Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5875 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 03/03/2020), n.5875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 33663/2018 r.g. proposto da:

S.M.J.A., (nato a (OMISSIS), il (OMISSIS)),

rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso,

dall’Avvocato Giovanni Arcieri, con cui elettivamente domicilia in

Roma, alla via Merulana n. 272, presso lo studio dell’Avvocato Cleo

Maria Feoli;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, e PREFETTURA DI ROMA, in persona,

rispettivamente, del Ministro e del Prefetto pro tempore, entrambi

rappresentati e difesi, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso cui domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi n.

12;

– controricorrenti –

e

QUESTURA DI ROMA, in persona del questore pro tempore;

– intimata –

avverso il “decreto motivato” del GIUDICE DI PACE DI ROMA depositata

in data 05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/01/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.M.J.A. propose ricorso, innanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso il decreto di espulsione emesso, in suo danno, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), (per essersi trattenuto sul territorio nazionale, privo di passaporto e senza permesso di soggiorno, oltre 90 giorni), dal Prefetto di quella stessa città, il 14 marzo 2018, contestualmente al divieto di reingresso in Italia e nella cd. area Schengen per un periodo di cinque anni. Ne lamentò la illegittimità perchè: i) motivato in modo apodittico quanto alla insussistenza di gravi motivi umanitari tali da precludere l’espulsione; ii) caratterizzato da difetto assoluto di istruttoria e dalla mancata audizione dello straniero; iii) recante, senza alcuna specifica motivazione, l’imposizione del divieto di reingresso in Italia per il periodo massimo (5 anni) consentito dalla legge; iv) non era stato concesso un termine per la partenza volontaria.

1.1. L’adito Giudice di Pace rigettò tale opposizione con provvedimento del 30 maggio/5 giugno 2018, assumendo: i) che il decreto di espulsione era stato emesso ricorrendone le condizioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. b), nè risultando “alcuna istanza, da parte del ricorrente, di protezione internazionale o di altro permesso o titolo equipollente”; ii) esservi, “nell’Iter seguito, la garanzia dei diritti costituzionali ed il rispetto della motivazione dei provvedimenti adottati”; iii) che “i provvedimenti impugnati sono immuni da vizi di legittimità, poichè è ravvisabile nei provvedimenti amministrativi l’indicazione delle norme violate ed il comportamento contestato, con tutte le garanzie che l’Ordinamento prevede nel caso in esame”; iv) che “la copia del decreto di espulsione depositata in allegato al ricorso reca il timbro di conformità all’originale, con l’indicazione e la firma del funzionario che l’ha attestata”.

2. Avverso questo provvedimento, il S.M. ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma resistono con unico controricorso, mentre non ha spiegata difesa la Questura di Roma, pure destinataria della notifica del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 14 ed art. 11, comma 2 della Direttiva 2008/115/CE, estrinsecatesi nell’illegittima imposizione di un divieto di reingresso avente durata quinquennale nel difetto assoluto di motivazione a tal proposito”. Si ascrive al giudice di pace capitolino di aver totalmente ignorato il corrispondente motivo di opposizione innanzi a lui svolto;

II) “Vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 e art. 6 della Direttiva 2008/115/CE (anche alla luce di quanto disposto dall’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea), per difetto assoluto di istruttoria ed omessa audizione dello straniero in merito all’adozione del provvedimento espulsivo”;

III) “Vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 per illegittimo riconoscimento della legittimazione processuale in capo alla Questura di Roma”, tenuto conto che l’adito giudice di pace, malgrado la specifica eccezione sul punto sollevata dal S.M., aveva motivato il provvedimento oggi impugnato “proprio sulla scorta della descrizione degli eventi fornita da tale Amministrazione…”;

IV) “Vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa la sussistenza di gravi motivi umanitari in capo al ricorrente, come allegato in sede di opposizione al decreto espulsivo. Comunque, vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 19 nonchè art. 11, comma 1, lett. c-ter)”, per essersi il giudice di pace limitato a rilevare, con riguardo al primo motivo di opposizione innanzi a lui formulato, “che non risulta alcuna istanza, da parte del ricorrente, di protezione internazionale o di altro permesso o titolo equipollente”.

