Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5879 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRUXELLES

59, presso lo studio dell’avvocato FERIOZZI ANTONIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DE GIROLAMO ANTONIO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7010/2 004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/04/2005 R.G.N. 6870/02;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

21/01/2010 dal Consigliere Dott. D’AGOSTINO Giancarlo;

udito l’Avvocato DE GIROLAMO RAFFAELE per delega DE GIROLAMO ANTONIO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma R.L. esponeva di aver intrattenuto con Poste Italiane s.p.a. due contratti di lavoro a tempo determinato, dal 19.12.1997 al 30.1.1998 il primo e dal 12.11.1998 al 31.1.1999 il secondo, entrambi stipulati a norma dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994 e dell’accordo integrativo del 25.9.1997 con espresso riferimento a “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso”. Chiedeva al giudice adito di accertare la nullita’ del termine e di dichiarare l’esistenza tra le parti di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Poste Italiane s.p.a. si costituiva e resisteva.

Il Tribunale rigettava il ricorso. La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 18 aprile 2005, respingeva l’impugnazione del dipendente ritenendo conforme a legge l’apposizione del termine ai contratti in esame.

Per la cassazione di tale sentenza il dipendente ha proposto ricorso con quattro motivi. Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e degli artt. 1346 e 1418 c.c. in relazione all’accordo sindacale del 25.9.1997, il ricorrente assume che le ipotesi aggiuntive di contratto a termine individuate dalla contrattazione collettiva, sulla base di quanto previsto dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 per essere legittime, devono essere conformi ai principi desumibili dalla L. n. 230 del 1962 e quindi devono essere specifiche, cioe’ riferirsi a casi specifici, controllabili e delimitate nel tempo. Di conseguenza l’accordo sindacale del 25.9.1997 sarebbe nullo perche’ privo di specificita’ e di delimitazione temporale.

Con il secondo motivo, denunciando violazione della L. n. 230 del 1962, art. 3 e L. n. 56 del 1987, art. 23, violazione degli artt. 1362 e 1367 c.c. e vizi di motivazione, il ricorrente sostiene: a) che anche nelle ipotesi di assunzione a termine introdotte dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 resta a carico del datore di lavoro l’onere di provare l’effettiva sussistenza delle esigenze che hanno imposto il ricorso all’assunzione a termine: b) che per la legittimita’ dell’apposizione del termine e’ necessaria l’esistenza di un nesso causale fra la singola assunzione e l’ipotesi di assunzione a termine astrattamente prevista dal CCNL restando a carico delle Poste l’onere di provare tale nesso causale.

Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 1362 e 1367 c.c. e omessa motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha sostenuto che l’accordo integrativo 25.9.1997 per la sua operativita’ non aveva bisogno di successivi e separati accordi attuativi. Sostiene il ricorrente che la Corte di Appello nell’interpretare il contratto integrativo del 23.9.1997, il contratto attuativo del 25.9.1997 ed il contratto attuativo del 16.1.1998, ha violato i canoni legali di ermeneutica poiche’ le parti sociali, stipulando accordi attuativi, hanno chiaramente mostrato di ritenere non operante l’accordo integrativo senza le determinazioni contenute negli accordi attuativi.

Con il quarto motivo il ricorrente sostiene che la Corte di Appello, in particolare, ha violato il canone stabilito dall’art. 1362 c.c. in quanto non ha valutato, o ha valutato in maniera erronea, il comportamento delle parti tenuto dopo la conclusine dell’accordo integrativo con la successiva stipula dei due accordi attuativi.

Il ricorso e’ parzialmente fondato nei limiti delle considerazioni che seguono. Questa Corte, in analoghe controversie aventi ad oggetto i contratti di lavoro a termine stipulate da Poste Italiane, ha affermato i seguenti principi.

La L. n. 56 del 1987, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilita’ di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per L. n. 230 del 3962 (cfr. Sez. Un. 4588/2006).

L’attribuzione alla contrattazione collettiva del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962 discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulla necessita’ della stipulazione di tali contratti idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessita’ di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori (Cass. n. 14011/2004, n. 21063/2008).

E’ corretta e non viola i canoni di ermeneutica contrattuale l’interpretazione dei giudici di merito i quali, con riferimento all’art. 8 del CCNL 26.11.1994, all’accordo integrativo 25.9.1997 ed agli accordi attuativi stipulati in data 25.9.1997 e in data 16.1.1998, hanno ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 30 aprile 1998 della situazione di “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso”, con la conseguenza che per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione, le Poste potevano procedere nei suddetti limiti temporali ad assunzioni di personale con contratti a termine (Cass. n, 27024/2008, n. 9259/2008, n. 22920/2008 ed altre conformi).

Di conseguenza devono ritenersi validi i contratti a termine stipulati prima del 30 aprile 1998 per far fronte alle eccezionali esigenze di cui sopra, senza che il datore di lavoro debba provare volta per volta il collegamento causale tra la singola assunzione a termine e le esigenze organizzative dell’azienda, mentre devono ritenersi nulli (con tutte le conseguenze di legge) i contratti a termine stipulati dopo tale data, visto il limite temporale alle assunzioni a termine posto dalle parti sociali nei predetti accordi attuativi (cfr. Cass. n. 9259/2008). A questi principi il Collegio intende prestare piena adesione. A questi principi, ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimita’, non si e’ invece attenuta la sentenza impugnata, avendo il giudice di appello ritenuto illegittimi sia il contratto a termine stipulato prima del 30 aprile 1998 che quello stipulato dopo tale data.

Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice, designato nella stessa Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che si atterra’ ai principi di diritto sopra enunciati. Provvedera’ il giudice di rinvio anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie parzialmente il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

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