Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5879 del 13/03/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 5879 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA

sul ricorso 10644 2009 proposto da:

GROSSI STEFANO C.F. GRSSFN53D20D6121, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso
lo studio

dell’avvocato DEL VECCHIO BRUNO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3250

contro

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II

326,

presso lo studio degli avvocati SCOGNAMIGLIO RENATO e

Data pubblicazione: 13/03/2014

SCOGNAMIGLIO CLAUDIO che la rappresentano e difendono
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 6083/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 23/07/2008 r.g.n. 8043/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MANCINO;
udito l’Avvocato SOLFANELLI ANDREA per delega DEL
VECCHII0 BRUNO;
udito l’Avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA

r.g.n. 10644/2009 Grossi Stefano c/RAI
ud. 14/11/2013

i.

Grossi Stefano, giornalista professionista dal 1993, conveniva in
giudizio la Rai s.p.a. davanti al Tribunale di Roma, chiedendo
dichiararsi la nullità del termine apposto ai sei contratti di lavoro a
termine stipulati con la società, dal 10 agosto 1997 al 19 settembre
2001, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
fin dal 10 agosto 1997 con il riconoscimento del diritto alla qualifica e
al trattamento economico e normativo di redattore ordinario, con
condanna della società al pagamento delle differenze retributive, al
ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento, anche a titolo di
risarcimento del danno, delle retribuzioni maturate dal 19 settembre
2001.

2

Grossi esponeva che i primi due contratti, nonché il sesto, erano stati
stipulati per sostituzione di personale assente per ferie, il terzo per
sostituzione della giornalista Gianniti assente dal servizio per
aspettativa, il quarto e il quinto per la preparazione della rubrica
“ZAPPING” quale collaboratore fisso; che, in relazione a tutti i
contratti, non aveva mai svolto le mansioni dei giornalisti indicati
come da sostituire, sicché la clausola appositiva del termine era nulla e
la nullità discendeva anche dal mancato rispetto della percentuale di
cui all’art. 23 della legge n.56/87.

3. Nel contraddittorio con la Rai, il Tribunale rigettava la domanda.
4. Il gravame proposto dal Grossi veniva rigettato dalla Corte d’appello
di Roma, con sentenza del 23 luglio 2008.
5. La Corte del gravame, per quanto qui rileva, premessa la
configurabilità, nella specie, della clausola di contingentamento
prevista dal CNLG 16 novembre 1995, artt.3, co. 2,3,4, in aderenza
all’art. 23, ultimo periodo, L.n.56/87, e tenuto conto della circostanza
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Rossana Mancino est.
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Svolgimento del processo

6.

Inoltre, la legittimità dei contratti a termine veniva statuita anche per i
seguenti rilievi: quanto al primo, secondo e sesto contratto, perché
stipulati in relazione alla necessità di sostituire dipendenti
specificamente nominati e assenti per ferie, e quanto al terzo, giacché
stipulato per la necessità di sostituire dipendente specificamente
nominata assente dal servizio per aspettativa, sicché era stata data
corretta applicazione della clausola collettiva contenuta nell’art. 3,
comma 2, C.N.L.G. che prevedeva la legittima apposizione del
termine al contratto di lavoro giornalistico per sostituire giornalisti
assenti per ferie e per aspettativa. Parimenti legittimo riteneva il
termine apposto al quarto e al quinto contratto, stipulati ex art. 2
C.N.L.G., tenuto conto della pacifica circostanza relativa al perdurante
stato di disoccupazione del Grossi. Inoltre, sulla dedotta nullità per la
reiterazione dei contratti in frode alla legge, per la Corte del gravame la
mera reiterazione non era sufficiente a far ritenere l’elusione
fraudolenta, né era stato assolto l’onere di allegazione e prova a carico
del lavoratore; quanto alla pretesa per differenze retributive, con
riferimento al quarto e quinto contratto a termine e a prestazioni
lavorative riconducibili a quelle di redattore ordinario a fronte di quelle
contrattualmente previste di collaboratore fisso, le emergenze
istruttorie non avevano apportato elementi di valutazione; infine,
quanto alle rivendicazioni legate alla supposta violazione del
trattamento economico e normativo astrattamente spettante, non

