Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5880 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 04/03/2021), n.5880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 33168-2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI CLEMENTE;

– ricorrente –

contro

B.R., S.A., S.R. e CI.BI.

BEACH S.R.L.;

– intimati-

avverso la sentenza n. 1206/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 09/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NL/RCO

DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 9/9/2019, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da C.A. per l’accertamento della simulazione ovvero, in via gradata, la dichiarazione di inopponibilità, ai sensi dell’art. 2901 c.c., degli atti attraverso i quali B.R. (debitrice dell’originario attore) aveva donato la propria quota di partecipazione nella società CI.BI. Beach s.r.l. al marito, S.A., il quale ne aveva a sua volta trasferita la titolarità al figlio, S.R., sempre a titolo di donazione;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto decisiva, ai fini del rigetto della domanda, la circostanza della mancata produzione in giudizio, da parte dell’attore, degli atti di donazione impugnati, attesa la necessità della relativa prova scritta ad substantiam, la cui produzione in sede d’appello doveva ritenersi tardiva, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 345 c.p.c., applicabile ratione temporis;

avverso la sentenza d’appello, C.A. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2745 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 4), per avere la corte territoriale erroneamente affermato l’inidoneità delle annotazioni nel registro delle imprese a fornire la prova, ai fini dell’odierno giudizio, degli atti di trasferimento delle partecipazioni societarie impugnate;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112,115 e 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di pronunciarsi sulle richieste formulate in sede di gravame e per la mancata valutazione delle prove documentali prodotte, nonchè per aver erroneamente omesso di acquisire in sede d’appello la documentazione precostituita offerta, consistente negli atti di trasferimento impugnati in questa sede;

il primo motivo è manifestamente fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo;

osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem (così come i limiti di valore previsti dall’art. 2721 c.c. per la prova testimoniale), operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi l’esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo (Sez. 1, Sentenza n. 3336 del 19/02/2015, Rv. 634413 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 566 del 17/01/2001, Rv. 543182 01);

ciò posto, erroneamente la corte territoriale ha affermato che gli atti impugnati in questa sede necessitassero della prova scritta ad sub-stantiam, essendo in tal modo incorsa nella violazione del richiamato principio che esclude l’applicabilità dei limiti legali di prova di contratti (come quelli dedotti nel presente giudizio) non direttamente invocati come fonte di reciproci diritti e obblighi tra le parti contraenti, ma evocati come semplici fatti storici influenti sulla presente decisione, vieppiù in considerazione della mancata stipulazione di tali atti tra le odierne parti processuali (ma tra solo alcune di esse);

sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza del primo motivo di impugnazione (assorbito il secondo), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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