Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5877 del 13/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5877 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 18075-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE -06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
CENTRALE 02 SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, MILAN GARIBALDI SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, TERRI GIANLUIGIA, in proprio e in
qualità di socio titolare di Centrale Srl, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato
D’AYALA VALVA FRANCESCO, che le rappresenta e difende

Data pubblicazione: 13/03/2014

unitamente all’avvocato MARONGIU GIOVANNI giusta procura in
calce al controricorso;

– controricorrenti nonché contro

– intimato avverso la sentenza n. 38/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA del 10/02/2010, depositata il
10/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;
udito l’Avvocato D’Ayala Valva Francesco difensore dei
controricorrenti che si riporta alla memoria.

Ric. 2011 n. 18075 sez. MT – ud. 19-02-2014
-2-

CIAPPARELLI ROBERTO;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 18075/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrenti: società Centrale 02 srl. +2

Oggetto: impugnazione avviso liquidazione imposta registro ed
accessori,
Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 38/06/10, depositata il 10
febbraio 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, sicchè l’opposizione
delle società Centrale srl., posta in liquidazione e poi cancellata dal registro delle imprese; Centrale 02 srl. e Milan Garibaldi
Spa., nonché di Roberto Ciapparelli e Gianluigia Tenni, in
e quali ex soci della prima, veniva accolta. Gli atti impositivi
concernevano la costituzione della seconda società ad opera della
prima e di Ciapparelli, seguita da lì a poco dall’aumento del capitale di Centrale 02 mediante il conferimento di un ramo
d’azienda e di denaro da parte della prima, nonché dell’esigua
somma di €200,00 ad opera del secondo. Contestualmente la Centrale
cedeva tutte le sue quote alla Milan Garibaldi; il tutto con atti
separati e molto ravvicinati nel tempo, per i quali l’imposta di
registro veniva pagata in termine fisso come mero conferimento, e
non piuttosto come cessione di azienda. In particolare la CTR osservava che doveva aversi riguardo al contenuto dei singoli atti
ai fini della imposizione, senza che l’autonomia negoziale delle
parti venisse intaccata mediante un collegamento tra i contratti,
che non era dato configurare, trattandosi di imposta qual è quella
di registro. Le società Centrale 02 e Milan Garibaldi, nonché Ten-

1

Intimato: Roberto Ciapparelli

2

ni resistono con controricorso, ed hanno depositato memoria, mentre Ciapparelli non si è costituito.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa
applicazione di norme di legge, in quanto il giudice di appello

ficato con la cessione degli immobili al momento della costituzione della società, e gli atti successivi recenti circa il trasferimento di tutto il pacchetto di quote sociali configuravano
un’operazione economica unitaria, rilevante ai fini impositivi in
argomento, senza che potesse darsi alcun rilevo alla apparente natura dei singoli contratti tra loro sganciati, ma ispir… ci.» intento elusivo.

(.2
Il motivo va condiviso. Invero in tema di imposta di r

stro,

la scelta, compiuta dal legislatore con l’art. 20 del d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131, di privilegiare, nella contrapposizione fra
“la intrinseca natura e gli effetti giuridici” ed “il titolo o la
forma apparente” di essi, il primo termine, unitariamente considerato, implica, assumendo un rilievo di fondo, che gli stessi concetti privatistici sull’autonomia negoziale regrediscano a semplici elementi della fattispecie tributaria. Ciò comporta che, ancorché non possa prescindersi dall’interpretazione della volontà negoziale secondo i canoni generali, nell’individuazione della materia imponibile dovrà darsi la preminenza assoluta alla causa reale
sull’assetto cartolare, con conseguente tangibilità, sul piano fiscale, delle forme negoziali, in considerazione della funzione antíelusiva sottesa alla disposizione in parola, sicché l’autonomia
contrattuale e la rilevanza degli effetti giuridici dei singoli
negozi (e non anche di quelli economici, riferiti alla fattispecie
globale) restano necessariamente circoscritti alla regolamentazione formale degli interessi delle parti, perché altrimenti finirebbero per sovvertire i detti criteri impositivi, come nella specie
(Cfr. anche Cass. Sentenze n. 13580 del 11/06/2007, n. n. 10273
del 04/05/2007).
2

non considerava che il conferimento di ricchezza si era già veri-

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3

Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in
modo giuridicamente corretto.
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia vizi di motivazione, giacchè il giudice di appello non considerava che tutti i negozi dovevano essere valutati come una complessa operazione unita-

cedente dalla società, a base ristretta tra i due soggetti, dei
quali la Centrale deteneva addirittura il 99,66% delle quote
nell’altra, cioè la Centrale 02. Pertanto questo denotava la cessione di azienda con chiaro intento elusivo, e quindi un abuso di
diritto, senza che peraltro i contribuenti avessero prova o u
differente intento economico.
La censura è fondata. Infatti, com’è noto, in materia tribu
ria, costituisce condotta abusiva l’operazione economica che abbia
quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo elusivo del
fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera ove esse
possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta (V. pure Cass. Sentenze n. 19234 del 2012, n.
21782 del 2011). Peraltro il principio secondo cui, in forza del
diritto comunitario, non sono opponibili alla Amministrazione finanziaria quegli atti posti in essere dal contribuente che costituiscano “abuso del diritto”, cioè che si traducano in operazioni
compiute essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio fiscale, deve estendersi a tutti i settori dell’ordinamento tributario, e dunque anche all’ambito delle imposte indirette, prescindendosi dalla natura fittizia o fraudolenta della operazione stessa, essendo all’uopo sufficiente anche la mera prova presuntiva,
come nella specie. Pertanto incombe sul contribuente la prova della esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti con
carattere non meramente marginale o teorico, come nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 8772 del 04/04/2008, n. 25537 del
30/11/2011).
Perciò anche su tale punto la decisione impugnata non risulta
motivata in modo giuridicamente corretto ed adeguato.
3

ria, anche per la loro quasi contestualità e la fuoriuscita della

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4. Ne discende che il ricorso va accolto, con la conseguente
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a
quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.
5. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno rego-

P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, rinvia,
anche per le spese, alla commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 19 febbraio 2014.

late dal giudice del rinvio stesso.

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