Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5880 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 03/03/2020), n.5880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9129/2019 r.g. proposto da:

H.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Federico Lera, presso il

cui studio elettivamente domicilia in Sarzana (SP), alla via 8 marzo

n. 3.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE DI COMO del 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/01/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto tempestivamente reso il 12 febbraio 2019, il Giudice di Pace di Como, richiestone dal Questore di quella stessa città, ha convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera emesso da quest’ultimo nei confronti di H.A., cittadino del (OMISSIS), in esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto di Como, il 28 febbraio 2018, nei confronti del medesimo straniero.

2. Avverso detto decreto H.A. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va pregiudizialmente osservato che, nel giudizio di cassazione avente ad oggetto il ricorso avverso la convalida del provvedimento del Questore di accompagnamento alla frontiera, il contraddittorio con l’Amministrazione è correttamente instaurato mediante la notifica del ricorso al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura generale dello Stato, poichè la legittimazione degli organi periferici del predetto Ministero a stare in giudizio per mezzo di propri funzionari costituisce una mera facoltà dell’Amministrazione che, tuttavia, non esclude, da un lato, la partecipazione dell’Avvocatura distrettuale dello Stato nelle fasi di merito e, dall’altro, che nel giudizio di legittimità possa essere evocato in giudizio direttamente il Ministero stesso, essendo imposto ex lege in tale fase processuale soltanto che la notificazione del ricorso venga effettuata presso l’Avvocatura generale dello Stato (cfr. Cass. n. 27692 del 2018, resa in fattispecie di convalida di provvedimento di applicazione di misura alternativa al trattenimento, ma il cui principio è agevolmente utilizzabile anche nella odierna vicenda; Cass. n. 28749 del 2013).

2. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per non avere il Giudice di pace valutato importanti e decisivi elementi di fatto che l’odierno ricorrente prima, ed il suo difensore dopo, avevano allegato a supporto dell’infondatezza dell’ordine di rimpatrio forzato. In particolare, si rappresenta che lo H. “era in procinto di formalizzare il C3 per procedura reiterata quando è stato rimpatriato”, cioè “aveva manifestato la volontà di richiedere asilo sulla base di circostanze sopravvenute, ma la Questura di Como, per un sistema interno di prenotazioni, aveva posticipato la formalizzazione dal 5.2.2019 al 29.5.2019…”, ma tale circostanza, con le relativa documentazione, non era stata in alcun modo considerata dall’adito Giudice di pace;

II) “Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 10 Cost. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, nonchè della Direttiva 2005/85/CE”, per non avere il suddetto Giudice di pace applicato correttamente la normativa in materia di domanda reiterata, anche in relazione alla disciplina su trattenimento ed espulsione del cittadino straniero. Si invoca l’applicazione dei principi resi da Cass. n. 19819 del 2018.

3. Le descritte censure, scrutinabili congiuntamente perchè evidentemente connesse, sono inammissibili.

3.1. Giova, innanzitutto, premettere che Cass., SU, n. 8053 del 2014 ha chiarito, quanto alle modalità di prospettazione del vizio di cu al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che “la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extra testuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti”.

3.2. Nella specie, invece, dal decreto oggi impugnato, non risulta che la circostanza riguardante l’essere lo H. “in procinto di formalizzare il C3 per procedura reiterata quando è stato rimpatriato”, l’avere, cioè, egli “manifestato la volontà di richiedere asilo sulla base di circostanze sopravvenute, ma la Questura di Como, per un sistema interno di prenotazioni, aveva posticipato la formalizzazione dal 5.2.2019 al 29.5.2019…”, sia stata prospettata dinanzi al Giudice di pace, e l’odierno ricorrente, benchè gravato del relativo onere a pena di inammissibilità, non ha puntualmente indicato nel proprio ricorso con quale atto ed in quali termini abbia mai rappresentato, nella fase di merito, la circostanza predetta, così venendo meno ai predetti oneri di allegazione.

