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., al fine di garantire il rispetto dei termini a difesa; il mancato rispetto da parte dell’appellante di tale nuovo termine – necessariamente perentorio – avrebbe comportato la declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione.

3. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che dovrà procedere a nuovo esame, attenendosi al principio sopra individuato.

4. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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