2. Il primo motivo è fondato.

2.1. Invero, l’accesso agli atti del giudizio di merito, consentito a questa Corte dalla natura di error in procedendo del vizio denunciato, permette agevolmente di accertare che il S.M., con il proprio ricorso del 13 aprile 2018 innanzi al Giudice di Pace di Roma (iscritto al ruolo generale di quell’ufficio al n. 24939 del 2018), aveva espressamente contestato, attraverso il terzo motivo di opposizione (cfr. pag. 8 di quel ricorso), la “violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 14 e dell’art. 11, comma 2 della Direttiva 2008/115/CE, per illegittima inflizione di un periodo di cinque anni di divieto di reingresso in Italia ed il difetto assoluto di motivazione a tal proposito”.

2.2. In particolare, dopo essersi riportato il tenore letterale dell’art. 11, comma 2, della menzionata direttiva (la durata dei divieto di ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni), si era ivi sostenuto che “…l’Amministrazione si è discostata dal minimo di tre anni previsto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 13 e 14, limitandosi ad un generico riferimento alla “condotta tenuta” dal sig. S.M., senza che sia in alcun modo specificato, anche indirettamente, quali episodi attribuibili a costui lo renderebbero meritevole di un divieto di reingresso pari al massimo consentito dalla legge”, altresì sottolineandosi che “l’onere motivazionale imposto dalla normativa di settore è assolutamente pregnante, imponendosi che la durata del divieto di reingresso “è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso”. Ebbene, nel caso di specie, non poteva essere disconosciuto che il ricorrente non soltanto è titolare di passaporto in corso di validità (..) e non ha commesso alcun illecito penale in Italia, ma è altresì fuggito da una situazione di drammatica violenza che affligge il proprio Paese d’origine. In questo senso, la violazione delle disposizioni nazionali e sovranazionali ora richiamate appare lampante, in assenza di qualsivoglia giustificazione a fondamento dell’imposizione di un divieto di reingresso nella misura del massimo consentito dalla legge…”.

2.3. Il provvedimento oggi impugnato, invece, come chiaramente può evincersi dal suo tenore letterale come in precedenza riportato, nulla sancisce in ordine a questa doglianza.

3. Il secondo motivo è infondato nella parte in cui lamenta la mancata audizione del S.M. da parte dell’adito giudice di pace capitolino, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che, “nel giudizio camerale di opposizione che lo straniero promuova avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso dopo l’entrata in vigore della L. 30 luglio 2002, n. 189, a seguito della modificazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8, ad opera della citata L. n. 189 del 2002, art. 12 non è più richiesta l’audizione personale del ricorrente” (cfr. Cass. n. 3841 del 2006; Cass. n. 7217 del 2011), pur precisando che “entrambe le parti, però, hanno diritto, in ossequio al principio del contraddittorio, di essere tempestivamente avvertite dalla cancelleria, tramite avviso, dell’udienza in camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso in opposizione dinanzi al giudice del merito (come pure del decreto reso dallo stesso giudice sul ricorso anzidetto)”: nessun dubbio sussiste, nella specie, circa l’essere stata rispettata dal giudice a quo tale indicazione.

3.1. La medesima doglianza è, invece, inammissibile laddove invoca, peraltro affatto genericamente, l’inadeguatezza dell’istruttoria svolta da quest’ultimo. Dimentica, invero, l’odierno ricorrente che la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè la più recente Cass. n. 8758 del 2017).

4. Il terzo motivo è inammissibile perchè, al di là del fatto che il decreto di espulsione impugnato innanzi al giudice di pace capitolino era atto riconducibile alla Prefettura di Roma, nemmeno riproduce nell’odierno ricorso – così chiaramente violando il combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, – il contenuto delle difese della Questura di Roma che, secondo il S.M., sarebbero stato poste da quel giudice di pace a fondamento della sua decisione oggi impugnata.

