Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 588 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. II, 12/01/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 12/01/2011), n.588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – rel. Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.S. e T.G. – rappresentati e difesi

dall’avv. Blancato Sebastiano del Foro di Siracusa e dall’avv. Silvio

Aliffi, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, alla

via Libero Leonardi, n. 34;

– ricorrenti –

contro

M.F., C.G. e M.G.

elettivamente domiciliati in Catania, alla via Umberto, n. 287,

presso l’avv. Villanti Gioacchino;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 276 del 30

maggio 2004 — non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

dicembre 2010 dal Presidente dott. ODDO Massimo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

RUSSO Rosario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi M.F. e C.G., esponendo che la realizzazione di una villetta su un loro appezzamento di terreno in Comune di (OMISSIS) rendeva necessario il consolidamento del muro di confine, con ricorso del 29 gennaio 1997 domandarono al Pretore di Siracusa di essere autorizzati in via di urgenza ad accedere ex art. 843 c.c. nel contiguo sovrastante fondo di proprieta’ di P. S. e T.G. per sostituire il manufatto a secco esistente con altro in calcestruzzo.

Si opposero il confinanti ed il Pretore con ordinanza del 5 maggio 1997 reclamata e dichiarata nulla il 18 giugno 1997 autorizzo’ l’occupazione ed il Tribunale di Siracusa, nella contumacia dei convenuti, con sentenza del 24 ottobre 2000 confermo’ il provvedimento d’urgenza e condanno’ i soccombenti al pagamento delle spese del procedimento cautelare e del giudizio di merito.

La decisione, gravata dal P. e dalla T., venne parzialmente riformata il 30 maggio 2004 dalla Corte di appello di Catania, che escluse la condanna degli appellanti al pagamento delle spese della fase interdicale e confermo’ nel resto la sentenza impugnata. Premesso che l’invalidita’ dell’ordinanza del Pretore per ragioni procedurali non rilevava ai fini della decisione della controversia e che la necessita’ di consolidare il muro di confine rientrava nelle previsioni dell’art. 843 c.c., osservo’ il giudice di secondo grado, per quello che ancora interessa, che la nullita’ del provvedimento d’urgenza, in quanto emesso all’esito di un’udienza della quale non era stato dato avviso alle parti, non si estendeva alla c.t.u. espletata nella fase sommaria e non ostava all’utilizzazione delle sue risultanze nel successivo giudizio di merito.

Il P. e la T. sono ricorsi con due motivi per la cassazione della sentenza e gli intimati M. e C. non hanno resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorso lamenta l’erroneita’ del rigetto dell’appello avverso la condanna dei convenuti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, giacche’ nel valutare la soccombenza la sentenza non aveva considerato che essi non avevano resistito e non si erano costituiti nella fase di merito in quanto gli attori avevano gia’ attuato il provvedimento cautelare al momento della declaratoria della sua nullita’. Il motivo e’ infondato.

Nella disciplina dettata dall’art. 91 c.p.c., e segg., il regolamento delle spese processuali e’ basato sul duplice criterio della soccombenza e della causalita’, dovendo il giudice avere riguardo, oltre all’esito finale della controversia, anche alle ragioni del suo insorgere ed alle modalita’ del suo svolgimento (cfr. da ultimo:

cass. civ., sez. 3^, sent. 30 marzo 2010, n. 7625).

Ne consegue che la contumacia del convenuto c/o un suo atteggiamento passivo non valgono ad escluderne la condanna al pagamento delle spese del giudizio laddove con il comportamento positivo o negativo da lui tenuto fuori del processo abbia dato causa al giudizio o al suo protrarsi.

Nella specie, il giudizio per l’accertamento del diritto degli attori e’ stato reso necessario dall’opposizione dei confinanti all’accesso al loro fondo, ribadita in sede cautelare, e sull’interesse ad esso per legittimare la pretesa fatta valere nei confronti dei convenuti non potevano incidere ne la contumacia di questi ultimi e ne’ l’emissione e l’attuazione del provvedimento d’urgenza che dell’esistenza di tale diritto si era limitata a compiere una delibazione sommaria e provvisoria al fine di impedire un suo pregiudizio imminente ed irreparabile. Con il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 843 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorso assume l’inesistenza dei presupposti richiesti per l’accesso del vicino al fondo confinante atteso che la prova del relativo diritto era stata tratta esclusivamente da una consulenza tecnica nulla in dipendenza della riconosciuta nullita’ del provvedimento d’urgenza emesso all’esito della fase cautelare nella quale era stata disposta. Il motivo e’ in parte inammissibile e in altra infondato. E’ inammissibile quando denuncia sotto la specie della violazione di una norma sostanziale il difetto di prova dei presupposti della sua applicazione, giacche’ la censura viene a risolversi nella prospettazione di un vizio di motivazione della decisione impugnata.

E’ infondato nella parte in cui esclude l’utilizzabilita’ da parte del giudice delle risultanze di una consulenza tecnica svolta in altro giudizio e, in particolare, di quelle di una consulenza disposta in un giudizio tra le medesime parti avente ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi (cfr. per l’utilizzabilita’: cass. civ., sez. 3^, sent. 18 aprile 2001, n. 5682) ed afferma che la declaratoria di nullita’ di un provvedimento di urgenza per violazione del contraddittorio comporta la nullita’ della consulenza che l’abbia preceduto. L’art. 159 c.p.c., comma 1 affermando il principio dell’estensione della nullita’ di un atto a quelli successivi che ne sono dipendenti ed escludendo espressamente che la nullita’ di un atto possa comportale quella degli atti precedenti, non consente, infatti, di ipotizzare nel processo una invalidita’ derivata da quella di un atto successivo.

All’infondatezza od inammissibilita’ dei motivi segue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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