Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5879 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 03/03/2020), n.5879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5159/2019 r.g. proposto da:

L.N., rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata

al ricorso, dall’Avvocato Giovanna Corrado, presso il cui studio

elettivamente domicilia in Brindisi, alla via Verona n. 24.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (Questura di Roma – Prefettura di Roma), in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma,

alla via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE DI ROMA depositata il

26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/01/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 10 marzo 2016, il Prefetto di Roma ha espulso dal territorio nazionale L.N., cittadino (OMISSIS), perchè trattenutosi in Italia privo di permesso di soggiorno.

1.1. L’opposizione del L. avverso questo provvedimento è stata respinta dal Giudice di Pace di Roma, con ordinanza del 25/26 novembre 2018, attese: i) la mancata prova dell’accoglimento, da parte del Tribunale per i Minorenni, dell’istanza formulata dal L. del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31; ii) l’irrilevanza di una precedente decisione del Giudice di Pace di Gorizia del 27 marzo 2018, perchè espressasi sul diverso provvedimento di espulsione amministrativa del 6 febbraio 2018 sul presupposto della omessa valutazione della situazione familiare dello straniero; iii) l’infondatezza della eccepita carenza di legittimazione del funzionario delegato a sottoscrivere il provvedimento di espulsione; iv) l’infondatezza della lamentata carenza di motivazione del provvedimento impugnato; v) l’insussistenza di un valido titolo di permanenza in Italia in possesso dello straniero. Quel giudice, infine, ha compensato interamente le spese di lite.

2. Avverso detta ordinanza L.N. ricorre per cassazione, affidandosi a sei motivi. Il Ministero dell’Interno (per la Questura e la Prefettura di Roma) resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va premesso che la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., del ricorrente, pervenuta solo il 14 gennaio 2020, deve considerarsi tardiva, sicchè del suo contenuto (oltre che della documentazione ad essa allegata, peraltro non rientrante in quella di cui è consentito il deposito ex art. 372 c.p.c.) non se ne può tenere conto ai fini della odierna decisione.

2. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in combinato disposto con l’art. 2 Cost. ed art. 8 CEDU”, per avere il giudice di pace capitolino “convalidato la efficacia e la legittimità dell’opposto decreto di espulsione in spregio alle norme, di rango costituzionale ed Europeo, che riconoscono il diritto del singolo alla propria integrità, anche e soprattutto attraverso la integrità degli affetti, ed alla unità familiare”;

II) “Carenza di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, nulla riferendosi nel provvedimento impugnato quanto alle contestazione di violazioni di legge descritte nel precedente motivo e già lamentate con la memoria integrativa depositata, innanzi al giudice di pace, all’udienza del 23 novembre 2018;

III) “Carenza di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, non evincendosi dal provvedimento impugnato “sulla base di quali premesse, in fatto ed in diritto, il Giudice abbia ritenuto assolutamente irrilevante la decisione del giudice di Pace di Gorizia che si sarebbe espressa sul diverso provvedimento di espulsione sul presupposto della omessa valutazione della situazione familiare dello straniero”;

IV) “Carenza di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per avere, il giudice di pace, dichiarato “la legittimità del decreto opposto, ex art. 97 Cost., senza dare atto dei/Iter logico motivazionale a seguito ed alla luce delle eccezioni fatte dalla difesa del ricorrente in ordine alla mancanza di precedenti a suo carico (…), riguardo alla di lui integrazione sociale, alla ormai decennale disponibilità di un alloggio stabile (…), allo svolgimento di attività lavorativa, seppure “in nero” considerato il suo status di irregolare”, senza giustificare, “in alcun modo, la evidente mancanza del giudizio di bilanciamento, all’interno del decreto, tra l’interesse pubblico di tutela dal (…) presunto pericolo per la collettività (…), il diritto alla integrità degli affetti e della famiglia, nonchè il diritto a restare nel territorio dello Stato a seguito del radicamento e dell’inserimento attuati”;

