Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5874 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.08/03/2017),  n. 5874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27438-2013 proposto da:

C.A. (OMISSIS), CA.AL. (OMISSIS), CA.MA.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato GREGORIO TROILO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ULISSE MELEGA;

– ricorrenti –

contro

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA

BARBANTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DANIELA BERGAMI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 542/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO;

udito l’Avvocato GREGORIO TROILO, difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato BARBANTINI LUIGI FEDELI, con delega orale

dell’Avvocato MARIA TERESA BARBANTINI FEDELI difensore del

controricorrente, che ha depositato 3 relate di notifica ed 1

certificazione delle Poste di avviso recapitato e che si è

riportato alle difese in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO FRANCESCO MAURO che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con atto di citazione notificato il 19 novembre 1998 S.G. conveniva C.A., Ca.Al. e Ca.Ma. esponendo:

– di esser proprietario di un appartamento ad uso civile abitazione elevato sul piano secondo dell’edificio situato alla via Martinelli n. 1) del Comune di San Giovanni in Persiceto;

– detto edificio era circondato da area coltiva pertinenziale di proprietà del Consorzio dei Partecipanti del Comune di san Giovanni in Persiceto, confinante con la proprietà di Ca.Gi. e C.A., i quali improvvisamente avevano dato corso all’innalzamento di una costruzione sull’immobile di loro proprietà a distanza inferiore rispetto a quella minima di mt. 8 tra edifici, prescritta dall’art. 4 variante n. 1 del PRG del Comune di San Giovanni in Persiceto.

Tanto premesso, chiedeva la condanna dei convenuti alla riduzione in pristino dei luoghi oltre al risarcimento dei danni.

I convenuti, costituitisi, contestavano la legittimazione attiva dell’attore, in quanto l’appartamento faceva parte di un edificio di cui era comproprietario il fratello S.O. il quale aveva espressamente dato il proprio consenso alla sopraelevazione.

In corso di causa decedeva Ca.Gi., onde la causa proseguiva nei confronti dei suoi eredi, Ca.Al. e Ca.Ma..

Il Tribunale di Bologna, espletata Ctu, condannava i convenuti alla demolizione del corpo di fabbrica da essi realizzato in violazione delle distanze di legge, respingendo la domanda di risarcimento dei danni.

La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 542 pubblicata il 22 aprile 2013, ha interamente confermato la sentenza di primo grado.

Il giudice d’appello, in particolare, ha evidenziato che dagli accertamenti della ctu era risultato che l’edifico degli odierni ricorrenti, originariamente consistente in un solo piano fuori terra e successivamente sopraelevato di un ulteriore piano, era posto sulla linea di confine con un fondo di proprietà del Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto, al di là del quale si trovava l’edifico in proprietà superficiaria di S.G., al piano terra e secondo, e S.O., al piano terra e primo piano.

La Corte territoriale, inoltre, affermava, che nell’area di sedime del Consorzio, in aderenza alla porzione al piano terra(di proprietà di S.O.) ed alla stessa altezza di questa, esisteva un’autorimessa, avente dal lato opposto un muro in comune con l’adiacente fabbricato degli odierni ricorrenti la legittimità della cui sopraelevazione costituisce oggetto della presente causa.

Tale edificio, a seguito della sopraelevazione suddetta si innalza per circa 3 mt. al di sopra del coperto dell’autorimessa, così fronteggiando, ad una distanza tra mt. 5,35 e mt. 5,50 l’edificio di proprietà superficiaria dei fratelli S., ed in particolare una superficie finestrata di proprietà dell’odierno resistente.

La Corte territoriale affermava dunque che la sopraelevazione doveva ritenersi in contrasto con le disposizioni del PRG del Comune di San Giovanni in Persiceto, che prescrive una distanza di 8 mt tra gli edifici, quando, come nel caso di specie, una delle pareti sia finestrata.

Ad avviso della Corte felsinea, dunque, doveva ritenersi irrilevante il fatto che l’area intermedia fosse o meno inedificata, posto che nel caso di specie la parte sopraelevata dell’edificio degli odierni ricorrenti fronteggiava direttamente la parte finestrata dell’edifico in proprietà superficiaria dei fratelli S..

Riteneva inoltre ininfluente il fatto che la sopraelevazione per cui è causa fosse stata attuata mediante innalzamento del muro di confine in comune con un immobile diverso dalla proprietà S., e debitamente autorizzata, dal comproprietario di detto muro, ai sensi dell’art. 885 c.c., norma che non aveva diretta incidenza sull’osservanza delle disposizioni in materia di distanze tra edifici.

Per la cassazione di detta sentenza propongono ricorso, affidato a due motivi C.A., Ca.Al. e Ca.Ma..

S.G. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo i ricorrenti denunziano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5) avuto riguardo all’accertamento che l’edificio di S.G. non era confinante con quello soprelevato da essi ricorrenti, come messo in rilievo dall’espletata ctu.

Il motivo è infondato.

Premesso che sulla base della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), applicabile ratione temporis alla controversia in esame la insufficiente o contraddittorietà della motivazione è non più censurabile, la Corte territoriale ha specificamente preso in esame il fatto dedotto dagli odierni ricorrenti.

