Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5878 del 08/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 08/03/2017, (ud. 07/02/2017, dep.08/03/2017),  n. 5878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5687/2012 proposto da:

PCM DI D.P.R.E. E C SNC (OMISSIS), IN PERSONA DEL

LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliata in BENEVENTO, VIALE

MELLUSI 53, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ROMANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI FRATANGELO;

– ricorrente –

contro

NEW EUROEDIL SRL P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentata e difesa dall’avvocato

MASSIMO NAVACH;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 113/2011 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 09/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato De Vivo Giovanni con delega depositata in udienza

dell’avv. Navach Massimo difensore del controricorrente, che in

relazione all’istanza dell’Avv. Fratangelo Giovanni, difensore del

ricorrente, per un differimento dell’udienza per motivi di salute

non si oppone, e successivamente chiede il rigetto;

la Corte, rigetta l’istanza preliminare in quanto non sufficiente

provata e dispone il proseguo e si riserva di decidere;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’opposizione al rinvio, e

chiede l’inammissibilità, in subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con atto di citazione in riassunzione notificato il 21.2.2000 la New Euroedil convenne innanzi al Tribunale di Campobasso la PCM di D.P.R.E. snc, esponendo che:

– con contratto di subappalto concluso in Bari l'(OMISSIS), mediante scambio di lettere per proposta ed accettazione a mezzo fax, la New Euroedil aveva ricevuto incarico dalla PCM di P.G. snc avente ad oggetto l’esecuzione di opere “a rustico” di due fabbricati per civile abitazione con annessi garage, siti in (OMISSIS) in località (OMISSIS);

– il contratto determinava il corrispettivo in complessivi 320.000 d.m., oltre al prezzo relativo alla realizzazione dei garage, successivamente aumentato ad 800.000 d.m. in forza di nuovo accordo, concluso con tale S.F., procuratore in loco della PCM, a seguito ampliamento dell’originario oggetto del contratto;

– dopo aver completato la costruzione delle palazzine la New Euroedil ricevette una lettera a firma dei signori G. e S. con la quale si comunicava l’intenzione di risolvere il contratto per un presunto inadempimento contrattuale;

scaturirono ulteriori contatti tra le parti all’esito dei quali l’attrice ricevette alcuni pagamenti parziali, mentre rimase inevasa la richiesta di pagamento del saldo, pari a Lire 372.003.246;

la New Euroedil inoltre, per fra fronte al mancato pagamento, aveva dovuto fare ricorso al credito bancario, sostenendone i maggiori costi, stimabili in 50.000.000 di Lire.

Tanto premesso la New Euroedil chiese la condanna della convenuta al pagamento del saldo oltre all’ulteriore somma di Lire 50.000.000, per il risarcimento del danno all’immagine commerciale e perdita di chance, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi.

Costituitasi in giudizio la PCM resistette alla domanda opponendo che il G. non era più socio della società dal (OMISSIS) e che anni addietro aveva intrapreso all’insaputa dell’altro socio, in (OMISSIS), l’attività di imprenditore edile;

tale attività esorbitava dall’oggetto sociale della PCM concernente il trattamento delle acque con realizzazione di impianti di depurazione attività accessorie;

non vi era mai stato un procuratore o amministratore della società di nome S.F., ed essa non aveva mai avuto una propria sede in (OMISSIS), nè un conto corrente presso un banca tedesca.

Il G. inoltre, nel recedere dalla società, aveva dichiarato di assumersi l’esclusiva responsabilità delle iniziative imprenditoriali assunte in contrasto con l’oggetto sociale.

Il Tribunale condannò PCM al pagamento di 197.123,64 Euro oltre ad interessi legali e la Corte d’Appello di Campobasso, con la sentenza 113/2011 confermò la pronuncia del primo giudice.

La Corte d’Appello affermò anzitutto che il G. aveva sempre contrattato con spendita del nome della PCM, come desumibile dalla stessa dichiarazione 14.3.1998, con la quale il G. si assumeva la responsabilità personale per le attività (iniziative/lavori/impegni) in contrasto con l’oggetto sociale e che non avevano avuto l’assenso dell’altro socio, nonchè dai numerosi documenti prodotti, quali fatture, lettere commerciali et similia tutti intestati a PCM.

