Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5874 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA

FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, SGROI ANTONIETTA, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (gia’ FERROVIE DELLO STATO SOCIETA’

DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che

la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 233/2005 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 11/10/2005 R.G.N. 1601/99;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO; udito l’Avvocato MORRICO ENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilita’ o in

subordine il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 19 luglio 2005, il Tribunale di Messina, quale giudice di appello, ha respinto l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza del Pretore della medesima citta’ del 9 febbraio 1999, che aveva revocato il decreto con cui, su istanza dell’INPS, aveva in precedenza ingiunto alla s.p.a. Ferrovie dello Stato (ora Rete ferroviaria Italiana) il pagamento di L. 1.552.063.916 (a titolo di contributi relativi al periodo dicembre 1991, marzo, maggio, giugno, luglio, novembre e dicembre 1992, somme aggiuntive e accessori), per non aver versato in misura piena la contribuzione previdenziale dovuta con riguardo ai lavoratori che avevano prestato servizio sulle navi traghetto operanti sulle rotte dello (OMISSIS), dichiarando quindi il diritto della societa’ a fruire degli sgravi degli oneri sociali di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per tale personale.

In proposito, il Tribunale, richiamando il contenuto del D.L. n. 277 del 1984, art. 1, comma 6 bis ha affermato che gli sgravi in parola si applicano anche alle imprese di navigazione (ergo, di trasporto marittimo) per i componenti l’equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori (OMISSIS), indipendentemente dalla sede sociale dell’impresa.

Inoltre i giudici di merito hanno respinto il motivo di appello col quale l’INPS, adducendo il preteso carattere ausiliario dell’attivita’ di trasporto marittimo da parte delle Ferrovie dello Stato rispetto a quello ferroviario, aveva contestato che la societa’ potesse essere considerata impresa di trasporto marittimo. In proposito, la Corte territoriale ha infatti escluso tale carattere ausiliario o servente, col rilevare come le navi della societa’, oltre a traghettare treni, trasportavano anche passeggeri e mezzi gommati e in alcuni casi esclusivamente passeggeri e costatando che nessuna norma della L. n. 430 del 1984 escludesse dal beneficio dello sgravio le imprese che svolgessero contemporaneamente piu’ tipi di attivita’.

E ancora, il Tribunale ha escluso la rilevanza sul piano del diritto agli sgravi del fatto che le Ferrovie dello Stato non devono versare la contribuzione speciale di cui al D.L. n. 148 del 1993, art. 6, comma 15 convertito nella L. n. 236 del 1993.

Infine, quanto alla censura svolta dall’INPS in via subordinata, secondo la quale la societa’ non avrebbe offerto alcuna prova di avere incrementato l’occupazione, requisito necessario per godere degli sgravi aggiuntivi e di quelli supplementari, i giudici ne hanno rilevato la novita’, per essere stata proposta per la prima volta in appello e comunque, per il caso che si volesse ritenere che una eccezione in questo senso fosse da rinvenire nella deduzione a verbale di udienza del fatto che l’occupazione sarebbe stata incrementata in forza di appalti dati a terzi, hanno richiamato la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9907 del 2003) espressasi nel senso della irrilevanza di tale circostanza ai fini della fruizione degli sgravi.

Avverso tale sentenza propone ora ricorso per Cassazione l’INPS con tre motivi, corredati da un quesito finale, non necessario nel caso di specie ratione temporis (ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e art. 27, comma 2), ma che comunque puo’ essere utile nel contesto delle argomentazioni svolte.

Resiste alle domanda la societa’ R.F.I. con controricorso, depositando infine una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Col primo motivo di ricorso, l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. 29 giugno 1984, n. 277, art.1, comma 6 bis convertito nella L. 4 agosto 1984, n. 430 nonche’ della L. 14 giugno 1989, n. 234, art. 35 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 59 e degli artt. 1655 e 1675 c.c..

In proposito, premessa l’illustrazione delle norme di legge applicabili alla fattispecie, l’Ente previdenziale deduce, in via pregiudiziale che la societa’ avrebbe indebitamente fruito dei benefici contributivi per cui e’ causa con riguardo a lavoratori che, pacificamente, non sarebbero suoi dipendenti, ma dipendenti di altra societa’ cui erano stati affidati in appalto i servizi camera e mensa da effettuare sulle navi traghetto.

2 – Col secondo motivo di ricorso, l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. 29 giugno 1984, n. 277, art. 1, comma 6 bis convertito nella L. 4 agosto 1984, n. 430.

Il ricorrente sostiene infatti che la societa’ non avrebbe provato di essere una impresa di navigazione, ai fini del riconoscimento del diritto agli sgravi contributivi in parola, trattandosi di impresa di trasporto ferroviario che per potere adempiere a tale compito istituzionale utilizza un servizio di traghettamento treni nello (OMISSIS), servizio questo che sarebbe di natura residuale e complementare rispetto al servizio ferroviario.

