Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5876 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.F., F.P., G.B., G.

R., L.M.O., tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO

GIUSEPPE SANTE, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, MINISTERO DEL

LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI;

– intimati –

e sul ricorso n. 28128/2006 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO VINCENZO,

FABIANI GIUSEPPE, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.F., F.P., G.B., G.

R., L.M.O., MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE

SOCIALI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4515/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/09/2005 R.G.N. 6155/03;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;

udito l’Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 29.10 – 4.11.2002 il Tribunale di Roma respingeva la domanda proposta dagli originari ricorrenti nel confronti dell’I.N.P.S. per ottenere il pagamento delle quote di t.f.r.

maturate durante il periodo di c.i.g.s. fruita ex L. n. 301 del 1979, a seguito del fallimento (dichiarato con sentenza del 16.2.1984) della societa’ della quale erano dipendenti, ritenendo il credito prescritto e dichiarando invece il difetto di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro.

Avverso tale pronuncia i ricorrenti proponevano tempestivo appello, lamentando l’erroneita’ della decisione del giudice di prime cure.

Chiedevano quindi, in riforma della gravata sentenza, affermarsi il loro diritto al pagamento della c.i.g.s. da calcolare sulle quote corrispondenti al t.f.r, e condannare, in via alternativa, l’I.N.P.S. ovvero il Ministero del Lavoro al pagamento delle somme analiticamente indicate nei conteggi di cui al ricorso di primo grado, con rivalutazione ed interessi legali.

Resisteva, costituendosi in giudizio, l’I.N.P.S., mentre il Ministero del lavoro restava contumace.

2. Con sentenza del 30 maggio 27 settembre 2005 la Corte d’appello di Roma rigettava l’impugnazione.

Osservava che i ricorrenti, gia’ dipendenti della s.p.a. STADERINI, avevano fruito del trattamento di cassa integrazione speciale fino al 6 febbraio 1987, richiedendo poi, in data 30 novembre 1991 il pagamento delle quote di t.f.r. maturate durante il periodo di c.i.g.s. Non essendo stata accolta la richiesta, essi la rinnovavano in data 12.2.2001.

Secondo la Corte d’appello legittimato passivo era soltanto l’Istituto previdenziale. Rilevava non di meno che per le fattispecie regolate ancora dalla L. n. 675 del 1977, art. 21, commi 5 e 6, direttamente obbligato a corrispondere le quote di trattamento di anzianita’ (o di fine rapporto) dovute ai lavoratori per il periodo di integrazione salariale non era l’I.N.P.S., ma il Fondo per la mobilita’ della manodopera; l’art. 21 cit. infatti era stato abrogato dal D.L. 86 del 1988, art. 8 convertito nella L. n. 160 del 1988, soltanto con riguardo alle domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge e per i relativi periodi successivi alla predetta data (23 marzo 1988).

Nella fattispecie, la domanda di integrazione salariale era stata presentata anteriormente a tale data, ma non di meno la Corte territoriale riteneva legittimato al pagamento l’I.N.P.S..

3. Avvedo questa pronuncia propone ricorso per Cassazione l’originario ricorrente.

Resiste con controricorso l’INPS che propone altresi’ ricorso incidentale.

Il Ministero del lavoro intimato non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale e’ articolato in due motivi con cui il lavoratore ricorrente censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente ritenuto in rito la legittimazione passiva dell’INPS, che invece andava riconosciuta in capo al Ministero del lavoro, e nel merito la prescrizione quinquennale laddove la stessa era decennale trattandosi di credito previdenziale.

2. Con il ricorso incidentale l’INPS deduce anch’esso la legittimazione passiva del Ministero del lavoro mentre la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto legittimato passivo l’Istituto stesso.

3. I giudizi promossi con il ricorso principale e con quello incidentale vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza impugnata.

4. Il primo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale – che possono essere esaminati congiuntamente e che sono convergenti nella stessa censura – sono fondati.

Va infatti ribadito che non sussiste, ratione temporis, la legittimazione passiva dell’INPS., come gia’ ritenuto da questa Corte. Cass., sez. lav., 10 marzo 2004, n. 4922, ha infatti affermato che in materia di integrazione salariale e pagamento delle quote di tfr maturate nel periodo di cassa integrazione, per le fattispecie che continuano ad essere regolate dalla L. n. 675 del 1977, art. 21, commi 5 e 6 direttamente obbligato a corrispondere le quote di trattamento di anzianita’ (o di fine rapporto) dovute ai lavoratori collocati in c.i.g.s. per il periodo di integrazione salariale non e’ l’Inps, ma e’ il “fondo per la mobilita’ della manodopera” istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalla L. n. 675 del 1977, art. 28, atteso che le citate disposizioni di cui all’art. 21 sono state abrogate dal D.L. n. 86 del 1988, art. 8, convertito nella L. n. 160 del 1988, soltanto con riguardo alle domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto legge e per i relativi periodi successivi alla predetta data; a tal fine cio’ che rileva e’ la data della domanda di cig, anteriore o successiva al 23 marzo 1988, giorno di entrata in vigore del citato D.L. n. 86, restando irrilevanti il periodo di riferimento e la eventuale proroga del beneficio, che non equivale a nuova concessione.

Nella specie la domanda di c.i.g. e’ anteriore al 23 marzo 1988 e quindi la legittimazione passiva era del Ministero del lavoro.

5. Entrambi i ricorsi devono quindi essere accolti con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza senza rinvio quanto all’INPS e con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione quanto al Ministero intimato.

PQM

LA CORTE Riunisce i ricorsi e li accoglie; cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale dell’INPS; compensa le spese dell’intero giudizio tra detto Istituto ed i ricorrenti; in accoglimento del ricorso principale cassa con rinvio la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spesela i ricorrenti ed il Ministero intimato.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

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