Il giudice d’appello ha infatti recepito l’accertamento dello stato dei luoghi quale risultante dall’espletata Ctu, affermando che le norme sulle distanze tra le costruzioni integrative di quelle del codice civile, quali, nel caso di specie, quelle del PRG del Comune di San Giovanni in Persiceto devono essere applicate indipendentemente dalla destinazione dello spazio intermedio, evidenziando che ciò che rilevava era il fatto che la soprelevazione degli odierni ricorrenti fronteggiava immediatamente la parete finestrata dell’edificio di proprietà fiduciaria dei fratelli S., giacchè l’area intermedia era costituita dalla colonna d’aria sovrastante l’autorimessa che confinava sui lati opposti con gli edifici delle parti in causa.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 873 c.c. e 16 Reg. edilizio del Comune di san Giovanni in Persiceto, dell’art. 4 delle NTA del PRG e del principio di prevenzione, deducendo che le disposizioni sulle distanze dovevano ritenersi applicabili alle sole superfici coperte confinanti, situazione non ravvisabile nel caso di specie.

Deducono inoltre che la legittimità della sopraelevazione derivava dal fatto che essa era stata eseguita su quanto in precedenza edificato in aderenza all’edificio di S.O., sulla base di un progetto unitario presentato da tutti i proprietari interessati, vale a dire essi ricorrenti e S.O., con esclusione di S.G. che non era confinante.

Pure tale motivo è infondato.

Secondo il prevalente orientamento di questa Corte l’espressione di cui all’art. 873 c.c., che disciplina le distanze tra costruzioni su “fondi finitimi” non va intesa in senso letterale di fondi confinanti, ma in quello di fondi “vicini”.

Infatti quando il codice ha inteso riferirsi a fondi “confinanti” ha sempre usato l’attributo “finitimo” e non anche quello “contiguo” e che l’art. 873 c.c., riguardi anche fondi non confinanti si desume dal contenuto dell’art. 879 c.c., nel quale sono escluse dall’osservanza della distanza legale le costruzioni a confine con piazze o vie pubbliche;il che, implicitamente, porta ad ammettere l’applicabilità della norma dell’art. 873 alle costruzioni su fondi confinanti con vie private o, comunque, con terreo comune o altrui.(Cass. 627/2003).

Costituisce del resto consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte quello per cui l’obbligo del rispetto delle distanze da osservarsi nelle costruzioni esistenti, previsto dall’art. 873 c.c. o dallo strumento urbanistico locale, ad integrazione della predetta norma del codice civile, è preordinato al fine di prevenire che tra gli edifici privati esistenti o da edificarsi “su fondi finitimi”(ovverossia “vicini” e non “confinanti”) si formino strette ed insalubri intercapedini tali da ostacolare il godimento dell’aria e della luce, oltre che il favorire del propagarsi di incendi.

Le ragioni igieniche ispiratrici della norma, aventi finalità pubblicistiche, non vengono dunque meno nè quando tra gli edifici posti a distanza minore di quella legale vi sia una zona di terreno comune alle stesse parti, nè quando detta zona sia di proprietà di un terzo estraneo alla lite (Cass. 3849/1978; 1015/1983; 627/2003 e da ultimo 5154/2012).

Del pari infondata la dedotta violazione del c.d. principio di prevenzione.

Ed invero secondo il consolidato indirizzo di questa Corte nell’ipotesi di fondi non confinanti, in quanto tra i fondi suddetti intercorra una striscia di terreno di proprietà di un terzo, di larghezza inferiore a quella legale, non opera il principio della prevenzione, atteso che non è oggettivamente configurabile l’ipotesi di una costruzione “sul confine”, secondo la disciplina degli artt. 874 e 877 c.c., in quanto quella eretta sulla demarcazione tra ciascun fondo e lo spazio intermedio si presenta, rispetto all’altro fondo, come distaccata dal confine.

In tale situazione deve escludersi l’attuazione del diritto di prevenzione, nella forma della costruzione sul confine e deve affermarsi l’applicazione della disciplina delle costruzioni “con distacco” (Cass. Ss.Uu. 5349/1982 e Cass. 627/2003).

Si osserva peraltro che nel caso di specie non si pone un problema di prevenzione tra costruzioni, posto che la dedotta violazione deriva non già dall’ampliamento originario, ma dalla soprelevazione successivamente eseguita.

I ricorrenti non possono inoltre giovarsi, contrariamente a quanto da essi dedotto, della disposizione di cui all’art. 4 norma attuazione del PRG del Comune di San Giovanni in Persiceto, che al punto 3 stabilisce che:

“nel caso di edifici preesistenti costruiti a muro cieco sul confine, le nuove costruzioni possono essere edificate in aderenza;

nel caso di due o più lotti contigui, la costruzione in aderenza è concessa a condizione che sia presentato dai proprietari un progetto unitario equivalente a vincolo reciproco di costruire in aderenza.

La citata disposizione non consentiva infatti ai ricorrenti di sopraelevare, mediante la presentazione di un progetto unitario a vincolo reciproco di costruire in aderenza, senza il consenso di S.G., quale proprietario del secondo piano, frontistante la soprelevazione dei ricorrenti, non essendo al riguardo sufficiente il consenso prestato dall’altro fratello S.O..

Il ricorso va dunque respinto e gli odierni ricorrenti vanno condannati in solido alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido alla refusione delle spese del presente giudizio in favore di S.G., che liquida in 3.700,00 Euro di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ex art. 13, comma 1 bis stesso decreto.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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