Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5878 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO

SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato GAGLIARDI STEFANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato VALVO CORRADO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1009/2 005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 27/12/2005 R.G.N. 574/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

21/01/2010 dal Consigliere Dott. D’AGOSTINO Giancarlo;

udito l’Avvocato VALVO CORRADO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Siracusa S.M. esponeva di aver intrattenuto con Poste Italiane s.p.a. un contratto di lavoro a tempo determinato dal 15 giugno 1999 al 30 ottobre 1999, stipulato a norma dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994 e dell’accordo collettivo del 25.9.1997 con espresso riferimento a “esigenze eccezionali conseguenti alta fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso”. Chiedeva al giudice adito di accertare la nullita’ del termine e di dichiarare l’esistenza tra le parti di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Poste Italiane s.p.a. si costituiva e resisteva eccependo altresi’ l’intervenuta risoluzione del contratto di lavoro per mutuo consenso a seguito delle dimissioni presentate dalla dipendente.

Il Tribunale rigettava il ricorso. La Corte di Appello di Catania, con sentenza depositata il 27 dicembre 2005, respingeva l’impugnazione della dipendente ravvisando nelle dimissioni una inequivoca manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del rapporto.

Per la cassazione di tale sentenza la dipendente ha proposto ricorso con due motivi. Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso, unitariamente sviluppati, la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 2119 c.c. e insufficiente motivazione, sostiene che la lettera del 20.9.1999 con la quale comunicava alla societa’ di prestare lavoro fino al 9.10.1999 per motivi di famiglia, non costituiva atto di dimissioni, come erroneamente ritenuto dai giudici di merito, anche perche’ l’esponente all’epoca ignorava che l’apposizione del termine era nulla e che il contratto intercorso doveva ritenersi a tempo indeterminato. Il ricorso e’ infondato.

La ricorrente, prima della scadenza del contratto a termine in esame, ha presentato alle Poste una lettera espressamente qualificata in oggetto come “dimissioni con preavviso” con la quale comunicava la volonta’ di cessare le prestazioni lavorative a partire dal 9 ottobre 1999 per motivi di famiglia.

La Corte di Appello ha ravvisato in tale missiva la inequivoca volonta’ risolutoria del rapporto ed un comportamento della parte piu’ che concludente del suo disinteresse alla continuazione dello stesso.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la valutazione del significato e della portata delle dimissioni presentate dal lavoratore, che costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro nel momento in cui pervengono al datore di lavoro, si traduce in una giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non suscettibile di riesame in sede di legittimita’ se sorretto da motivazione priva di vizi logici o errori di diritto (cfr. tra le tante Cass. n. 4391/2007, n. 9046/2004).

La Corte territoriale ha preso in esame il documento in questione e ne ha tratto il convincimento della volonta’ del lavoratore di interrompere il rapporto di lavoro in corso, dando congrua giustificazione di tale valutazione. Al giudice di legittimita’ non e’ consentito di riesaminare nel merito la valutazione del giudice di appello.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore di Poste Italiane delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 13,00 per esborsi ed in Euro duemila/00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

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