Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5878 del 13/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5878 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 9932-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Direttore Centrale della
Direzione Prestazioni a Sostegno del Reddito, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, STUMPO
VINCENZO, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE,
giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
GHANEM ATTIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ALESSANDRO FARNESE 26, presso lo studio dell’avvocato CIRCI

Data pubblicazione: 13/03/2014

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ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MAZZI GIOVANNI, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 1221/2011 della CORTE D’APPELLO di
MILANO dell’8.11.2011, depositata il 13/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito per il ricorrente l’Avvocato Sergio Preden (per delega verbale art.
14 L. 247/12 dell’avv. Emanuele De Rose) che si riporta alla relazione
scritta.

Ric. 2012 n. 09932 sez. ML – ud. 30-01-2014
-2-

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FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 30
gennaio 2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione
redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La Corte di appello di Milano, con sentenza del 18 dicembre 2011, in

Gestione Fondo di Garanzia ex lege n. 297/82 a pagare a Ghanem Attia
la somma di euro 650,05 a titolo di TFR, oltre interessi legali dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
Ad avviso della Corte — contrariamente a quanto affermato dal primo
giudice — il credito del lavoratore non si era prescritto perché il giudicato
circa l’accertamento del credito soggetto a prescrizione breve, intervenuto
nei confronti del datore di lavoro, produceva l’effetto di ripristinare la
durata ordinaria della prescrizione, ai sensi dell’art. 2953 c.c., anche nei
confronti dell’Istituto ancorchè rimasto estraneo al giudizio.
Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS affidato
a due motivi.
Il Ghanem resiste con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 commi 1, 2, 5 e 7 della legge 29 maggio 1982 n. 297
in relazione all’art. 2120 c.c. ( art. 360, co.1° n. 3 c.p.c.).
Premesso il pacifico dato fattuale che il lavoratore non ha operato
l’ammissione del proprio credito per TFR, pari ad euro 605,05, al passivo
del fallimento della Cooperativa Euro Speed, sua datrice di lavoro, la
ricorrente pone alla Corte la seguente questione: se in difetto di
ammissione da parte del lavoratore del credito per TFR nello stato passivo
del fallimento del datore di lavoro, fallimento regolarmente dichiarato
chiuso – e, comunque, in difetto dell’esperimento di esecuzione individuale
nei riguardi dello stesso datore di lavoro insolvente — il lavoratore possa
i

gCt-fui

riforma della decisione del Tribunale di Milano, condannava l’INPS —

accedere o meno alla tutela offerta dal Fondo di Garanzia per il
pagamento del reclamato TFR.
Sottolinea l’Istituto che la decisione impugnata è inficiata dall’errore di
aver ritenuto possibile l’intervento del Fondo anche in assenza
dell’ammissione al passivo fallimentare del credito per TFR del lavoratore.

la sua insinuazione nel passivo della procedura fallimentare e, in caso di
contestazione del credito, dell’adozione di una sentenza che dirima
l’opposizione che lo riguardi emerge dal contenuto del citato art. 2 L. n.
297/1982.
Evidenzia, infine, che il lavoratore, nel caso in esame, non ha neppure
esperito un’azione esecutiva individuale nei confronti del proprio datore di
lavoro inadempiente essendosi limitato solo a notificargli un precetto che,
pacificamente, non è un inizio di esecuzione.
Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione
degli artt. 2 L. n. 297/1982 cit., 2948 c.c. in relazione all’art. 2953 c.c. (art.
360, co.1°, n. 3 c.p.c.) nonché insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, co.1° n. 5
c.p.c.).
Premessa la natura previdenziale delle obbligazioni per il pagamento del
TFR e delle ultime tre mensilità di retribuzione a carico del Fondo di
Garanzia, come affermato nell’ormai consolidato orientamento di questa
Corte, e dei consequenziali principi che escludono la sussistenza di un
vincolo di solidarietà tra l’obbligazione retributiva del datore di lavoro e
quella previdenziale del Fondo si evidenzia che non può essere opposta
dal lavoratore al Fondo la prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2953
c.c., derivante da una sentenza passata in giudicato che, previo
accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra detto
lavoratore ed il proprio datore di lavoro insolvente, abbia condannato

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Ed infatti, la necessità di una verifica giudiziale del detto credito mediante

quest’ultimo al pagamento del TFR in favore del lavoratore. Pertanto, nel
caso in esame, il termine prescrizionale quinquennale ex art. 2948 c.c., in
assenza di una ammissione al passivo del fallimento della Euro Speed, non
poteva che decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro — avvenuta il
12.6.2001 — non avendo alcun rilievo come atti interruttivi di detto

di lavoro.
Viene, altresì, evidenziato il vizio di motivazione della impugnata
sentenza laddove il riferimento al meccanismo surrogatorio finisce per
sovrapporre, confondendoli, i due profili dell’obbligazione per TFR ( e
per le ultime tre mensilità) a carico del Fondo che, vanno, invece, tenuti
ben distinti e separati e, precisamente, il profilo attinente la natura
giuridica dell’obbligazione, e quello logicamente succedaneo, del suo
adempimento.
Il primo motivo di ricorso è fondato alla luce dei principi più volte
ribaditi da questa Corte secondo cui, in caso di fallimento del datore di
lavoro, il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del fondo di
garanzia richiede, secondo la disciplina della L. n. 297 del 1982, art. 2, che
il lavoratore assolva all’onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza
dichiarativa di fallimento e che il suo credito è stato ammesso allo stato
passivo, senza che questo requisito possa essere escluso a seguito della
dimostrazione, da parte del lavoratore, che la mancata insinuazione nel
passivo fallimentare del suo credito è addebitabile alla incolpevole non
conoscenza da parte sua dell’apertura della procedura fallimentare, poiché
la legge fallimentare contiene una serie di disposizioni che assicurano ai
terzi la possibilità di conoscenza in relazione ai diversi atti del
procedimento e svolgono, quindi, la funzione di una vera e propria
pubblicità dichiarativa (Cass. ordinanza n. 3640/2012; Cass. n.
17079/2004; Cass. n. 294/2000). È stato altresì precisato che, ove

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termine quelli posti in essere da Ghanem nei confronti del proprio datore

l’ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla
chiusura della procedura per insufficienza dell’attivo intervenuta prima che
il lavoratore abbia avuto la possibilità di ottenere la verifica del proprio
credito, il lavoratore che intenda chiedere l’intervento del fondo di
garanzia ha l’onere di procedere preventivamente, ai sensi del quinto

di lavoro tornato in bonis con la chiusura del fallimento (cfr. Cass. n.
11946/2007, nonché Cass. n. 294/2000 cit.).
Nella specie, è pacifico che il lavoratore non abbia provveduto ad
insinuare il proprio credito nello stato passivo ne’ abbia provveduto ad
esperire una procedura esecutiva individuale una volta che il datore di
lavoro era tornato in bonis.
L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo motivo, peraltro
proposto in via subordinata.
Per tutto quanto sopra considerato, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di merito, si propone raccoglimento del ricorso e la
cassazione dell’impugnata sentenza con decisione nel merito di rigetto
della domanda proposta dal Ghanem, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375,
n. 5, cod. proc. civ..”
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
Osserva il Collegio che il contenuto e le conclusioni della riportata
relazione sono condivisibili e, dunque, va accolto il primo motivo di
ricorso e ritenuto assorbito il secondo. Non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto la Corte decide nel merito e rigetta la domanda
proposta da Ghanem Attia.

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comma del suddetto art. 2, ad esecuzione forzata nei confronti del datore

Stante l’alterno esito delle fasi di merito ed in considerazione della natura
della controversia le spese dell’intero processo vanno compensate tra le
parti.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa

ricorso introduttivo del giudizio; compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al

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