3.3. Lo H., peraltro, nemmeno chiarisce, in ricorso, se la formalizzazione della domanda predetta era poi concretamente avvenuta, o non, così impedendo a questa Corte di valutare se l’odierna doglianza sia effettivamente sorretta, ex art. 100 c.p.c., da giuridico interesse.

3.4 E’ altresì pacifico che il 28 febbraio 2018, con provvedimento notificato in pari data, il Prefetto di Como, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, decretò l’espulsione dello H. dal territorio nazionale, e non risulta se tale provvedimento fosse stato, o meno, impugnato.

3.4.1. E’ noto, infine, che il Giudice di pace provvede alla convalida del provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica “con decreto motivato” (del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5-bis). La motivazione del provvedimento giurisdizionale, ancorchè sommaria (data la forma di decreto del provvedimento de quo), deve, dunque, rendere trasparente l’effettività del compito di garanzia affidato al Giudice: che, cioè, questi abbia portato il suo esame ed abbia esercitato il suo controllo tanto sul provvedimento di espulsione come atto presupposto, suscettibile di verifica nella sua esistenza e nella sua efficacia, quanto sui motivi che hanno indotto l’amministrazione procedente a disporre quella peculiare modalità esecutiva dell’espulsione amministrativa consistente, appunto, nell’accompagnamento della frontiera a mezzo di forza pubblica. E’ evidente, pertanto, che la motivazione del decreto di convalida del giudice non può essere affidata ad una mera clausola di stile.

3.5. Sennonchè, occorre osservare che, nella specie, ciò di cui il ricorrente effettivamente si duole, è che il decreto impugnato non abbia preso in considerazione la circostanza riguardante l’essere lo H. “in procinto di formalizzare il C3 per procedura reiterata quando è stato rimpatriato”, l’avere, cioè, egli “manifestato la volontà di richiedere asilo sulla base di circostanze sopravvenute, ma la Questura di Como, per un sistema interno di prenotazioni, aveva posticipato la formalizzazione dal 5.2.2019 al 29.5.2019…”: ciò avrebbe determinato, a suo dire, la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 10 Cost., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, nonchè della Direttiva 2005/85/CE.

3.5.1. E’ quindi prospettata una lacuna che – pure volendosi sottacere la decisiva considerazione che, per effetto si è già precedentemente detto, nemmeno è dato sapere se quella circostanza fosse stata, o non, ritualmente e tempestivamente dedotta innanzi al giudice di pace, nè, soprattutto, se, poi, la effettiva formalizzazione della domanda di asilo fosse, o meno, realmente avvenuta – attiene a profili diversi ed ulteriori rispetto all’esistenza e all’efficacia del provvedimento espulsivo, le uniche, concernenti l’atto presupposto, a venire in gioco, e ad essere scrutinate, nel procedimento di convalida dell’ordine del questore. Invero, non può certamente affermarsi che la mera reiterazione della richiesta di asilo, così come un’eventuale autorizzazione a trattenersi provvisoriamente sul territorio nazionale in attesa della decisione di detta richiesta, incidano sulla validità del già reso decreto di espulsione, la quale è, anzi, da essi logicamente presupposta, ponendosi l’autorizzazione appunto come sospensione temporanea degli effetti dell’espulsione stessa; sospensione, tuttavia, che consegue al solo rilascio dell’autorizzazione, non già alla semplice presentazione della relativa istanza (cfr. Cass. n. 19334 del 2015; Cass. n. 5080 del 2013).

3.6. Per mera completezza, va rimarcato che l’invocata decisione resa da Cass. n. 19819 del 2018, non appare oggi pertinente, posto che aveva riguardato l’ipotesi in cui lo straniero, raggiunto da un provvedimento di espulsione ed impugnatolo, aveva poi avanzato anche la domanda di protezione internazionale. Si era, quindi, in fattispecie (opposizione a decreto di espulsione) affatto diversa da quella (opposizione a convalida del decreto del Questore di accompagnamento alla frontiera) oggi esaminata.

4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alla spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato.

4.1. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 8, che ha sostituito il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13-bis), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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