Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5875 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.S.F., gia’ elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COMANDINI 30, presso lo studio dell’avvocato TROCCHIA ANTONIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PARISI EMILIO, giusta mandato a

margine del ricorso e da ultimo domiciliato d’ufficio presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, CORRERA FABRIZIO, giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ETR S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1237/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 25/07/2005 R.G.N. 1939/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Nocera Inferiore, depositato in data 20.7.2001, D.S.F. proponeva opposizione nei confronti dell’Inps, della S.C.C.I. e dell’E.T.R. s.p.a., concessionaria del servizio di riscossione, avverso la cartella esattoriale notificatagli il 12.6.2001 con la quale la societa’ suddetta gli aveva chiesto, per conto della sede Inps di Nocera Inferiore, il pagamento della somma di L. 33.285.218 per omesso versamento dei contributi della gestione previdenziale commercianti per gli anni dal 1991 al 1998 e per somme aggiuntive e sanzioni lamentando, per quel che riguarda il periodo 1991 – 1996 che i contributi non erano dovuti per mancanza dello svolgimento di attivita’ commerciale con carattere di abitualita’ e prevalenza, e per quel che riguarda il periodo 1996 – 1998 che egli aveva gia’ provveduto al pagamento dei contributi dovuti. Chiedeva pertanto l’annullamento della cartella esattoriale opposta.

Con sentenza in data 21.10.2004 il Tribunale adito rigettava l’opposizione rilevando che il D.S., sebbene avesse presentato all’Inps domanda di iscrizione per l’assicurazione obbligatoria solo il 9.8.1996, risultava avere assunto la veste di socio, peraltro maggioritario, della societa’ in nome collettivo “De Simone Francesco e C.” sin dal 1991, dichiarando redditi di impresa proporzionali alla quota posseduta.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’opponente lamentandone la erroneita’ sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento della proposta opposizione.

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 29.6.2005, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione il D.S. con un articolato motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso l’Inps, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I..

L’E.T.R. s.p.a. non ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

Col predetto motivo di gravame il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per non avere la Corte d’appello fornito esauriente e corretta motivazione in ordine al dubbio sollevato dal consulente tecnico d’ufficio nominato circa l’inserimento di un soggetto in una societa’ in nome collettivo senza che vi fosse alcuna partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualita’ e prevalenza, e per non avere affrontato con il requisito della sufficienza e della correttezza applicativa la normativa invocata dall’appellante.

In particolare rileva il ricorrente che la Corte territoriale aveva adottato la propria statuizione nella assoluta carenza di riferimenti normativi, senza in alcun modo indicare la norma di diritto applicata e senza operare alcun riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio espletata, non cogliendo tra l’altro l’invito del CTU ad una attenta riflessione circa il dubbio dallo stesso prospettato.

Lamenta altresi’ il ricorrente la erroneita’ della sentenza impugnata che aveva confermato la condanna di esso appellante, da parte del giudice di primo grado, al pagamento delle spese di giudizio, sebbene si trattasse di controversia avente ad oggetto prestazioni previdenziali obbligatorie, rilevando altresi’ la eccessivita’ di tali spese.

Il ricorso non e’ fondato.

Osserva il Collegio che, contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente, la Corte territoriale ha dato piena ed esauriente contezza delle proprie determinazioni, esplicitando in modo coerente e logico l’iter motivazionale seguito, di talche’ la statuizione adottata si sottrae alle censure ed ai rilievi mossi con il proposto gravame.

Ed invero la Corte d’appello, premesso che l’assunto dell’Inps circa la percezione da parte del D.S. di redditi di impresa sin dal 1991 trovava il proprio fondamento negli esiti degli esami incrociati dei dati fiscali esposti dall’interessato, ha rilevato che la partecipazione dello stesso ad una societa’ di persone svolgente attivita’ commerciale giustificava la presunzione di un apporto di lavoro prevalentemente personale nella realizzazione dell’oggetto sociale, avuto riguardo alla rilevanza che in tale forma societaria assume l’elemento personale siccome finalizzato allo svolgimento di una attivita’ riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale.