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fattuale in ordine al risalente e perdurante stato di disoccupazione del
Grossi quantomeno dal 16 settembre 1997, ha attribuito valore
dirimente, ai fini della legittimità del termine apposto ai contratti, alla
predetta condizione soggettiva del giornalista, richiamando e
condividendo il passaggio motivazionale della statuizione di prime
cure sulla circostanza, pacifica, dell’iscrizione del Grossi negli elenchi
dei disoccupati e sulla deduzione della RAI imperniata, in primis, sulla
legittimità dell’apposizione del termine per tale motivo (l’iscrizione
negli elenchi dei disoccupati, appunto), causale di assunzione a
termine, per la quale la forma scritta non era normativamente
prescritta, non esclusa da altre concomitanti causali risultanti per
iscritto.

risultavano emergenze documentali da cui poter desumere l’astratta
fondatezza della pretesa.
z Avverso detta sentenza Grossi Stefano ricorre con nove motivi.
Resiste la RAI con controricorso. Le parti hanno depositato memorie
ex art. 378 c.p.c. memorie.

8. Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa
applicazione dell’art. 23, comma 1, legge 56/87, anche in relazione agli
artt. 1418, co.1 e 1419 c.c., il ricorrente si duole che la Corte
territoriale abbia respinto la censura in ordine alla nullità parziale
dell’art. 3 del C.N.L.G. nella parte in cui esclude l’applicabilità del
limite percentuale di contingentamento in esso previsto con
riferimento all’ipotesi di assunzione a termine per la necessità di
sostituire giornalisti assenti per ferie, ritenendo conseguentemente
insussistente la parimenti dedotta nullità derivata dei contratti a tempo
determinato stipulati in virtù della predetta causale.
9. Il motivo è meritevole di accoglimento.
io. La L. n. 56 del 1987, art. 23, sancisce, al comma 1, che l’apposizione di
un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di
cui alla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. l, e successive modificazioni e
integrazioni, nonché al D.L. 29 gennaio 1983, art. 8 bis, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1983, n. 79, è
consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro
stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
m I contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori
che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto
al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato.

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Motivi della decisione

L’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che demanda alla
contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le
fattispecie tassativamente previste dall’art. 1 della legge 18 aprile 1962,
n. 230 e successive modifiche nonché dall’art. 8-bis del d.l. 29 gennaio
1983, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1983, n.
79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del
rapporto di lavoro, configura una vera e propria “delega in bianco” a
favore dei sindacati, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali
sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i suddetti
lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti (cfr. Cass. S.U.
sent. n. 4588 del 2006 e numerose successive conformi).

13. Questa Corte ha anche avuto già modo di ribadire (v., fra le altre, Cass.
n. 9141 del 2008) la ratio della legge che, nel consentire alla
contrattazione collettiva, anche di determinare – alla stregua di
esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – speciali categorie di
lavoratori in relazione ai quali legittimare l’uso del contratto a termine,
ha palesemente voluto richiamare, con il riferimento alla necessità di
un’espressa indicazione della percentuale, le parti sociali sulla rilevanza
comunque del rapporto numerico tra lavoratori stabili e lavoratori
precari.
14. Evidenti esigenze di certezza, d’altronde, impongono la necessità che
gli accordi della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, avvengano secondo
forme prestabilite, tali da consentire un controllo in itinere delle parti
sociali e degli stessi lavoratori, in un ambito “procedimentalizzato” in
cui la clausola in questione venga anch’essa fissata in forma scritta, per
peculiari esigenze di certezza degli impegni negoziali, la sola, d’altra
parte, idonea a garantire, con certezza, proprio l’eventuale verifica in
sede giudiziale del rapporto percentuale fra lavoratori stabili e
lavoratori a termine (v. Cass. 9141/2008 cit).
15. Consegue da tanto che l’apposizione di un termine ad un contratto di
lavoro stipulato con riferimento ad una fattispecie per la quale il
contratto collettivo non contiene, L. 28 febbraio 1987, n. 56, ex art. 23
la espressa indicazione della percentuale dei lavoratori da assumere

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12

16.

