Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5874 del 13/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5874 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 16490-2011 proposto da:
PULSONETTI FRANCO PLSFNC50E29D763B, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO N. 25, presso lo
studio dell’avvocato PRUNAS FRANCESCO, rappresentato e difeso
dagli avvocati MIMOLA ANTONIO CARLO, FEDELI GIUSEPPE
giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/03/2014

avverso la sentenza n. 10/23/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE SEZIONE
DISTACCATA di LIVORNO del 21/12/2010, depositata il
25/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consig • del

BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 16490 sez. MT – ud. 19-02-2014
-2-

19/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 16490/11

Ricorrente: Franco Pulsonetti
Controricorrente: agenzia entrate

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. Franco Pulsonetti propone ricorso per cassazione, affidato
ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana, sez. stacc. di Livorno, n. 10/23/11,
depositata il 25 gennaio 2011, con la quale essa accoglieva
l’appello dell’agenzia delle entrate contro la decisione di quella
provinciale, sicché l’opposizione relativa al silenzio-rifiuto riguardante il rimborso delle ritenute alla fonte dell’Irpef, concernente l’indennità di aeronavigazione corrisposta in uno alla
pensione percepita dopo il collocamento in quiescenza, quale maresciallo dei carabinieri adibito a servizi di volo, veniva rigettata, mentre invece essa era stata parzialmente accolta in prime cure. In particolare il giudice di secondo grado osservava che tale
emolumento, la cui imposizione è prevista nella misura del 50% in
attività di servizio, è invece soggetta ad tassazione per intero
dopo il collocamento in quiescenza, facendo essa parte integrante
del relativo trattamento pensionistico, posto che l’agevolazione è
dovuta ai rischi e disagi connessi al servizio effettivo, e non
invece al periodo successivo, trattandosi di agevolazione, per cui
la inerente normativa è di stretta interpretazione. L’agenzia/delle entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso il ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che l’indennità in argomento costituisce la proiezione integrale del trattamento corrisposto al dipendente in attività di servizio, trattandosi di emolumento facente parte di trattamento spe-

Oggetto: impugnazione silenzio-rifiuto rimborso ritenute fonte,

2

ciale, riservato anche in periodo di quiescenza, senza che con ciò
tale indennità possa perdere la sua natura.
Il motivo è infondato. Invero, com’è noto, in tema di imposte
sui redditi, l’agevolazione tributaria prevista dall’art. 51, sesto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, consistente nella

esclusivamente all’indennità di volo (di cui all’art. 59 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 “ratione temporis” vigente) erogata al personale in servizio e non anche al trattamento in favore
del personale in quiescenza e pur se commisurato all’indennità di
volo fruita nel corso dell’attività lavorativa. Infatti detta agevolazione si giustifica soltanto per la particolarità del lavoro
svolto a bordo di un aereo e non può essere estesa, oltre la previsione della norma, anche all’aumento della pensione e dell’indennità “una tantum” previsto per quei militari che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione e di volo, come nella specie
Ordinanza n. 16319 del 28/06/2013, Sent. n. 6000 del 1999).
Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
4. Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, tenuto conto della questione trattata e delle alterne vicende
di esso nei gradi di merito.
P.Q.M.
LA CORTE
Rigetta il ricorso, e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2014.

limitazione della tassabilità al cinquanta per cento, si applica

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