Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5877 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.E.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIAMBATTISTA VICO 1, presso lo studio degli avvocati CARLINO ROBERTO

e PROSPERI LORENZO, che la rappresentano e difendono, giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PATTERI ANTONELLA, VALENTE NICOLA, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 492/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/04/2008 r.g.n. 903/06;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

20/01/2010 dal Consigliere Dott. D’AGOSTINO Giancarlo;

udito l’Avvocato PROSPERI MANGILI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Grosseto, B.E.M. conveniva in giudizio l’INPS ed esponeva: di essere stato alle dipendenze di compagnia di navigazione aerea; di essere titolare di pensione a carico del Fondo di Previdenza per il Personale di Volo (C.d. Fondo Volo) istituito presso l’INPS, a decorrere dall’aprile 1997; di aver chiesto la liquidazione in capitale di una quota di pensione; che l’Istituto aveva proceduto alla liquidazione di tale quota applicando un coefficiente di moltiplicazione erroneo anziche’ le tabelle contenute nel D.M. 19 febbraio 1981 al quale si richiamava la L. n. 859 del 1965, art. 34. Tanto premesso, chiedeva la condanna dell’INPS al ricalcolo della quota capitale applicando le tabelle di cui al citato D.M. 19 febbraio 1981.

L’INPS si costituiva ed eccepiva preliminarmente la decadenza dall’azione giudiziaria. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda assumendo che le quote erano state calcolate sulla base dei coefficienti a tal fine elaborati dal Comitato di Vigilanza del Fondo Volo con Delib. 8 marzo 1988, poiche’ i coefficienti sviluppati dal D.M. 19 febbraio 1981, al diverso fine di dare attuazione alla L. n. 1338 del 1962, art. 13 non erano in alcun modo applicabili alla liquidazione in capitale di una quota della pensione, consentita dalla L. n. 859 del 1965, art. 34.

Il Tribunale accoglieva il ricorso e condannava l’INPS al pagamento delle differenze richieste, oltre interessi. Proponeva appello l’INPS ribadendo preliminarmente l’eccezione di decadenza dall’azione giudiziaria.

La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata, dichiarava inammissibile la domanda introduttiva per intervenuta decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47.

Per la cassazione di tale sentenza il sig. B. ha proposto ricorso con due motivi illustrato con memoria. L’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 324 c.p.c. in relazione alla L. n. 859 del 1965, art. 55 il ricorrente sostiene che, avendo il Tribunale respinto l’eccezione di decadenza sul rilievo che nel caso di specie era inapplicabile la decadenza regolata dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 sul punto si e’ formato il giudicato, avendo l’Istituto nel ricorso in appello riproposto l’eccezione di decadenza con riferimento alle ipotesi normative prese in considerazione dalla L. n. 859 del 1965, art 55..

Il motivo e’ infondato. Nella sentenza impugnata, infatti, la Corte di Appello da atto che l’inps in via preliminare aveva ribadito la decadenza dall’azione giudiziaria “anche a norma del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 conv. in L. 14 novembre 1992, n. 438”. La sentenza del Tribunale, dunque, era stata impugnata anche sotto il profilo poi accolto dal giudice del gravame e sul punto non si era formato alcun giudicato implicito.

Con il secondo motivo, denunciando violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come modificato dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6, convertito in L. n. 166 del 1991 e dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 convertito in L. n. 438 del 1992, il ricorrente, in via subordinata, censura la sentenza impugnata sotto vari profili e sostiene: a) che la decadenza in esame si applica alle controversie che concernono prestazioni pensionistiche corrisposte sotto forma di rendita periodica (art. 47, comma 2), o relative ad una prestazione temporanea (art. 47, comma 3), mentre non si applica alle controversie, come quella in esame, relative alla liquidazione in capitale di una quota della pensione; b) che la decadenza di cui al citato art. 47 opera soltanto quando la controversia verta sul diritto alla pensione e non anche quando la controversia concerna soltanto la esatta determinazione della pensione gia’ riconosciuta;

c) che il termine di decadenza prende a decorrere soltanto nel caso in cui l’Istituto, nell’atto con cui comunica il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, indichi quali sono i rimedi esperibili contro di esso (art. 47, comma 5); d) che l’Istituto che eccepisce l’intervenuta decadenza, e’ tenuto ad indicare il giorno da cui decorre il termine, nonche’ a provare che nel provvedimento che ha definito la domanda amministrativa siano stati indicati i rimedi amministrativi e giudiziari come richiesto dall’art. 47, comma 5.

Il motivo e’ fondato nei limiti delle seguenti considerazioni.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 12720 del 2009, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “La decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 -come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito con modificazioni nella L. 1 giugo 1991, n. 166 – non puo’ trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non gia’ il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in se’ considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione gia’ riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”. Le Sezioni Unite hanno ribadito la unitarieta’ del termine di decadenza e la non configurabilita’ di una doppia decadenza sostanziale – per il riconoscimento della prestazione e per la successiva richiesta di adeguamento della prestazione gia’ riconosciuta – in quanto l’art. 47, cosi’ come interpretato autenticamente dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6 prevede un solo termine decadenziale per ogni singola prestazione, sicche’ il termine non puo’ che essere unico per il carattere unitario della prestazione rivendicata, dal momento che le somme domandate con riferimento alla prestazione originariamente chiesta non hanno una propria autonomia, non configurandosi come diritto in se’. Le Sezioni Unite hanno quindi concluso che il D.L. n. 103 del 1991, art. 6, non puo’ trovare applicazione nelle fattispecie in cui -come nel caso di specie – si richieda il ricalcolo di una prestazione pensionistica gia’ in precedenza riconosciuta e di cui si domanda la rideterminazione, ma trova applicazione solo nella diversa ipotesi di mancato o omesso riconoscimento del diritto alla prestazione.

Tale principio, che il Collegio condivide, trova applicazione anche nel caso in cui, come quello in esame, la domanda concerne la riliquidazione di una quota della pensione di cui si e’ chiesta la corresponsione in forma capitale.

Con la coeva sentenza n. 12718 del 2009 le Sezioni Unite hanno altresi’ affermato che il carattere pubblicistico e l’indisponibilita’ della decadenza, nonche’ la correlata impossibilita’ delle parti del rapporto previdenziale (sia parte privata che istituto previdenziale) di incidere con il loro comportamento, anche omissivo, sul decorso del termine decadenziale, comporta, da un lato, che il silenzio dell’amministrazione non puo’ incidere sul decorso dei termine decadenziale; dall’altro lato che anche la mancata indicazione dei rimedi avverso il provvedimento dell’amministrazione, previsti dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 5 non puo’ che essere del pari irrilevante.

Il secondo motivo di ricorso, pertanto, deve essere accolto limitatamente ai primi due profili di censura.

La sentenza impugnata di conseguenza deve essere cassata e la causa rinviata per l’esame del merito ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Bologna.

Cosi’ deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

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