Ebbene, L’art. 3, commi 2,3 e 4 del c.n.l.g. prevede quanto segue: «Le
assunzioni a termine sono disctplinate dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e
successive modificazioni ed integrazioni. In relazione a quanto previsto dall’art. 23
della legge 28 febbraio 1987, n. 56 l’applicazione di un termine alla durata del
contratto di lavoro è altresì consentita nelle seguenti ipotesi:
– nella fase di avviamento di nuove iniziative editoriali;
-per sostituire giornalisti assenti per ferie;
-per sostituire giornalisti assenti per aspettativa;
– per l’assunzione di giornalisti disoccupati o cassaintegrati iscritti negli elenchi di
cui all’art. 4;
– per sostituire giornalisti assenti ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge 9 dicembre
1977, n. 903 (adozione o affido).
L’incarico sarà limitato ad un periodo di tempo che non potrà comunque superare
i dodici mesi e solo in ragione di uno su dieci redattori o frazione di dieci salvo le
assunzioni per sostituzione dei giornalisti assenti per ferie, malattia, gravidanza,
puerperio, aspettativa e per le cause previste dagli arti. 6 e 7 della legge 9 dicembre
1977,n. 903.
Le assunzioni a termine per sostituzioni ferie, aspettativa o per nuove iniziative,
compatibilmente con le esigenze redazionali ed organizzative, devono riguardare
prioritariamente i giornalisti disoccupati iscritti nelle liste di cui all’art. 4 situazione occupazionale – e devono essere notificate alla Commissione nazionale.
Sono pure ammessi i contratti a termine per i giornalisti assunti da giornali
quotidiani e periodici, la pubblicazione dei quali abbia carattere temporaneo ed
avvenga per un periodo di tempo predeterminato non superiore ai dodici mesi…»

/7. Le parti collettive, pur prevedendo che le assunzioni a termine per
sostituzioni ferie, aspettativa o per nuove iniziative editoriali,
compatibilmente con le esigenze redazionali ed organizzative, “devono
riguardare prioritariamente i giornalisti disoccupati” hanno, tuttavia,
espressamente escluso, per quanto rileva nella vicenda in esame, la
previsione di un limite percentuale per l’ipotesi di sostituzione di
lavoratori in ferie (causale apposta al primo contratto a termine
stipulato fra Grossi e la RAI).
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rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato, è illegittimo non
corrispondendo ad un tipo legale di contratto a termine.

19. Tanto premesso, la Corte territoriale nell’iter argomentativo fa
riferimento ad un’effettiva configurabilità, nella specie, della richiesta
clausola di contingentamento voluta dalla legge ma il dato oggettivo al
quale riconnette tale affermazione, riferibile a specifiche situazioni di
fatto alle quali in modo affatto generico pretende fare riferimento, non
implica o esaurisce l’imposizione, prescritta dalla legge, del
contingentamento.
20. Il ricorso va dunque accolto e la nullità del primo contratto a termine
assorbe ogni questione, esposta negli ulteriori mezzi d’impugnazione,
sulla legittimità o meno dei successivi.
21. Per essere necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va rimessa,
ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ad altro Giudice, che si designa nella
medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad
un nuovo esame della controversia alla stregua di quanto sinora detto.
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Al Giudice del rinvio si rimette anche la disciplina delle spese del
presente processo.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per
le spese del giudizio di legittimità, alla medesima Corte d’appello, in
diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013

6

18. La carente previsione collettiva di un limite quantitativo soprattutto in
funzione antielusiva della legge n. 56/87 e di prevenzione di un uso
indiscriminato della tipologia contrattuale (su cui v., da ultimo, Cass.
6787/2013) rende la clausola contrattuale nulla in quanto non
soddisfa, per quanto esposto, il requisito di cui all’art. 23 legge n. 56
del 1987.

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