E la correttezza di tale conclusione appare suffragata dal contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 354 del 7.11.2001, richiamata dalla stessa Corte territoriale, la quale ha rilevato che “secondo il D.P.R. n. 917 del 1986,…. mentre i redditi da capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in societa’ dotate di personalita’ giuridica (art. 41), soggette, a loro volta, all’imposta sul reddito dalle stesse conseguito, i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle societa’ in accomandita semplice (cosi’ come, del resto, il socio delle societa’ in nome collettivo) sono i redditi delle stesse societa’, inclusi nella predetta categoria, come gia’ visto, dal medesimo D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6 e, al tempo stesso, da imputare “a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione”, proporzionalmente alla “quota di partecipazione agli utili”, in forza del precedente art. 5 (redditi prodotti in forma associata). Cio’ fa si’, appunto, che il reddito prodotto dalle societa’ in accomandita semplice sia reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtu’ del predetto art. 5, come questa Corte ha gia’ avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, “l’immedesimazione” fra societa’ partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 2001)”.

Il ricorso sul punto non puo’ pertanto trovare accoglimento, dovendosi altresi’ ritenere che la Corte territoriale abbia, se pur implicitamente, dato risposta al dubbio sollevato dal consulente tecnico d’ufficio circa l’inserimento di un soggetto in una societa’ in nome collettivo senza alcuna partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualita’ e prevalenza, facendo riferimento alla rilevanza, in tale forma societaria, dell’elemento personale siccome finalizzato allo svolgimento dell’attivita’ sociale.

In ordine all’ulteriore rilievo concernente l’erroneita’ dell’impugnata sentenza con riferimento all’assunto secondo cui il credito contributivo azionato con la cartella esattoriale sarebbe gia’ stato defalcato delle somme corrisposte dall’interessato, sotto il profilo che non risulterebbe alcun accertamento in tal senso dalla consulenza tecnica d’ufficio effettuata, osserva il Collegio che, come e’ noto, per il principio di specificita’ e autosufficienza del ricorso, e’ necessario che nello stesso siano indicati con precisione tutti quegli elementi di fatto che consentano di controllare l’esistenza del denunciato vizio senza che il giudice di legittimita’ debba far ricorso all’esame degli atti.

Orbene nel caso di specie parte ricorrente, nel rilevare il vizio suddetto, avrebbe dovuto allegare la consulenza d’ufficio (o riportarne il contenuto nel proposto ricorso) dalla quale sarebbe emersa, secondo l’assunto del ricorrente, l’erroneita’ sul punto dell’impugnata sentenza, di talche’ appare palese la violazione del principio di autosufficienza che risulta fondato sull’esigenza, particolare nel giudizio di legittimita’, di consentire al giudice dello stesso di valutare l’esistenza del vizio denunciato senza dover procedere ad un (non dovuto) esame dei fascicoli – d’ufficio o di parte – che facciano riferimento all’atto o al documento interessato.

Va infine disattesa la censura relativa alla erronea conferma da parte della Corte territoriale della statuizione sulle spese di giudizio effettuata dal giudice di primo grado, posto che la disposizione di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. si riferisce esclusivamente ai giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, fra i quali certamente non rientra l’opposizione a cartella esattoriale concernente il mancato versamento di contributi dovuti all’assicurazione obbligatoria dagli esercenti un’attivita’ commerciale.

E del pari infondato e’ il rilievo concernente l’eccessivita’ delle spese liquidate. Ed invero, siccome piu’ volte enunciato da questa Corte, colui che intende impugnare per cassazione la sentenza di merito nella parte relativa alla liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ha l’onere dell’analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimita’, che deve potersi esplicare senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacche’ l’eventuale violazione della suddetta tariffa integra un’ipotesi di error in iudicando e non in procedendo (cosi’, tra le altre, Cass. sez. 1^, 24.10.2008 n. 25724; Cass. sez. 2^, 16.2.2007 n. 3651).

Nella specie detto onere non e’ stato assolto dal ricorrente, che si e’ limitato a lamentare l’eccessivita’ del risultato finale della liquidazione, rispetto al valore della controversia, non consentendo pero’ in tal modo alla corte di legittimita’ di accertare la sussistenza o meno della denunciata violazione della legge con riguardo all’inderogabilita’ dei massimi previsti dalla tariffa professionale in vigore all’atto dell’esecuzione della prestazione professionale.

Ne consegue che neanche sotto questo profilo il ricorso puo’ trovare accoglimento.

Il proposto gravame va pertanto rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento, nei confronti dell’Inps, delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo. Nessuna statuizione va adottata per quel che riguarda la E.T.R. s.p.a., non avendo la stessa svolto alcuna attivita’ difensiva.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 13,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA