Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5878 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 03/03/2020), n.5878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1223/2019 r.g. proposto da:

C.A.Y., rappresentata e difesa, giusta procura

speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Armando Conti,

presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via

Andrea Doria n. 64.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma,

alla via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrente –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE DI ROMA del 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/01/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.A.Y., cittadina (OMISSIS), è stata espulsa dall’Italia con provvedimento del Prefetto di Roma del 12 novembre 2018. In seguito al decreto predetto, il Questore di Roma, in alternativa al suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri, le ha imposto di presentarsi presso tale questura, ufficio immigrazione, due giorni alla settimana, dalle 8,00 alle 9,00, trattenendole il passaporto.

1.1. Il Giudice di pace di Roma ha convalidato questa misura, provvedendo, inaudita altera parte, il 15 novembre 2018, entro le quarantotto ore successive alla comunicazione, al suo ufficio, del descritto ordine del questore.

2. C.A. ricorso per cassazione contro tale convalida, formulando

due motivi. Resiste, con controricorso, il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 13,24 e 111 Cost., nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, art. 14, commi 1-bis e 5”. Si censura l’emissione del decreto di convalida senza il previo svolgimento di un’udienza davanti al giudice con la partecipazione necessaria di un difensore dell’interessato. Ad avviso della ricorrente, si impone un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 286 del 1998, richiamato art. 14, comma 1-bis, che non prevede l’udienza davanti al giudice di pace investito della richiesta di convalida della misura in questione, ma soltanto la possibilità di un contraddittorio cartolare (il destinatario della misura deve essere avvisato che ha facoltà di presentare al giudice, personalmente o a mezzo del suo difensore, memorie o deduzioni scritte). Si invoca, inoltre, la pronuncia resa da Cass. n. 21930 del 2018, che, in una fattispecie analoga a quella odierna, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata “la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, T.U. Imm., in quanto non prevede che il giudizio di convalida della misura di cui alla lett. c) di tale disposizione si svolga in udienza con la partecipazione necessaria del difensore del destinatario (con conseguente nomina di un difensore di ufficio in caso di mancata nomina di un difensore di fiducia), per contrasto con l’art. 13 Cost. e art. 24 Cost., comma 2”;

II) “Nullità del decreto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa motivazione del provvedimento impugnato, in relazione all’art. 737 c.p.c., nonchè agli artt. 13,24 e 111 Cost.”. Si assume che il provvedimento impugnato è affetto da “palese vizio di motivazione, essendo essa del tutto mancante o, comunque, gravemente carente, laddove non riporta, nemmeno succintamente, gli elementi sulla base dei quali il Giudicante ha ritenuto di convalidare le richieste avanzate dall’Amministrazione”.

2. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che, con la recente sentenza del 20 dicembre 2019, n. 280, la Corte costituzionale, nel decidere la questione di legittimità costituzionale sollevata dall’ordinanza interlocutoria pronunciata da Cass. n. 21930 del 07/09/2018 (che aveva ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l’art. 13 Cost. e art. 24 Cost., comma 2, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1-bis, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida della misura dell’obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica, di cui del citato art. 14, comma 1-bis, lett. c), si svolga in udienza con la partecipazione necessaria del difensore di fiducia o, in caso di mancata nomina, di un difensore d’ufficio), ha ritenuto che la disciplina della convalida delle misure alternative al trattenimento dello straniero si sottragga alle ivi prospettate censure di illegittimità costituzionale.

2.1. Muovendo, invero, dal presupposto che “il diritto di difesa (…) ammette una molteplicità di discipline, in rapporto alla varietà dei contesti, delle sedi e degli istituti processuali in cui esso è esercitato (sentenza n. 48 del 1994), al punto che la stessa assistenza del difensore può e deve trovare svolgimento in forme adeguate sia alla struttura del singolo procedimento o dell’atto che va adottato (sentenza n. 160 del 1995), sia alle esigenze sostanziali del caso sottoposto all’esame del giudice (sentenza n. 144 del 1997)”, la Consulta ha innanzitutto ricordato quanto già opinato con la propria sentenza n. 144 del 1997, intervenuta sulla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3 (recante Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), che prevede tale misura a carico di persone resesi responsabili di comportamenti violenti durante manifestazioni sportive e che, originariamente, disponeva che il provvedimento del questore fosse convalidato dal giudice per le indagini preliminari senza possibilità di interlocuzione da parte del destinatario della misura. In quella occasione, si evidenziò, “da un lato, che l’obbligo di presentazione presso gli uffici della forza pubblica incide sulla libertà personale dell’interessato in misura assai minore rispetto all’arresto o al fermo di polizia giudiziaria”; e, dall’altro, che, nella fattispecie di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3, “la necessità di garantire all’interessato una adeguata difesa va coniugata con la celerità nell’applicazione della misura, condizione necessaria perchè la stessa possa rivelarsi efficace, sì da giustificare, in un equilibrato rapporto fra esigenze in giuoco, l’adozione di forme semplificate attraverso le quali possa esplicarsi il contraddittorio”. Si affermò, quindi, che, “a fronte di un provvedimento del questore che imponga l’obbligo di presentazione agli uffici della forza pubblica, le garanzie di cui all’art. 13 Cost. e art. 24 Cost., comma 2, siano sufficientemente tutelate dalla facoltà dell’interessato – desumibile dal disposto dell’art. 121 c.p.p. – di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, appositamente nominato, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari”, e, conseguentemente, la L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3, fu dichiarato “costituzionalmente illegittimo nella sola parte in cui non prevedeva che il destinatario della misura fosse avvisato di tale facoltà di difesa” (cfr. sentenza n. 144 del 1997).