5. Il quarto motivo, infine, è infondato.

5.1. Invero il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 (rubricata Espulsione amministrativa) sancisce, al comma 2, che: “L’espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero: a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell’art. 10; b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all’art. 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione della L. 28 maggio 2007, n. 68, art. 1, comma 3; c) appartiene a taluna delle categorie indicate nel D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 1,4 e 16”.

5.2. Nell’odierna vicenda, il contenuto del decreto di espulsione reso dal Prefetto di Roma nei confronti dell’odierno ricorrente, per come riportato nel provvedimento in questa sede impugnato, lascia chiaramente intendere che il S.M., “privo di passaporto e senza permesso di soggiorno”, è stato espulso perchè trattenutosi “illegalmente sul territorio nazionale oltre i 90 giorni previsti per legge”, nè risultando “alcuna istanza, da parte, del ricorrente di protezione internazionale o di altro permesso o titolo equipollente”.

5.2.1. Non sembra, dunque, ragionevolmente dubitabile che la giustificazione del decreto suddetto debba essere individuata nella condizione di presenza “illegale” dello straniero sul territorio nazionale (oltre che nella impossibilità di riconoscere allo stesso un permesso di soggiorno per motivi umanitari o ad altro titolo), indipendentemente dalle modalità con cui era avvenuto il suo ingresso in Italia, dovendosi solo ricordare che il provvedimento di espulsione dello straniero è obbligatorio a carattere vincolato ed il giudice ordinario dinanzi al quale il decreto è impugnato deve controllare unicamente l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione (cfr. Cass. n. 28860 del 2018), sicchè deve unicamente verificare, al momento dell’espulsione, l’assenza del permesso di soggiorno perchè non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo (cfr. Cass. n. 12976 del 2016; Cass. n. 8984 del 2016. Si veda anche Cass. n. 15676 del 2018, in motivazione, secondo cui la mera carenza del permesso di soggiorno, anche temporanea, fa venir meno il diritto dello straniero di rimanere in Italia).

5.3. E’ certamente vero, poi, che, “in materia di protezione internazionale dello straniero, l’istituto del divieto di espulsione o di respingimento previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, impone al giudice di pace, in sede di opposizione alla misura espulsiva, di esaminare e pronunciarsi sul concreto pericolo, prospettato dall’opponente, di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel Paese di origine, in quanto la norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale, qualora tale condizione venga positivamente accertata dal giudice” (cfr. Cass. n. 9762 del 2019; Cass. n. 3898 del 2011).

5.3.1. Nel caso di specie, però, almeno da quanto è dato ricavare dal motivo di ricorso in esame, viene dedotto (peraltro con riferimento, almeno in detto atto, a documentazione di cui non è riportato, nemmeno sinteticamente, il contenuto) un generico riferimento alla situazione socio ambientale del Paese ((OMISSIS)) di provenienza del S.M. che, in sè, non integra alcuno dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, secondo cui “in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”.

5.3.2. Infatti, pure alla stregua dell’esposto principio, va rilevato che spetta al giudice del merito di valutare, in concreto, la sussistenza delle condizioni ostative all’espulsione o al respingimento che devono, comunque, essere allegate, e, nella specie, il S.M. – fermo quanto si è già detto circa il fatto che il giudice di pace capitolino ha accertato che “non risulta alcuna istanza, da parte del ricorrente, di protezione internazionale o di altro permesso o titolo equipollente” – non ha allegato nulla di puntuale e specifico in termini di pericolo di vita individuale o di ragioni personali.

6. In definitiva, il ricorso va accolto con esclusivo riferimento al suo primo motivo, rivelandosene infondati il secondo ed il quarto, ed inammissibile il terzo, e l’impugnato provvedimento deve essere conseguentemente cassato con rinvio al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, per il nuovo corrispondente esame e per la statuizione sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarandone infondati il secondo ed il quarto, ed inammissibile il terzo. Cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, per il nuovo corrispondente esame e per la statuizione sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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