La Corte ha dunque ritenuto, sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni testimoniali assunte, che vi fosse stato il ragionevole convincimento della New Euroedil che l’oggetto del contratto non era estraneo all’oggetto sociale della società, ritenendo altresì provati la piena consapevolezza e coinvolgimento dell’altro socio D.P.F. nel rapporto contrattuale con la New Euroedil, come desumibile dalle dichiarazioni testimoniali di A.D. e Sa.Iv..

Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso con due motivi la PCM.

La New Euroedil srl resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo la ricorrente denunzia la motivazione insufficiente e contradditoria su elementi decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), censurando la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare il mancato assolvimento da parte della New Euroedil dell’onere di accertarsi di eventuali limiti al potere di rappresentanza del G., con il quale aveva contrattato, non potendo addurre la mancata conoscenza seppure incolpevole.

Il motivo è infondato.

La Corte ha infatti specificamente preso in considerazione, ai fini della valutazione dell’affidamento incolpevole, l’elemento costituito dal fatto che i limiti all’oggetto sociale della società erano desumibili dal registro delle imprese, ritenendo peraltro, con valutazione di merito che, in quanto fondata su argomentazione logica, coerente ed esaustiva, si sottrae al sindacato di legittimità che, sulla base del complessivo esame delle acquisizioni istruttorie, quali i documenti tutti intestati alla PCM, la corrispondenza con carta intestata alla società nei cui confronti venivano emesse le fatture, le specifiche e plausibili spiegazioni sui diversi rami di azienda della società fornite dal G., gli incontri con l’altro socio D.P., ha ritenuto integrato il presupposto del ragionevole convincimento, fondato sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto, della sussistenza dei poteri di rappresentanza.

Non sussiste dunque il dedotto vizio di carenza motivazionale, configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza del procedimento logico posto a base della statuizione censurata.

Nel caso, invece, in cui vi sia mera difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente il motivo di ricorso si risolve, come nel caso di specie, in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Ss.Uu. 24148/2013).

Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto avuto riguardo al c.d. principio dell’apparenza del diritto e dell’affidamento, lamentando in particolare la violazione dell’art. 2298 c.c..

A parte profili di inammissibilità del motivo, in quanto non viene richiamata la specifica ipotesi tra quelle tassativamente indicate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, invocate dal ricorrente ed in quanto la violazione di legge viene genericamente dedotta, la censura è nel merito destituita di fondamento, non ravvisandosi la dedotta violazione dell’art. 2298 c.c..

Ed invero secondo l’indirizzo di questa Corte cui il Collegio ritiene di aderire, in tema di limiti ai poteri degli amministratori delle società derivanti dall’oggetto sociale, l’introduzione, in relazione alla disciplina delle società di capitali, delle regole contenute negli artt. 2384 e 2384 bis c.c. – che, a differenza di quanto dispone, per le società di persone, l’art. 2298 c.c., escludono che le predette limitazioni, pur se pubblicate, siano opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società, e comunque che l’estraneità all’oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società possa essere opposta ai terzi in buona fede – non è suscettibile di applicazione analogica nei confronti delle società di persone, regolate da specifiche norme. Tuttavia, essa svolge un indubbio effetto di “irraggiamento” sull’intero sistema, nel senso di imporre, anche in relazione alle società da ultimo citate, in ossequio al principio della tutela dell’affidamento dei terzi, una concezione più sfumata dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori derivanti dall’oggetto sociale, da intendere con molta larghezza. E’ dunque necessario che il giudice di merito verifichi, caso per caso, tutti gli aspetti della vicenda, allo scopo di accertare in concreto se il comportamento tenuto da colui che agiva in nome e per conto della società potesse avere o meno ingenerato nella controparte, considerate le modalità di svolgimento del rapporto, il ragionevole convincimento della sussistenza dei poteri di rappresentanza (Cass. 1817/2000; 15883/2007).

A tale principio si è uniformata la Corte d’Appello che, con valutazione di merito, congruamente motivata, in quanto fondata sull’ esame di tutti gli aspetti del rapporto controverso, ha ritenuto che il comportamento tenuto da colui che aveva agito in nome e per conto della società, considerate anche le concrete modalità di svolgimento del rapporto, aveva ingenerato nella controparte il ragionevole convincimento della sussistenza dei poteri di rappresentanza.

Il ricorso va dunque respinto e la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo.

PQM

Respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 5.200,00 Euro, di cui Euro 200,00 euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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