2.1.1. La Corte costituzionale ha, poi, così proseguito: “L’obbligo di presentazione presso il competente ufficio della forza pubblica in giorni e orari stabiliti, di cui dell’art. 14, comma 1-bis, lett. c) T.U. Immigrazione, pur essendo finalizzato all’espulsione dello straniero, incide sulla libertà personale di quest’ultimo in misura ben più limitata non soltanto rispetto all’arresto e al fermo di polizia, ma anche rispetto al trattenimento in un CPR previsto dall’art. 14, comma 1, T.U. Immigrazione e all’accompagnamento coattivo alla frontiera, contemplato dall’art. 13, comma 4, del medesimo testo normativo; provvedimenti, questi ultimi, la cui convalida avviene in udienza, con la partecipazione necessaria di un difensore, rispettivamente a norma dell’art. 14, comma 4 e art. 13, comma 5-bis, T.U. Immigrazione e in ossequio ai principi stabiliti da questa Corte nella sentenza n. 222 del 2004, secondo cui l’art. 24 Cost., comma 2, esige che lo straniero destinatario del decreto di accompagnamento coattivo sia “ascoltato dal giudice, con l’assistenza di un difensore”. La più limitata incidenza sulla libertà personale della misura qui all’esame induce a ritenere – sulla scorta della citata sentenza n. 144 del 1997 – non incompatibile con l’art. 13 Cost. e art. 24 Cost., comma 2, il procedimento disegnato dalla disposizione censurata, che prevede un contraddittorio meramente eventuale e cartolare. Ciò anche in ragione del delimitato oggetto del giudizio di convalida, ove il giudice di pace è chiamato a verificare unicamente la sussistenza dei presupposti di adozione della misura e l’esistenza di un provvedimento di espulsione dotato di efficacia esecutiva, con il solo limite già rammentato dell’eventuale “manifesta illegittimità” di quest’ultimo e dell’eventuale sussistenza di ragioni ostative all’espulsione (…). Nel delineare il procedimento di convalida di cui all’art. 14, comma 1-bis, T.U. Immigrazione, il legislatore non ha d’altra parte trascurato di considerare le difficoltà linguistiche, sociali e culturali – difficoltà sulle quali, pure, non a torto insiste il rimettente – che possono ostacolare le capacità di difesa del cittadino straniero. Di tali difficoltà, in effetti, il legislatore si fa carico attraverso il richiamo alla normativa regolamentare di cui al D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, commi 3 e 4, prescrivendo in particolare: che il provvedimento di applicazione della misura dell’obbligo di presentazione sia notificato all’interessato unitamente alla traduzione di una sintesi del suo contenuto in una lingua a lui nota o in lingua inglese, francese o spagnola; che lo straniero sia “informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della L. 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni”; e che sia reso edotto che “in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui al D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29 e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con l’avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio”. Due profili di tale disciplina meritano in proposito di essere specialmente evidenziati in questa sede. Da un lato, la traduzione del provvedimento del questore, in lingua nota all’interessato o in una delle lingue “veicolari”, risponde a “criteri ragionevolmente funzionali, e nella loro necessaria astrattezza idonei a garantire che, nella generalità dei casi, gli atti della pubblica amministrazione concernenti questa materia siano conoscibili dai destinatari, nel loro contenuto e in ordine alle possibili conseguenze derivanti dalla loro violazione”, restando comunque salva la possibilità per il giudice penale di considerare non integrato il delitto di trasgressione delle prescrizioni imposte con il provvedimento in parola, in conseguenza della mancata comprensione del medesimo da parte del suo destinatario (sentenza n. 257 del 2004). Dall’altro lato, l’avviso circa la possibilità di beneficiare dell’assistenza del difensore d’ufficio e del patrocinio a spese dello Stato, oggi regolato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)”, risulta funzionale a consentire al cittadino straniero di determinarsi con sufficiente consapevolezza – sia pure con la ristretta tempistica imposta dal procedimento di convalida – in ordine allo svolgimento di attività difensiva e al ricorso alla difesa tecnica. Ciò naturalmente a condizione che all’avviso si accompagni la comunicazione da parte delle questure, con modalità effettivamente comprensibili per l’interessato (eventualmente anche grazie all’intervento dei mediatori culturali, sulla cui normale presenza presso le questure insiste la stessa Avvocatura generale dello Stato), dei recapiti dei difensori d’ufficio ai quali in concreto rivolgersi nell’ipotesi in cui egli intenda esercitare il proprio diritto a presentare memorie o deduzioni al giudice di pace, anche in relazione alla possibile manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o alla sussistenza di ragioni ostative, ancorchè sopravvenute, all’esecuzione del provvedimento medesimo; sì da assicurare piena effettività al diritto alla difesa tecnica, che il D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, comma 4, riconosce allo straniero sottoposto alle misure di cui alla disposizione censurata”.

