Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5875 del 13/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5875 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 16590-2011 proposto da:
LEPENNE DONATO LPNDNT58S20A801G, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 396, presso lo studio
dell’avvocato GIUFFRIDA ANTONIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato RAGO VINCENZO, giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controticorrente –

Data pubblicazione: 13/03/2014

avverso la sentenza n. 124/1/2010 della

COMMISSIONE

TRIBUTARIA REGIONALE di POTENZA del 12/04/2010,
depositata il 30/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott.

SALVATORE

BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 16590 sez. MT – ud. 19-02-2014
-2-

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 16590/11

Ricorrente: Donato Lepenne
Controricorrente: agenzia entrate

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. Donato Lepenne propone ricorso per cassazione, affidato a
due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Basilicata n. 124/01/10, depositata il 30 aprile
2010, con la quale, accolto l’appello dell’agenzia delle entrate
contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione inerente
alla intimazione di pagamento, relativa a due cartelle riguardanti
l’esazione di tributi, peraltro non specificati, veniva rigettata.
In particolare il giudice di secondo grado osservava che l’atto
esecutivo era legittimo, atteso che il contribuente aveva acceduto
alla procedura del condono, per la cui efficacia solo la prima rata era stata pagata regolarmente, mentre invece la seconda era
stata versata con un anno circa di ritardo rispetto al termine
prescritto, con la conseguenza che l’agevolazione del condono non
poteva essere riconosciuta. Né la successione di norme agevolative
nel tempo poteva costituire una giustificazione per quel rilevante
ritardo, trattandosi di disposizioni intervenute per fattispecie
differenti, e quindi le successive non potevano trovare applicazione per le altre precedenti come quella in esame. L’agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione /7″

2. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa
applicazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava
che si trattava soltanto di condono c.d. premiale e non clemenziale, come quello previsto dall’art. 9 bis L. n. 289/02, posto che
la richiesta di esso si basava unicamente sulle cartelle di pagamento, sicché il beneficio in argomento è strutturato in maniera

Oggetto: opposizione a intimazione pagamento,

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differente rispetto alle altre fattispecie, nel senso che il relativo procedimento si perfeziona col pagamento della prima rata, e
non piuttosto allorché tutte le altre vengano versate, con la conseguenza perciò che il beneficio in argomento non poteva non essere riconosciuto.

l’art. 12 della legge n. 289 del 2002, applicabile esclusivamente
con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR,
nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a
ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario
stesso, non prevede alcuna attestazione di regolarità del
e del pagamento integrale dell’importo dovuto, gravagdo
mente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra
quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue
che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del
2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con
regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza
che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo, normativamente previsto, da versarsi
da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. Pertanto l’efficacia della sanatoria è condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche
soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima
regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione
della lite pendente, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenza
n. 20746 del 06/10/2010). Infatti l’art. 1, comma secondo, del DL.
24.6.2003 n. 143 e l’art. l, comma secondo, lett. g), del DM. 8
2

Il motivo è infondato. Invero in tema di condono fiscale,

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aprile 2004 – che limita l’ambito dei destinatari della proroga
dei termini solo ai contribuenti, che non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all’art. 12 (tra gli altri) della legge n.
289 del 2002 alla data di entrata in vigore del predetto DL. n.

vono intendersi quelli immediatamente estintivi di detti obblighi,
ossia quelli effettuati in unica soluzione, il che invece non era
avvenuto nel caso in esame (V. pure Cass. Sentenza n. 13697 del
30/05/2013).
Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata
do giuridicamente corretto.
3. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazi,óne e/o
falsa applicazione di norme di legge, nonché vizi di motivazione,
giacché il giudice del gravame non considerava che semmai si trattava di errore scusabile da parte di Lepenne, il quale non era
stato nella condizione di ben orientarsi in ordine alla scadenza
delle rate a seguito della emanazione di normative diverse nel
tempo, che perciò avevano determinato un errore scusabile.
La censura non ha pregio. Infatti in tema di sanzioni amministrative, e quindi di errore scusabile, per violazione di norme
tributarie, il potere delle commissioni tributarie di dichiarare
l’inapplicabilità delle prime in caso di obiettive condizioni di
incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme, alle quali la violazione si riferisce – potere ribadito, con
più generale portata, dall’art. 6, comma secondo, del D.Lgs. 18
dicembre 1997, n. 472 – sussiste quando la disciplina normativa,
della cui applicazione si tratti, si articoli in una pluralità di
prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l’equivocità del loro contenuto, derivante da elementi
positivi di confusione, il cui onere di allegazione grava sul contribuente, fattispecie non ricorrente nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 4031 del 14/03/2012, n. 14476 del
29/09/2003).
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143 – vanno interpretati nel senso che per versamenti “utili” de-

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Perciò la decisione impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto ed adeguato anche su tale punto.
4. Ne discende che il ricorso va rigettato.
5. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

La Corte
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle
spese a favore della controricorrente, e che liquida in
C2.000,00(duemila/00) per onorario, oltre a quelle pr tate a debito.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2014.

P.Q.M.

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