Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5876 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 03/03/2020), n.5876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 33669/2018 r.g. proposto da:

B.N., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Giovanni

Arcieri, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al

Lungotevere Flaminio n. 66;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e

QUESTURA DI ROMA, in persona del questore pro tempore;

– intimata –

avverso i provvedimenti del GIUDICE DI PACE DI ROMA depositati,

rispettivamente, il 25/09/2018 ed il 17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/01/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il 13 ottobre 2016, nel corso di controlli di polizia, emerse che B.N., cittadino del (OMISSIS), risultava essere destinatario di un decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Roma il 30 ottobre 2014. Attesa l’impossibilità di dare esecuzione immediata al rimpatrio mediante accompagnamento coattivo alla frontiera, e dell’essere il B. in possesso di passaporto, il questore di quella stessa città, ravvisato un pericolo di fuga, sottopose lo straniero, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 comma 1-bis alla misura (alternativa al trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione) dell’obbligo di presentazione bisettimanale presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma.

1.1. Malgrado l’avvenuta sua convalida, in data 17 ottobre 2016, da parte del Giudice di Pace di Roma, detto provvedimento fu disatteso fino al 19 dicembre 2017, allorquando, nelle more di alcuni tentativi del B. di formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la misura descritta venne ripristinata da parte di personale dell’Ufficio Immigrazione della questura suddetta.

1.2. Una sua prima richiesta di revoca, formulata dall’odierno ricorrente il 23 gennaio 2018 (in ragione della sopravvenuta insussistenza di pericolo di fuga e della sua inespellibilità derivante dall’avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale), è stata respinta dall’adito Giudice di pace di Roma, ed analoga sorte ha avuto, giusta il provvedimento del medesimo ufficio del 24/25 settembre 2018, una seconda, analoga istanza del B., depositata il 9 marzo 2018, in cui erano state integralmente richiamate le argomentazioni di quella precedente, altresì rappresentandosi che il richiedente, in seguito all’incardinamento del procedimento amministrativo riguardante l’invocato diritto alla protezione internazionale, era in possesso di permesso di soggiorno per richiesta di asilo rilasciato dalla già menzionata questura, e che, comunque, era ormai venuto meno il pericolo di fuga.

1.3. Il B., inoltre, accortosi dell’esistenza di profili di tardività relativi all’avvenuta convalida, il 17 ottobre 2016, del provvedimento originario della misura alternativa de qua, ne ha chiesto, con istanza del 12 ottobre 2018, la declaratoria di inefficacia, disattesa, però, dall’adito Giudice di Pace di Roma, “ritenutane l’irritualità”, il successivo 17 ottobre 2018.

2. Avverso i predetti provvedimenti del 24/25 settembre 2018 e del 17 ottobre 2018, il B. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, resistiti, con controricorso, dal Ministero dell’Interno. La Questura Di Roma, pure destinataria della notifica del ricorso, è rimasta solo intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “In relazione al provvedimento del Giudice di Pace emesso il 17.10.2018: vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 13 Cost. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1-bis, in riferimento alla mancata declaratoria dell’inefficacia dell’ordine del Questore della Provincia di Roma pro tempore, del 13 ottobre 2016, per tardività della convalida da parte del Giudice di Pace di Roma”, perchè intervenuta solo il 17 ottobre 2016;

II) “In relazione al provvedimento del Giudice di Pace emesso il 24/25.9.2018: vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 4, lett. b), e comma 4-bis, nonchè art. 14, comma 1-bis, per disconoscimento della necessaria perdurante sussistenza, ai fini del mantenimento della misura alternativa al trattenimento, del requisito del pericolo di fuga”. Si assume che il provvedimento così impugnato ha illegittimamente rigettato l’istanza, presentata dall’odierno ricorrente il 9 marzo 2018, volta ad ottenere la revoca della misura al trattenimento disposta con ordine del Questore della Provincia di Roma del 13.10.2016, “erroneamente ritenendo che il vaglio giurisdizionale scaturito dalla richiesta dell’interessato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1-bis non si estenda ad una verifica circa il perdurare dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 4, lett. b) e comma 4-bis che determinarono l’applicazione della misura e, tra questi, la sussistenza di pericolo di fuga nonostante tale presupposto, come nel caso, fosse stato posto a fondamento dell’ordine del Questore capitolino”.