2.2. Alla stregua delle argomentazioni tutte fin qui riportate, dunque, che hanno condotto alla declaratoria di infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dalla menzionata pronuncia di questa Corte, il primo motivo di ricorso deve essere respinto.

3. Il secondo motivo è parimenti insuscettibile di accoglimento.

3.1. Invero, il provvedimento oggi impugnato ha il seguente, complessivo tenore: “Il G. d. P, rilevata la legalità della procedura, e legittimità del provvedimento, l’assenza di eccezioni e/o cause esimenti, CONVALIDA la misura richiesta”.

3.2. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 9017 del 2018) che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).

3.2.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione di un provvedimento decisorio sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 9017 del 2018; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012).

3.2.2. Al fine di non incorrere nella motivazione apparente, equiparabile a difetto assoluto di motivazione, il contenuto della motivazione deve comprendere, dunque, sia il racconto del processo dinamico di formazione dell’atteggiamento psicologico del giudicante espresso nella decisione assunta, sia il racconto del risultato del passaggio logico dall’ignoranza, quale iniziale posizione statica, alla conoscenza sotto la specie del giudizio, quale posizione statica finale di approdo a seguito dell’attività di acquisizione della conoscenza intorno all’oggetto (cfr. Cass. n. 1450 del 2009).

3.2.3. Nello spiegare questi argomenti, il giudice del merito deve compiere ed illustrare due distinte attività nel processo di formazione del proprio convincimento, enunciando in modo esaustivo l’iter logico giuridico che conduce alla decisione adottata: un’attività di scienza, intesa quale conoscenza dei fatti e delle circostanze della causa, e un’attività di giudizio, manifestando il ragionamento e la valutazione dei fatti prospettati dalle parti, nonchè l’idoneità od inidoneità dei medesimi a fungere da elementi a sostegno della corretta risoluzione della controversia dedotta in giudizio (cfr. Cass. n. 9577 del 2013). E’ perciò possibile ravvisare una motivazione apparente nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l’identificazione dell’iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche e prive di qualsiasi riferimento ai motivi del contendere, tali da non consentire di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice.

3.3. Fermo quanto precede, osserva il Collegio che, nella già riportata motivazione del provvedimento oggi impugnato – la cui stringatezza è innegabile si legge, tra l’altro, che “Il G.d.P, rilevata… l’assenza di eccezioni e/o cause esimenti…”, così chiaramente dandosi atto che nessuna eccezione e/o causa esimente era stata prospettata innanzi a quel giudice, in ciò, evidentemente, oltre che nella “regolarità della procedura e legittimità del provvedimento”, dovendosi individuare la ratio decidendi di quest’ultimo.

3.3.1. Nè, del resto, l’odierna censura, al di là di generiche affermazioni in ordine al fatto che i provvedimenti che incidono sulla libertà personale debbano essere motivati, contiene una qualsivoglia, puntuale descrizione circa le eccezioni asseritamente svolte cui il giudice di pace non avrebbe dato risposta, dovendosi, qui, solo ricordare, da un lato, che affinchè possa utilmente dedursi, in sede di legittimità, l’omesso esame di eccezioni, è necessario che queste siano state ritualmente prospettate al giudice del merito, che la pronuncia sulle stesse sia necessaria ed ineludibile, e, che esse siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività (cfr. Cass. n. 15367 del 2014); dall’altro, che la Corte di cassazione, qualora venga dedotto un error in procedendo, è giudice anche del “fatto processuale” e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purchè la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (cfr. Cass. n. 20924 del 2019).

4. Il ricorso deve, dunque, essere respinto, restando le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, regolate dal principio di soccombenza.

4.1. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 8, che ha sostituito il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13-bis), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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