3 – Col terzo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione del D.L. 29 giugno 1984, n. 277, art. 1 comma 6 bis convertito nella L. 4 agosto 1984, n. 430 nonche’ del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 59 e dell’art. 2697 c.c..

Nonostante fosse gravata del relativo onere, la societa’ non avrebbe infatti provato in giudizio le seguenti condizioni di legge per fruire dello sgravio: a) che sino al 31.8.89, per le navi iscritte nei compartimenti del sud dopo il 31 agosto 1983, si trattasse di prima iscrizione; b) di rispettare la contrattazione collettiva; c) di pagare la contribuzione per la disoccupazione volontaria; d) di avere incrementato l’occupazione con riguardo alle date specificatamente previste dalla legge per la fruizione dello sgravio supplementare e di quello totale.

Il ricorso conclude con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.

La controricorrente deduce l’inammissibilita’ del ricorso, quanto alle deduzioni nuove di cui al primo e al terzo motivo (aggiungendo che il primo sarebbe altresi’ contraddittorio alla luce delle precedenti difese dell’INPS).

Nel merito, sostiene comunque l’infondatezza del ricorso.

Il ricorso e’ infondato.

Va premesso che, a norma del D.L. 29 giugno 1984, n. 277, art. 1, comma 6 bis convertito con modificazioni, nella L. 4 agosto 1984, n. 430, “a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1980, gli sgravi contributivi di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 59 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche alle imprese di navigazione per i marittimi componenti l’equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori (OMISSIS), con la esclusione delle imprese esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi della L. 20 dicembre 1974, n. 684. Nel caso di navi iscritte nei suddetti compartimenti successivamente al 31 agosto 1983 gli sgravi contributivi si applicano a condizione che si tratti di prima iscrizione nelle matricole italiane”.

Va in primo luogo dichiarata l’inammissibilita’ del primo e del terzo motivo di ricorso che investono questioni – relative alla applicazione degli sgravi con riguardo a personale dipendente da impresa diversa dalla societa’ resistente, nonche’ al possesso di requisiti per fruire del beneficio dello sgravio – che, comportando necessari accertamenti in fatto, vengono proposte per la prima volta in questa sede di legittimita’, che non e’ abilitata a tale tipo di accertamenti (cfr., per tutte, Cass. 28 luglio 2008 n. 20518 e 26 giugno 2008 n. 17497).

Di tali questioni non vi e’ infatti alcun cenno nella sentenza impugnata, salvo per cio’ che riguarda quella di cui al punto d) del terzo motivo, che i giudici di appello prendono in considerazione per dichiararla nuova e quindi inammissibile gia’ in appello (aggiungendo che comunque sarebbe generica e infine infondata), senza che il relativo accertamento venga qui impugnato; ne’ il ricorrente deduce di averle proposte ritualmente nei precedenti gradi di giudizio, cosa del resto specificatamente contestata dalla difesa della societa’.

Resta da esaminare il secondo motivo di ricorso, col quale l’INPS contesta che la societa’ possa essere qualificata come impresa di trasporto marittimo con riferimento alla attivita’ svolta sulle rotte dello (OMISSIS) con le sue navi traghetto, dato il carattere secondario o servente di tale attivita’ rispetto a quella di trasporto ferroviario.

In proposito la Corte territoriale ha anzitutto correttamente identificato nelle imprese di trasporto marittimo le destinatane dei benefici individuate col termine “imprese di navigazione” dalla norma di legge citata (in proposito, richiamando altresi’ Cass. 27 ottobre 1992 n. 11648, in motivazione).

Altrettanto correttamente, la Corte d’appello ha affermato, alla stregua del contenuto della disposizione di legge indicata, che il beneficio dello sgravio non e’ escluso dal fatto che la societa’ svolga piu’ attivita’ economiche organizzate ad impresa, tra le quali anche quella di trasporto marittimo, purche’ non risulti il carattere assolutamente secondario e servente di quest’ultima rispetto ad una o piu’ delle altre, per cio’ qualificabili come principali.

Alla luce di tale incensurabile e incensurata interpretazione della legge in esame, la Corte territoriale ha quindi accertato, in fatto, l’esercizio da parte della societa’ anche di attivita’ di trasporto marittimo in maniera autonoma rispetto allo svolgimento imprenditoriale dell’attivita’ di trasporto ferroviario.

Autonomia che ha desunto da una serie di circostanze di fatto, con una valutazione censurabile in questa sede unicamente per vizio di motivazione, neppure dedotto dall’INPS e che comunque appare condotta alla stregua di criteri logici – giuridici adeguati.

Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di giudizio, operato con la relativa liquidazione in dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna TINPS a rimborsare alla societa’ le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 33,00 per spese ed Euro 7.150,00, oltre accessori, per onorari.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

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