2. Il primo motivo è inammissibile, posto che, a tacer d’altro, avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Roma del 17 ottobre 2016, di convalida della originaria misura alternativa al trattenimento disposta dal Questore di Roma, il 13 ottobre 2016, in danno del B., quest’ultimo, se del caso, avrebbe dovuto proporre il ricorso per cassazione, al fine di farne valere eventuali vizi e/o la pretesa sopravvenuta inefficacia della misura, nei termini sanciti, in via generale (in mancanza di espressa disposizione derogatoria rinvenibile nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 6) dagli artt. 326 e 327 c.p.c..

2.1. Ciò, però, pacificamente non è avvenuto, sicchè affatto tardiva si rivela la richiesta, solo in data 12 ottobre 2018, formulata dall’odierno ricorrente al giudice di pace capitolino volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia di quella misura per asserita tardività della sua convalida, in quanto intervenuta oltre il termine perentorio a tal fine previsto dal combinato disposto dell’art. 13 Cost., comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1.

3. Parimenti insuscettibile di accoglimento è il secondo motivo.

3.1. Invero, l’impugnato provvedimento del Giudice di Pace di Roma del 24/25 settembre 2018, decidendo sull’istanza di revoca della misura (alternativa al trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione) dell’obbligo di presentazione bisettimanale presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, imposta al B. dal locale questore il 13 ottobre 2016 (peraltro, come riferito dallo stesso ricorrente, successivamente “ripristinata” il 19 dicembre 2017, da parte di personale dell’Ufficio Immigrazione della questura suddetta, per essere rimasta fino ad allora “disattesa”) – che il richiedente aveva giustificato con il duplice assunto (i) dell’essere titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, rilasciatogli dalla citata questura in seguito all’incardinamento del procedimento amministrativo riguardante la sua domanda di riconoscimento di protezione internazionale, e (ii) dell’essere, comunque, ormai venuto meno il pericolo di fuga (per essere persona compiutamente identificata e pienamente rintracciabile sul territorio della città di Roma; per essersi presentato numerosissime volte e spontaneamente, dopo il ripristino della misura, presso gli uffici di Polizia, così dimostrando di non avere alcuna intenzione di sottrarsi al controllo di pubblica sicurezza; perchè il suo passaporto era in possesso della Questura di Roma) – ha preliminarmente dato atto che “il B. era stato colpito da decreto di espulsione in data 19.8.2014, del D.L. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5-ter ma, non avendo ottemperato all’ordine del Questore, veniva sottoposto alla misura alternativa del ritiro del passaporto e dell’obbligo di presentazione nelle giornate del martedì e giovedì; però non risulta essersi presentato a firmare, quindi veniva deferito all’A.G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per violazione degli obblighi imposti dalle misure alternative..”. Successivamente, ha così argomentato: il B. “…il 16.4.2018… ha formalizzato l’istanza di riconoscimento di protezione internazionale e, quindi, è stato munito di permesso di soggiorno provvisorio, in attesa della decisione sul riconoscimento; ritenuto che tale situazione non impedisca l’applicazione delle misure alternative, in pendenza di procedimento per il riconoscimento di protezione; che il trattenimento del richiedente asilo rappresenta extrema ratio nel caso di impossibilità di applicazione delle misure alternative, mentre, nel presente caso, sono state applicate, in luogo del trattenimento, le misure alternative, come consentito; che, in definitiva la presentazione della domanda di protezione non è motivo di revoca delle misure alternative”.

3.2. Tale decisione negativa, dunque, oltre a recare un’espressa valutazione (ritenuta inidonea allo scopo) di una delle ragioni poste a fondamento della invocata revoca della misura, contiene anche, sebbene implicitamente, una ponderazione negativa dei dati fattuali comunque ivi descritti (decreto di espulsione risalente al 2014; prolungata permanenza, malgrado quest’ultimo, sul territorio nazionale ed inottemperanza al relativo ordine del questore; sottoposizione a misura alternativa al trattenimento rimasta, per lungo tempo inosservata, con conseguente suo ripristino), sicchè le odierne argomentazioni del ricorrente si risolvono, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui il primo intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè la più recente Cass. n. 8758 del 2017).

4. In definitiva, l’odierno ricorso deve essere respinto, restando le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, regolate dal principio di soccombenza. Trattandosi, infine, di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 8, che ha sostituito il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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