V) “Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, perchè, malgrado l’assenza, nella specie, di un permesso di soggiorno, il L. non potrebbe comunque essere espulso se non in violazione dell’art. 2 Cost. ed art. 8 CEDU;

VI) “Violazione di legge – carenza di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, per avere il giudice di pace compensato le spese di lite in violazione del T.U. n. 286 del 1998, art. 13 e del D.P.R. n. 115 del 2002, “secondo i quali lo straniero è ammesso, per legge, al gratuito patrocinio”, nè avendo comunque motivato “la mancata applicazione, al caso di specie, di tali norme”.

3. Il primo, il secondo ed il quinto motivo, suscettibili di un esame congiunto perchè chiaramente connessi, sono inammissibili.

3.1. Giova, invero, ricordare che, “in tema di immigrazione, l’espulsione dello straniero che convive in Italia con un parente non implica la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la cui tutela, sancita anche dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, non è incondizionata, posto che l’ingerenza dell’autorità pubblica nella vita privata e familiare è consentita, ai sensi dell’art. 2 della CEDU, se prevista dalla legge quale misura necessaria ai fini della sicurezza nazionale, del benessere economico del Paese, della difesa dell’ordine e della prevenzione dei reati, della protezione della salute e della morale e della protezione dei diritti e delle libertà altrui” (cfr. Cass. n. 14610 del 2015).

3.2. Questa Corte, peraltro, ha ulteriormente precisato che, “in tema di espulsione del cittadino straniero, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2-bis, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonchè dell’esistenza di legami con il paese d’origine, si applica – con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE – anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorchè non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost.. Tuttavia, il giudice del merito è tenuto, onde pervenire all’applicazione della tutela rafforzata di cui al citato art. 13, comma 2-bis, a dare conto di tutti gli elementi qualificanti l’effettività di detti legami (rapporto di coniugio, durata del matrimonio, nascita di figli e loro età, convivenza, dipendenza economica dei figli maggiorenni etc.) oltre che delle difficoltà conseguenti all’espulsione, senza che sia possibile, fuori dalla valorizzazione in concreto di questi elementi, fare riferimento ai criteri suppletivi relativi alla durata del soggiorno, all’integrazione sociale nel territorio nazionale, ovvero ai legami culturali o sociali con il Paese di origine” (cfr. Cass. n. 781 del 2019; sulla prima parte vedi anche, in senso analogo, Cass. n. 23957 del 2018; Cass. n. 1665 del 2019).

3.3. Tutti i suddetti motivi, però, hanno come logico presupposto la “memoria di costituzione ed integrativa” dell’originario ricorso innanzi al Giudice di Pace, depositata solo all’udienza del 23 novembre 2018, innanzi a quest’ultimo, dal nuovo difensore del L. ivi costituitosi, di cui, però, non è oggi riprodotto, anche sinteticamente, l’effettivo contenuto (affatto inadeguata rivelandosi, in proposito, la generica indicazione che, in quella sede, era stata argomentata “la rilevanza nel presente giudizio – ancor prima della pendenza del giudizio ex art. 31 TUI di ricongiungimento familiare del ricorrente ai figli minori – del diritto del ricorrente alla integrità individuale anche e soprattutto attraverso la integrità degli affetti, e della unità familiare ex art. 2 Cost., nonchè alla riservatezza ed alla integrità familiare ex art. 8 Convenzione Europea Diritti Inviolabili dell’Uomo”), in palese violazione, dunque, del combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nè, soprattutto, è dato sapere se le argomentazioni in quella sede esposte fossero mera specificazione di motivi di opposizione già formulati nell’originario ricorso, oppure una inammissibile, perchè tardiva, proposizione di una ulteriore censura del provvedimento impugnato ivi svolta per la prima volta.

