Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5879 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 04/03/2021), n.5879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30048-2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FABIO MARIOTTINO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo STUDIO

LEGALE LEONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO MARIA

FERRARI e ALFREDO AVELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1213/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 5/3/2019, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da C.A. per la condanna del Comune di Napoli al risarcimento dei danni sofferti dall’attrice a seguito di una caduta in cui la stessa era incorsa nel percorrere il (OMISSIS);

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il danno denunciato dall’attrice dovesse interamente ricondursi, sul piano causale, al comportamento gravemente imprudente della vittima, dotato dei caratteri di eccezionalità e imprevedibilità tali da escludere ogni possibile responsabilità della controparte;

avverso la sentenza d’appello, C.A. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

il Comune di Napoli resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis le parti non hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale;

osserva al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Sez. 1, Ordinanza del 23 gennaio 2020, n. 1525; Sez. L, Sentenza del 2 luglio 2019, n. 17708; Sez. L, Ordinanza del 5 novembre 2018, n. 28146; Sez. 3, Ordinanza dell’11 ottobre 2018, n. 25177), ovvero sia privo di data successiva alla sentenza impugnata e del tutto carente del riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16040 del 28/07/2020, Rv. 658752 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020, Rv. 657063 – 01);

nel caso di specie, la procura apposta al presente ricorso risulta rilasciata su foglio aggiunto al medesimo, priva di data e senza alcun riferimento al ricorso per cassazione e alla sentenza impugnata, e contiene espressioni incompatibili con il giudizio di legittimità (chiedere provvedimenti di urgenza e conservativi, rappresentanza in procedure fallimentari, cautelari ed esecutive, chiamare terzi in causa e presentare domande riconvenzionali);

deve pertanto concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale;

ciò posto, varrà ulteriormente considerare come, in caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, debba comunque provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, sicchè, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 32008 del 09/12/2019, Rv. 656494 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25435 del 10/10/2019, Rv. 655644 – 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’avv.to Fabio Mariottino al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’avv.to Fabio Mariottino, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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