Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5878 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 04/03/2021), n.5878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35845-2019 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FABIO MAIDA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1294/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 17/5/2018, la Corte d’Appello di Bologna, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero della Salute, ha rigettato la domanda proposta da F.G. per la condanna della ridetta amministrazione al risarcimento dei danni sofferti dall’attrice a seguito dell’avvenuta contrazione del virus HCV, asseritamente derivata dalla trasfusione di sangue infetto cui la stessa era stata sottoposta nel 1971; patologia rimasta silente fino al 2000, ed emersa nel 2003 in occasione dell’effettuazione di alcuni esami, a seguito dei quali la F. aveva proposto domanda di indennizzo, ai sensi della L. n. 210 del 1992, e quindi l’odierna domanda risarcitoria;

a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale – pur avendo rilevato l’intervenuta formazione del giudicato sul rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero – ha rilevato come l’attrice non avesse fornito la prova del nesso causale tra il comportamento asseritamente omissivo del Ministero, rispetto ai suoi doveri di vigilanza, e la patologia insorta nel 1971, quando cioè non era ancora stato individuato neppure il virus HCV, non potendosi neanche ritenere raggiunta detta prova sulla base dell’esclusione di altre cause di contagio, non adeguatamente dimostrate dall’attrice;

avverso la sentenza d’appello, F.G. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;

con ordinanza interlocutoria n. 15577/2020 resa in data 22/7/2020, questa sezione ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato;

il Ministero della Salute resiste con controricorso;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis la ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

dev’essere preliminarmente disattesa l’eccezione sollevata dall’amministrazione controricorrente in ordine alla pretesa inammissibilità dell’odierno ricorso, in ragione della sua non tempestiva notificazione all’Avvocatura Generale dello Stato;

al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale la nullità della notificazione del ricorso per cassazione contro una pubblica amministrazione, in quanto eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto ex tunc, dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale (come avvenuto nel caso di specie), ancorchè posteriormente alla scadenza del termine per proporre l’impugnazione (Sez. 3, Ordinanza n. 20890 del 22/08/2018, Rv. 650437 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 17207 del 14/11/2003, Rv. 568171 – 01);

nel merito del ricorso, con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 111 Cost., comma 6, per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto che all’epoca del contagio (1971) non fosse possibile, da parte del Ministero, porre in essere alcuna pratica utile, atta a prevenirlo;

con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 4, nonchè degli artt. 26976 e 2043 c.c., per avere la corte d’appello erroneamente omesso di attribuire valore di sostanziale confessione (e di conseguente ammissione di responsabilità) da parte del Ministero, a seguito del riconoscimento, in favore della danneggiata, dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992;

con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2043 c.c. e, con il quarto, la violazione e falda applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c.;

i primi due motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono fondati e suscettibili di assorbire la rilevanza delle restanti censure;

dev’essere preliminarmente rilevato come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della valutazione, le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche (HBV, HIV e HCV), ma ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l’evento obiettivo dell’infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica (Sez. 3, Sentenza n. 6734 del 08/03/2019, Rv. 653254 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2337 del 31/01/2018, Rv. 647591 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 17084 del 11/07/2017, Rv. 644966 – 01);

ciò posto, osserva il Collegio come al caso di specie debba trovare applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale, in tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio promosso dal danneggiato contro il Ministero della Salute, l’accertamento della riconducibilità del contagio a un’emotrasfusione, compiuto dalla Commissione di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 4, in base al quale è stato riconosciuto l’indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal Ministero, quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative di esso, dovendo il giudice ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l’accertamento è da ritenere imputabile allo stesso Ministero (Sez. 3, Ordinanza n. 15734 del 15/06/2018, Rv. 649411 – 01);

nel caso di specie, avendo la Commissione citata riconosciuto l’indennizzo ai sensi di legge in favore dell’odierna ricorrente, la corrispondente questione, in ordine al nesso di causalità tra la malattia sofferta da quest’ultima e il fatto dell’amministrazione convenuta, deve ritenersi non più bisognoso di prova, dovendo per ciò stesso ritenersi erronea la decisione fatta propria dal giudice a quo nella parte in cui ha disatteso la domanda della F. sul presupposto della non comprovata sussistenza del citato nesso di causalità;

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza delle censure esaminate, in accoglimento dei primi due motivi (assorbiti il terzo e il quarto), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi; dichiara assorbiti il terzo e il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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