3.4. A tanto deve aggiungersi che, in ogni caso: i) nel ricorso nemmeno è puntualmente descritta la concreta ed attuale situazione familiare del L. (pacificamente sfornito di regolare permesso di soggiorno sul territorio italiano), in particolare quanto alla sua effettiva convivenza con membri della sua famiglia regolarmente soggiornanti in Italia; ii) non è stata oggi in alcun modo lamentata la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c); iii) il provvedimento impugnato dà espressamente atto che il ricorrente non ha ottenuto, dal competente Tribunale per i Minorenni, l’autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31.

3.4.1. Posto, dunque, che, in relazione alla tutela del diritto al rispetto alla vita privata e familiare, innegabilmente compete agli Stati un margine di discrezionalità (indubbiamente esercitabile, in particolare, in materia di disciplina dell’immigrazione), nella specie le suddette carenze di allegazione non consentono alcun effettivo accertamento circa il se detto margine sia stato manifestamente travalicato nell’odierna vicenda.

4. Il terzo ed il quarto motivo sono scrutinabili congiuntamente perchè caratterizzati dalla medesima ragione di inammissibilità.

4.1. Invero, la fattispecie di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., per come rimodellata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui utilizzabile ratione temporis, posto che l’impugnata ordinanza decisoria risulta essere stata depositata il 26 novembre 2018), esclude la sindacabilità, in sede di legittimità, della correttezza logica della motivazione di idoneità probatoria di determinate risultanze processuali, non avendo più autonoma rilevanza il vizio di contraddittorietà o insufficienza della motivazione. La novella, invero, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

4.1.1. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” ed il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sua decisione non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053, nonchè, più recentemente, ex multis, Cass. n. 7472 del 2017; Cass. n. 21304 del 2016).

4.2. E’, dunque, sufficiente evidenziare che: i) la descritta riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass., S.U. n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017); ii) il giudice di pace capitolino ha chiaramente motivato la ragione (“si è espressa sul diverso provvedimento di espulsione amministrativa del 6 febbraio 2018 sul presupposto della omessa valutazione della situazione familiare dello straniero”) della ritenuta irrilevanza, nella specie, del provvedimento del Giudice di Pace di Gorizia del 6.2.2018 invocato dal ricorrente, potendo, in tal modo ritenersi soddisfatto, sebbene in modo sintetico, l’onere minimo motivazionale di cui si è appena detto; iii) il provvedimento di espulsione dello straniero è obbligatorio a carattere vincolato, sicchè il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare, al momento dell’espulsione, l’assenza del permesso di soggiorno (nella specie assolutamente pacifica) perchè non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo (cfr. Cass. n. 12976 del 2016), e la mera carenza del permesso di soggiorno, anche temporanea, fa venir meno il diritto dello straniero di rimanere in Italia (cfr., in motivazione, Cass. n. 15676 del 2018), nemmeno risultando adeguatamente allegata e (soprattutto) dimostrata, nella specie, per quanto si è finora riferito in relazione alla declaratoria di inammissibilità di tutti i precedenti motivi esaminati, la sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c.), artt. 2930 e 31.

5. Inammissibile, da ultimo, è anche il sesto motivo, per palese carenza di interesse dell’odierno ricorrente, totalmente soccombente in primo grado, e tenuto altresì conto che l’esenzione da ogni tassa ed imposta, sancita, per il procedimento di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, in relazione al giudizio di opposizione a provvedimento di espulsione, così come l’ammissione ivi dello straniero al patrocinio a spese dello Stato, certamente non privano il giudice di statuire sulle spese giudiziali, ex artt. 91 c.p.c. e segg., allorquando chiuda il processo davanti a sè (diverso essendo, chiaramente, il profilo concernente il chi – la parte personalmente o lo Stato, ove la prima si stata ammessa al gratuito patrocinio concretamente sarà tenute ad erogarle).

6. In definitiva, l’odierno ricorso deve considerarsi complessivamente inammissibile, restando le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, regolate dal principio di soccombenza.

6.1. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 8, che ha sostituito il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13-bis), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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